Gazzetta n. 241 del 15 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 ottobre 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Chihneh Malak Dalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della Sig.ra Chihneh Malak Dalia, nata a Parma il 4.9.1985, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Chimico", conseguito in Siria, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "chimico";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla L. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 14 novembre 2005, n. 265, relativo alla costituzione dell'Ordine dei chimici;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico "Musadacat Takharroj (Chimica organica)", rilasciato in data 7.4.2009 dall' Universita' di Aleppo;
Considerato che il titolo in possesso dell'istante e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio di chimico in Siria;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16.9.2011;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta di cui sopra;
Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Chimico" - sez. A per cui non e' necessario applicare misure compensative;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Decreta:

Alla Sig.ra Chihneh Malak Dalia, nata a Parma il 4.9.1985, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei Chimici, sez. A e l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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