Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2011 (vai al sommario) |
CAMERA DEI DEPUTATI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 28 settembre 2011 |
Istanza di revoca della dichiarazione di decadenza dal diritto ai rimborsi delle spese elettorali sostenute dal partito Popolari Uniti in relazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata svoltesi il 28 e 29 marzo 2010. |
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IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 27 luglio 2010, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera in pari data e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010, in materia di rimborsi relativi alle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti politici e liste in occasione delle elezioni regionali svoltesi il 28 e 29 marzo 2010; Vista l'istanza pervenuta il 3 agosto 2011 con la quale l'on. Antonio Potenza, nella qualita' di legale rappresentante e tesoriere dei Popolari Uniti, ha chiesto, ai sensi dell'art. 2, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la revoca della dichiarazione di decadenza dal diritto al rimborso elettorale a carico di tale partito di cui alla menzionata deliberazione n. 109 del 2010; Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza in data 28 settembre 2011 ha accolto la menzionata istanza dell'on. Antonio Potenza; Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;
Decreta
E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Roma, 28 settembre 2011
Il Presidente: Fini Il Segretario generale: Zampetti |
| Allegato
XVI LEGISLATURA Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 158/2011
OGGETTO: Istanza di revoca della dichiarazione di decadenza dal diritto ai rimborsi delle spese elettorali sostenute dal partito Popolari Uniti in relazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata svoltesi il 28 e 29 marzo 2010. Riunione di mercoledi' 28 settembre 2011
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 27 luglio 2010, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera in pari data e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010, con cui - per un verso - sono stati approvati i piani di ripartizione dei rimborsi relativi alle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti politici e liste in occasione delle elezioni regionali svoltesi il 28 e 29 marzo 2010 e - per altro verso - sono stati dichiarati decaduti dal diritto alla percezione di detti rimborsi i partiti, movimenti politici e liste che non hanno presentato domanda di rimborso nel termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge n. 157 del 1999; Vista, in particolare, la dichiarazione di decadenza concernente il partito Popolari Uniti, contenuta negli allegati 1 e 14 della predetta deliberazione n. 109 del 27 luglio 2010 - concernenti rispettivamente il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali relativi al Consiglio regionale della Basilicata e il riepilogo generale dei rimborsi medesimi a livello nazionale - e poi confermata nell'allegato n. 10 della deliberazione n. 151 del 21 luglio 2011; Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 146 del 4 maggio 2011, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera in pari data e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2011, con cui sono stati attribuiti i suddetti rimborsi elettorali ai partiti, movimenti politici e liste che avessero provveduto alla presentazione delle relative richieste entro il termine differito dall'art. 2, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Visto che tra i partiti, movimenti politici e liste di cui alla menzionata deliberazione n. 146 del 2011 non figura il partito Popolari Uniti; Esaminata l'istanza pervenuta il 3 agosto 2011, con la quale l'on. Antonio Potenza, nella qualita' di legale rappresentante e tesoriere dei citati Popolari Uniti, ha chiesto che venga revocata la menzionata dichiarazione di decadenza e che, conseguentemente, il medesimo partito sia ammesso tra i soggetti beneficiari dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni regionali del 2011, evidenziando di aver presentato apposita richiesta in data 3 agosto 2010 - e quindi entro il termine massimo di decadenza del 28 marzo 2011, cosi' come differito dall'articolo 2, comma 24, del d.l. n. 225 del 2010, convertito nella legge n. 10 del 2011 - ad un ente pubblico, benche' incompetente, qual e' il Consiglio regionale della Basilicata; Preso atto che la predetta richiesta di rimborso elettorale e' stata effettivamente presentata dall'on. Potenza il 3 agosto 2010 al Consiglio regionale della Basilicata cosi' come risulta dal protocollo in arrivo nr. 4102/c di quell'Amministrazione; Ritenuto di condividere l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, «per consolidato principio generale, direttamente espressivo del canone di cui all'art. 97 Cost., l'istanza erroneamente inviata dal privato ad amministrazione incompetente - anche qualora la relativa presentazione sia assistita da termini decadenziali - ingenera in capo a quest'ultima, quando cio' non comporti l'effettuazione di attivita' giuridiche o materiali particolarmente gravose, l'obbligo di trasmissione della stessa all'articolazione amministrativa competente, tenuta, a sua volta, a considerarla comunque tempestiva» (Tar Lazio, Roma, Sez. II, 22.02.2007, n. 1604; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. V, sent. 16.2.2010, n. 3555; Cass. civ., Sez. V, sent. 26.6.2009, n. 15180; Cass. Civ., sez. V, sent. 30.1.2007 n. 1949); Ritenuto, conseguentemente, che la richiesta di rimborso elettorale del partito Popolari Uniti, in base al suddetto principio di diritto, peraltro gia' applicato nella presente legislatura con riferimento ad analoghe fattispecie, deve intendersi presentata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge n. 157 del 1999, cosi' come differito, in relazione alle elezioni regionali per il 2010, dall'articolo 2, comma 24, del d.l. n. 225 del 2010, convertito nella legge n. 10 del 2011; Visto l'articolo 4 della legge n. 195 del 1974; Visto l'articolo 1 del Regolamento della Camera dei deputati di attuazione della legge n. 515 del 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994;
Delibera
1. di accogliere l'istanza presentata dall'onorevole Potenza di cui in premessa e, conseguentemente, di revocare la dichiarazione di decadenza dai rimborsi elettorali relativi al rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata del 2010, concernente il partito Popolari Uniti, quale risultante dagli allegati 2 e 14 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 2010 e dall'allegato 10 della deliberazione n. 151 del 2011 del medesimo Ufficio; 2. di disporre l'erogazione in un'unica soluzione delle rate di rimborso per il 2010 e per il 2011 a favore del partito Popolari Uniti - unitamente agli interessi sul deposito bancario maturati successivamente al 13 maggio 2011 - alle condizioni previste dalle menzionate deliberazioni n. 109/2010 e 151/2011 nonche' dai decreti presidenziali che le hanno rese esecutive e di porre a disposizione del predetto beneficiario il 31 luglio di ogni anno le successive quote annue di rimborso, nell'importo che risultera' spettante ai sensi di legge; 3. di rimettere al Ministero dell'economia e delle finanze gli interessi maturati sul deposito bancario della provvista relativa ai rimborsi di cui al punto 1. sino alla data del 13 maggio 2011, prevista al punto 2; 4. che la presente deliberazione abbia efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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