Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2011 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 27 settembre 2011 |
Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 28 del 17 febbraio 2009, concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e al regolamento n. 37 del 15 marzo 2011 concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica di solvibilita' corretta. (Provvedimento n. 2934). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed in particolare l'art. 15 che, ai commi 13, 14 e 15, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, ha introdotto la facolta' per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio, o ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziche' al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalita' attuative; Visto il regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, recante l'attuazione delle citate disposizioni del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto l'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo cui la misura prevista dal medesimo comma, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168, secondo cui le disposizioni dell'art. 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l'esercizio successivo a quello in corso alla data del 29 novembre 2008, di entrata in vigore del citato decreto-legge; Visto il provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009, recante modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 conseguenti all'emanazione del predetto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 52, comma 1-bis, secondo cui le disposizioni previste dall'art. 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l'esercizio in corso alla data del 31 luglio 2010, di entrata in vigore del citato decreto-legge; Visto il provvedimento ISVAP n. 2825 del 6 agosto 2010, recante modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 conseguenti all'emanazione del richiamato art. 52, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 che ha introdotto all'art. 15 del suddetto decreto-legge n. 185/2008, i commi 15-bis e 15-ter, che, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 del medesimo decreto, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, hanno introdotto la facolta' per le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210 commi 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di tener conto ai fini della verifica della solvibilita' corretta del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalita' attuative, condizioni e limiti di attuazione; Visto il regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011, recante attuazione del suddetto decreto-legge n. 185/2008, come modificato dal decreto-legge n. 225/2010; Visto quanto disposto dai commi 13 e 15-bis dell'art. 15 del decreto-legge n.185/2008, secondo cui le misure previste dai medesimi commi, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, possono essere reiterate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011, secondo cui le disposizioni dell'art. 15, commi 13, 14, 15, 15-bis e 15-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per tutto l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale; Ravvisata la necessita' ed urgenza di provvedere ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 e al Regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011;
A d o t t a il seguente provvedimento:
Art. 1 Modifiche al Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009
1. Al Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonche' del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011»; b) l'art. 2, comma 1, e' modificato come segue: 1) alla lettera a-bis) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, il 30 giugno 2011 per la relazione semestrale 2011 ed il 31 dicembre 2011 per il bilancio di esercizio 2011»; 2) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011»; c) all'art. 4, comma 3, dopo le parole: «ovvero di bilancio dell'esercizio 2010», sono inserite le parole: «ovvero di relazione semestrale al 30 giugno 2011 ovvero di bilancio dell'esercizio 2011» e, dopo le parole: «o di bilancio dell'esercizio 2010», sono inserite le parole: «ovvero dell'esercizio 2012 in caso di relazione semestrale al 30 giugno 2011 o di bilancio dell'esercizio 2011»; d) l'art. 6 e' modificato come segue: 1) dopo il comma 3, e' aggiunto in fine il seguente: «3-bis. Per l'esercizio 2011, la soglia del 2,5 per cento di cui al comma 3 e' innalzata al 2,75 per cento, nel caso in cui la componente delle differenze di cui al comma 1 relativa alla valutazione di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione Europea sia pari ad almeno il 75% del totale; al 3 per cento, nel caso in cui detta componente sia pari al 100%; ad una percentuale intermedia tra 2,75 e 3 per cento determinata in misura proporzionale al peso - tra il 75% ed il 100% - di detta componente sul totale delle differenze stesse.»; 2) al comma 4, le parole: «entro il 30 settembre 2011» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 settembre 2012, ovvero al 30 settembre 2011 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011,»; e) l'art. 7 e' modificato come segue: 1) al comma 1, le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle parole: «2009, 2010 e 2011»; 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Per l'esercizio 2011 il limite di cui al comma 1 e' aumentato dal 20 al 30 per cento, nel caso in cui la componente di riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine riveniente dalle valutazioni di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione Europea rappresenti almeno il 75% del totale della riserva stessa; dal 20 al 40 per cento, nel caso in cui la riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine sia interamente riveniente da valutazioni di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione Europea; dal 20 ad una misura intermedia tra 30 e 40 determinata in funzione del peso della citata componente tra il 75% ed il 100% della riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine. 1-ter. Per l'esercizio 2011 il limite di cui al comma 1 e' aumentato dal 50 fino ad un massimo del 70 per cento, a condizione che la durata residua delle passivita' subordinate e degli strumenti ibridi computati tra gli elementi costitutivi del margine sia superiore a 3 anni e che la riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine in eccesso rispetto al 50 per cento sia interamente riveniente dalle valutazioni di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione Europea. Percentuali comprese tra il 50 e il 70 per cento sono raggiungibili in funzione dell'ammontare delle passivita' subordinate e della computabilita' della riserva indisponibile ai sensi del comma 1-bis.»; 3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «del margine di solvibilita' disponibile al 30 settembre 2011,» sono sostituite dalle parole: «del margine di solvibilita' disponibile al 30 settembre 2012, ovvero al 30 settembre 2011 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011,»; f) all'art. 8, comma 1, le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle parole: «2009, 2010 e 2011»; g) all'art. 10, comma 2, le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle parole: «2009, 2010 e 2011». |
| Art. 2 Modifiche al Regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011
1. Al Regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e come rinnovato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011»; b) l'art. 2, comma 1, e' modificato come segue: 1) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, come rinnovato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011»; 2) alla lettera g), le parole «ad utilizzo durevole al 31 dicembre 2010», sono sostituite dalle parole: «ad utilizzo durevole alla chiusura dell'esercizio di riferimento delle verifiche di solvibilita' corretta»; c) l'art. 5 e' modificato come segue: 1) al comma 1, le parole: «dell'esercizio 2010», sono sostituite dalle parole: «dell'esercizio di riferimento per il calcolo delle verifiche di solvibilita' corretta» e le parole «, il cui valore di iscrizione al 31 dicembre 2010», sono sostituite dalle parole: «, il cui valore di iscrizione alla medesima data»; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nel bilancio individuale dell'esercizio 2010», sono sostituite dalle parole: «nel bilancio individuale dell'esercizio di riferimento», le parole: «nel bilancio consolidato dell'esercizio 2010», sono sostituite dalle parole: «nel bilancio consolidato del medesimo esercizio», 3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «all'esercizio 2010» sono soppresse e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «calcolate a partire dal momento del primo esercizio della facolta' in relazione ai titoli che ne sono oggetto»; 4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per l'esercizio 2011, il limite di cui al comma 4 e' aumentato al 30 per cento.»; d) all'art. 8, comma 2, le parole: «si applicano al», sono sostituite dalle parole: «si applicano a decorrere dal». |
| Art. 3 Pubblicazione
1. II presente Provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP. Roma, 27 settembre 2011
Il Presidente: Giannini |
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