Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 settembre 2011
Sospensione del decreto 14 luglio 2011, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della «Societa' Cooperativa EDIL - TEL» in Grosseto e alla nomina dei commissari liquidatori.


IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n.197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti in particolare gli articoli 7 e 21-quater, comma 2, della citata legge a 241/90;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale delle piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico n. 384/2011 del 14 luglio 2011 con il quale la Societa' cooperativa EDIL - TEL con sede in Grosseto ( codice fiscale: 00996090536 ) e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. ed i sigg.ri: Niccolo' Persiani, Avv. Paolo Ferrera ed il prof. avv. Stefano Vinti ne sono stati nominati commissari liquidatori;
Vista la nota del 4 agosto 2011, pervenuta in data 10 agosto 2011, nella quale il legale rappresentante della Societa' cooperativa EDIL - TEL ha informato questa direzione generale che Tribunale di Grosseto, con provvedimento del 5 luglio 2011, ha ammesso la Societa' cooperativa EDIL - TEL con sede in Grosseto alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, nominando giudice delegato il dr. Vincenzo Pedone e Commissario giudiziale il dr. Gabriele Baccetti ed ha avanzato istanza di autotutela nei confronti del decreto del direttore generale della Direzione generale delle piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico n. 384/2011 del 14 luglio 2011 con il quale la Societa' cooperativa EDIL - TEL con sede in Grosseto e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.;
Considerato che il provvedimento ministeriale e' stato assunto in data 14 luglio 2011, successivamente alla delibera dell'ammissione della la Societa' cooperativa EDIL - TEL con sede in Grosseto alla procedura di concordato preventivo del 5 luglio 2011 della quale questa Direzione generale non era stata informata;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 171 del citato regio decreto, e' stata ordinata la convocazione della adunanza dei creditori per il giorno 29 settembre 2011;
Ritenuto opportuno provvedere, ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla sospensione dell'efficacia del decreto direttoriale n. 384/2011 del 14.7.2011 con il quale la Societa' cooperativa EDIL - TEL con sede in Grosseto e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. ed i sigg.ri: Niccolo' Persiani, avv. Paolo Ferrera ed il prof avv. Stefano Vinti ne sono stati nominati commissari liquidatori;
Considerato che sussistono particolari esigenze di celerita' del procedimento di cui all'art. 7, primo comma, della legge 241/1990, in quanto, ai sensi dell'art. 168 del citato regio decreto, e' necessario che non intervengano atti di disposizione del patrimonio in attesa della pronuncia giudiziale sulla proposta di concordato preventivo;

Decreta:

Art. 1

L'esecutivita' del decreto del direttore generale della Direzione generale delle piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico n. 384/2011 del 14 luglio 2011 con il quale la Societa' cooperativa EDIL - TEL con sede in Grosseto e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. ed i sigg.ri: Niccolo' Persiani, avv. Paolo Ferrera ed il prof avv. Stefano Vinti ne sono stati nominati commissari liquidatori e' sospesa, ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241, fino alla data della pronuncia giudiziale sulla proposta di concordato preventivo avanzata, ai sensi degli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dalla Societa' cooperativa EDIL - T'EL.
Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica.
Roma, 15 settembre 2011

Il direttore generale: Esposito
 
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