Gazzetta n. 241 del 15 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 4 ottobre 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Chihneh Malak Dalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della Sig.ra Chihneh Malak Dalia, nata a Parma il 4.9.1985, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Chimico", conseguito in Siria, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "chimico"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla L. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 14 novembre 2005, n. 265, relativo alla costituzione dell'Ordine dei chimici; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico "Musadacat Takharroj (Chimica organica)", rilasciato in data 7.4.2009 dall' Universita' di Aleppo; Considerato che il titolo in possesso dell'istante e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio di chimico in Siria; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16.9.2011; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta di cui sopra; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "Chimico" - sez. A per cui non e' necessario applicare misure compensative; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Decreta:
Alla Sig.ra Chihneh Malak Dalia, nata a Parma il 4.9.1985, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei Chimici, sez. A e l'esercizio della professione in Italia;
Roma, 4 ottobre 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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