IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 8, comma 1, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, e' stata adottata prima del 14 giugno 201l, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 27 luglio 2009 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, via Gallarate 139, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato VOLIAM TARGO contenente le sostanze attive chlorantraniliprole e abamectina; Vista la decisione 2007/560/CE della Commissione in data 2 agosto 2007 «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva chlorantraniliprole nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione di alcune sostanze attive tra cui abamectina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 aprile 2019, in attuazione della direttiva 2008/107/CE della commissione del 25 novembre 2008; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Universita' degli studi di Milano - MURCOR per l'esame dell'istanza del prodotto fitosanitario in questione corredata di dossier di allegato II e III di cui al decreto legislativo n. 194/95; Vista la valutazione dell'Universita' sopra citata in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Considerato che, nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi; Viste le note del 6 giugno 2011 e 2 agosto 2011 con le quali e' stata richiesta la documentazione per il completamento dell'iter autorizzativo e i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 6 mesi dalla data di notifica del presente decreto; Vista la nota pervenuta in data 6 settembre 2011 da cui risulta che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio; Ritenuto di autorizzare provvisoriamente il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva chlorantraniliprole, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, via Gallarate 139, e' provvisoriamente autorizzata ad immettere in commercio, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, il prodotto fitosanitario denominato VOLIAM TARGO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250-500, litri 1-5-10. Il prodotto in questione e': preparato nello stabilimento dell'impresa SIPCAM Spa, in Salerano sul Lambro (Lodi); importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Syngenta Agro Sas in Usine d'Aigues-Vives (Francia); Syngenta Crop Protection Inc. Gibson Road, Omaha (USA); formulato negli stabilimenti sopra citati e confezionato negli stabilimenti delle imprese: Syngenta Agro SA in Porrino (Spagna); Syngenta Hellas S.A. in Enofyta-Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia); Althaller Italia Srl in San Colombano al Lambro (Milano). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14937. E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2011
Il direttore generale: Borrello |