Gazzetta n. 241 del 15 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
COMUNICATO
Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Antalya (Turchia).


IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse e l'innovazione

(omissis)

Decreta:

Il Sig. Ozden Berhayat, Console onorario in Antalya (Turchia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;
d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;
e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni - previa richiesta scritta di autorizzazione al Consolato d'Italia in Smirne e ricezione di autorizzazione scritta dal suddetto Consolato;
f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Antalya;
g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Smirne della documentazione relativa al rilascio di visti;
h) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficolta' ai tini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Smirne;
i) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Smirne della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Smirne, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente e' cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;
j) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;
k) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorita' locali.
Il presente decreto verra' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 settembre 2011

Il direttore generale : Verderame
 
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