Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 29 luglio 2011 |
Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Determinazione della consistenza delle dotazioni organiche relative all'anno scolastico 2011/2012. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera «e», dell'art. 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, viene disciplinata, anche mediante modifica delle disposizioni legislative vigenti, l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del Regolamento con il quale e' previsto che per ciascuno degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 le dotazioni organiche regionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da realizzare, complessivamente, la riduzione di organico in misura corrispondente all'aliquota del diciassette per cento dell'organico relativo all'anno scolastico 2007/2008, da detrarre rispetto alle dotazioni per l'anno scolastico 2008/2009, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 64, comma 2, della precitata legge n. 133/2008; Visti in particolare i decreti interministeriali 20 luglio 2009, n. 65 e 5 agosto 2010, n. 72, relativi alla ridefinizione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA rispettivamente per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011; Accertato tramite il Sistema informativo del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, che la consistenza delle dotazioni organiche regionali funzionanti negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, per effetto dei provvedimenti di autorizzazione delle dotazioni organiche provinciali, emanati dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, corrispondono a quelle rispettivamente indicate nelle tabelle «A» allegate ai citati decreti interministeriali; Visto l'art. 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali; Considerato, altresi', che ai sensi del comma 9 dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la terziarizzazione dei servizi comporta l'indisponibilita', per l'intera durata del contratto, dei posti della corrispondente qualifica della dotazione organica dell'istituzione scolastica, per un ammontare fissato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Rilevato di conseguenza che il contingente di posti da accantonare per la compensazione dei costi contrattuali della terziarizzazione dei servizi costituisce parte integrante della dotazione organica determinata con i criteri ed i parametri di calcolo delle dotazioni di organico di istituto di cui al presente provvedimento; Accertato che le mansioni attribuite al personale stabilizzato, per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, sono comprese tra quelle indicate nella declaratoria professionale relativa al personale dell'area professionale «A» di cui al vigente contratto collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza, tale personale non espleta prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola; Visto il decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
Decretano:
Art. 1 Dotazioni organiche: nazionale e regionali
1.1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento predisposto ai sensi del comma 4 dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Regolamento citato in preambolo disciplina la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2011/2012 e successivi ed e' finalizzato al razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine del conseguimento della maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico. 1.2. La consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 e' determinata in attuazione del precitato art. 64, comma 2, con il quale e' contemplato che le dotazioni medesime devono essere ridotte, nel triennio 2009/10-2011/12 e con riferimento alla dotazione dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2008/2009, nella misura del diciassette per cento dell'organico relativo all'anno scolastico 2007/2008. La riduzione di organico viene realizzata mediante interventi di razionalizzazione sui profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, delle istituzioni scolastiche nonche', per effetto del dimensionamento scolastico, sul profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi, secondo le consistenze regionali di cui alla tabella «F», costituente parte integrante del presente decreto. 1.3. Nelle regioni nelle quali il dimensionamento delle istituzioni scolastiche risulta effettuato, per il triennio scolastico 2009-2011, in misura inferiore rispetto alle previsioni contenute nella relazione tecnica allegata al Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119, il corrispondente, mancato decremento di organico del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi viene compensato mediante la riduzione di organico di un corrispondente numero di posti dei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, tali da garantire la medesima riduzione di spesa per il personale, prevista nella citata relazione tecnica. 1.4. La dotazione organica nazionale e' suddivisa in dotazioni organiche regionali sulla base del numero degli alunni ed in relazione alla loro distribuzione sul territorio. La medesima dotazione e' ripartita, altresi', in considerazione delle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche con riferimento alle peculiarita' didattiche, strutturali e di carattere edilizio. I criteri di ripartizione tengono conto, inoltre, delle esigenze degli alunni diversamente abili, delle connotazioni ambientali e di disagio sociale dei contesti territoriali di riferimento e dei fenomeni conseguenti alla dispersione scolastica ed alle immigrazioni dai paesi extracomunitari. Tengono conto, altresi', delle esigenze dei comuni montani e delle piccole isole nonche' delle peculiarita' geografiche ed orografiche e delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche. 1.5. La dotazione organica di cui al comma 1 e' determinata secondo i criteri indicati al comma 2 ed i parametri di calcolo di cui alle tabelle 1, 2, 3a, 3b, e 3c, costituenti parte integrante del presente provvedimento, con i quali viene data applicazione alle tabelle, di medesimo oggetto, annesse al regolamento di cui nelle premesse. |
| Art. 2 Dotazioni provinciali
2.1. Il dirigente regionale provvede alla ripartizione tra le circoscrizioni provinciali di competenza della dotazione organica regionale di cui alla tabella A, costituente parte integrante del presente decreto, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con la Regione e con gli enti locali, al fine di conseguire la piena coerenza tra le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'attribuzione delle risorse. 2.2. Nel contesto della ripartizione di cui al comma 1 il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale accantona per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica regionale ovvero, in subordine, pari alla differenza tra il contingente assegnato e la consistenza degli organici dei tre profili. Tali posti devono essere finalizzati a fronteggiare situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonche' al fine di salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare rilevanza e complessita'. La predetta quota accantonata deve, comunque, essere utilizzata nella predisposizione dell'organico di diritto. 2.3. In applicazione di quanto prescritto all'art. 1, comma 2, l'organico provinciale dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico deve essere contenuto entro il limite massimo delle dotazioni regionali riportate nelle tabelle «B», «C» e «D», costituenti parti integranti del presente decreto, anche facendo ricorso alla deroga ai parametri delle tabelle di cui all'art. 1.4. 2.4. Previa informativa alle organizzazioni sindacali i direttori generali degli uffici scolatici regionali, anche al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, possono operare compensazioni limitatamente ai profili professionali della medesima area contrattuale, sia nell'ambito della provincia sia tra province diverse della medesima regione. 2.5. Gli organici delle singole istituzioni scolastiche sono determinati dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, nei limiti del contingente assegnato, previo l'accantonamento di cui al comma 2, sulla base delle tabelle allegate al presente decreto e delle conseguenti proposte che i dirigenti scolastici formulano con adeguate motivazioni, ispirate alle esigenze connesse sia al piano dell'offerta formativa sia a quelle conseguenti al contenimento della spesa, con particolare riguardo all'andamento della popolazione scolastica nell'ultimo quinquennio. 2.6. Previe le necessarie verifiche delle richieste pervenute, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale assegna le risorse disponibili tenendo conto delle dimensioni, della complessita' e del numero di sedi dell'istituzione scolastica. Detta assegnazione deve, inoltre, essere ispirata alla esigenza di garantire, congiuntamente al contenimento della spesa, le condizioni di sicurezza nonche' di efficacia ed efficienza del servizio. 2.7. I provvedimenti concernenti la ripartizione dei contingenti provinciali nonche' i criteri per la deroga ai parametri di calcolo, costituiscono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del vigente C.C.N.L. di comparto. 2.8. I direttori generali regionali e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale prevista dalla normativa vigente. |
| Art. 3 Efficacia ed efficienza dei servizi
3.1. Le istituzioni scolastiche possono collegarsi in rete, per l'espletamento di attivita' a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di comune interesse, funzionali ad una piu' razionale ed efficiente organizzazione e alle esigenze dell'utenza. 3.2. Le modalita' organizzative, gestionali ed operative sono definite, secondo i criteri disciplinati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dalle norme del contratto collettivo, sentiti i direttori dei servizi generali e amministrativi e le rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni, in apposite intese da assumere tra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche interessate. |
| Art. 4 Servizi terziarizzati
4.1. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dove l'espletamento del servizio del personale ausiliario e' attribuito, in tutto o in parte, a personale dipendente da enti e consorzi di imprese che abbiano stipulato specifici contratti per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 ovvero da personale comunque esterno all'amministrazione, dalla dotazione organica della rispettiva istituzione scolastica, risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'art. 1, comma 4, deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti di organico della medesima istituzione scolastica del profilo professionale di collaboratore scolastico. 4.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attivita' socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001, n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'art. 1, comma 4, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati nelle attivita' socialmente utili, presenti nell'istituzione scolastica. 4.3. Sulle eventuali ore residuali, derivanti dall'accantonamento dei posti di cui ai commi 1 e 2, possono essere disposte, a cura del dirigente scolastico, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attivita' didattiche. 4.4. Ai sensi della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, i posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pur concorrendo a costituire l'organico di istituto, non sono disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilita' ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale. 4.5. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di garantire il piu' razionale ed efficace impiego del personale di cui al comma 1, stabilizzato ai sensi all'art. 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, elaborano, previe intese con i rappresentanti delle categorie interessate, un piano finalizzato ad ottimizzare l'utilizzo del medesimo personale tra le istituzioni scolastiche. L'impiego del medesimo personale non puo' essere esteso, per alcun motivo, alle istituzioni scolastiche che non si avvalgono di tali servizi. 4.6. Al fine delle eventuali modifiche da apportare alla redistribuzione del personale e dei servizi, l'elaborazione del piano di cui al comma 5 deve essere effettuata con particolare riguardo alla consistenza del personale esterno impegnato nell'istituzione scolastica, alle tipologie e alle peculiarita' dei servizi richiesti nonche' al monte ore necessario ed alle obiettive esigenze delle singole istituzioni scolastiche. 4.7. Ai fini di cui ai precedenti commi puo' essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della terziarizzazione dei servizi, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. 4.8. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarieta'. Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui ai commi 1 e 2, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarita' deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalita' indicate al comma 7. 4.9. Il numero di posti da accantonare per effetto della terziarizzazione dei servizi di cui al comma 1 non deve essere inferiore alle consistenze regionali indicate nella tabella «E», costituente parte integrante del presente provvedimento. |
| Art. 5 Assistenti tecnici
5.1. La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico e' determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un'unita' per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attivita' didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessita' di impiego degli assistenti tecnici, con riguardo alle professionalita' disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica nonche' alle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella medesima area. 5.2. L'istituzione del posto di assistente tecnico e' consentita limitatamente alle materie di insegnamento curricolari dell'istituzione scolastica per le quali i relativi piani orario di studio contemplino, specificatamente, le attivita' didattiche di esercitazioni di laboratorio. 5.3. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, puo' disporsi, con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico ovvero, in sostituzione dello stesso, l'istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarieta' rispetto all'organico di istituto. 5.4. Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 1, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilita' di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attivita', anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi. 5.5. Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attivita' di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attivita' di manutenzione straordinaria del predetto materiale. Possono, altresi', essere utilizzati in attivita' di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico. |
| Art. 6 Addetti alle aziende agrarie
6.1. Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura puo' essere prevista, previa deliberazione della giunta esecutiva di istituto, l'attivazione di posti relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie. 6.2. L'istituzione dei posti di cui al comma 1 puo' essere realizzata sempreche' non sussistano situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale. Qualora si verifichino situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto puo' deliberare, per motivi di opportunita' organizzativa, tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio. |
| Art. 7 Centri territoriali permanenti
7.1. In attesa dell'attivazione dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta, previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n.455, e' assegnata un'unita' appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo. 7.2. La dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche, e' determinata in ragione di un'unita' per ciascuna delle scuole e/o istituti sede di uno o piu' corsi per adulti, istituiti a cura dei centri medesimi. |
| Art. 8 Istituzioni educative
8.1. Ai servizi amministrativi e ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle scuole annesse alle predette istituzioni educative, gia' unificati ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 178, e' assegnata, per effetto del richiamato disposto di cui all'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un'unica figura del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi. 8.2. Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni di cui al comma 1 sono determinate applicando i corrispondenti parametri attinenti le istituzioni scolastiche, nonche' quelli delle tabelle 3a, 3b, 3c, con riferimento al numero dei convittori e dei semiconvittori. 8.3. Per la determinazione delle esigenze relative alle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado di cui al comma 1, si applicano i parametri relativi agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, di cui alla tabella «1». Per gli istituti di istruzione secondaria superiore annessi ai convitti ed agli educandati si applicano i parametri della stessa tabella «2», concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233. |
| Art. 9 Adeguamento organico di diritto alla situazione di fatto
9.1. La necessita' di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non puo' comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico. 9.2. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, revocando l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tal caso, il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale, che terra', altresi', in debito conto l'eventuale concentrazione di personale inidoneo. |
| Art. 10 Oneri finanziari
Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella «A» gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. |
| Art. 11 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Roma, 29 luglio 2011
Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca: Gelmini Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 306 |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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