Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 4 ottobre 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Isachi Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra ISACHI Elena, nata a Dumbrava Rosie (Romania) l'8 giugno 1968, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di "Inginer", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere"; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti"; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico "Inginer diplomat in profilul construtii, specializarea constructii civile, industriale si agricole" conseguito presso l'"Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi din Iasi" nella sessione giugno 2004; Preso atto che i programmi richiesti non sono mai pervenuti; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 settembre 2011; Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente puo' essere accolta per l'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri con applicazione di misure compensative necessarie, in quanto in mancanza dei programmi di studio, e' difficile valutare nel complesso la formazione; dalla sola documentazione prodotta manca ogni nozione di urbanistica e pianificazione territoriale, nonche' di impiantistica civile e non si riscontra inoltre, con certezza, l'effettiva consistenza delle nozioni di costruzione in zona sismica; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Decreta:
Alla sig.ra ISACHI Elena, nata a Dumbrava Rosie (Romania) l'8 giugno 1968, cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di "Inginer", quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" - sez. A, settore civile ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle materie che seguono, o, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento sulle stesse materie: (scritte e orali) 1) impianti tecnici nell'edilizia e territorio; (solo orale) 2) urbanistica e pianificazione territoriale, 3) costruzione di strade, ferrovie, aeroporti, 4) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 15 (quindici) mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 4 ottobre 2011
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale. e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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