Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2011 |
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. (Ordinanza n. 3966). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, n. 3925 del 23 febbraio 2011, n. 3933 del 13 aprile 2011 e n. 3934 del 21 aprile 2011; Visto il decreto n. 2206 di rep. del 6 maggio 2011 del commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 con il quale il dott. Nicola Dell'Acqua, direttore dell'ufficio rischi idrogeologici e antropici del Dipartimento della protezione civile, e' stato nominato soggetto attuatore per il compimento di tutte le attivita' previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3934 del 18 febbraio 2011, in materia ambientale, nei contesti delle isole di Lampedusa e Linosa, connesse all'emergenza in rassegna; Vista la nota del 20 settembre 2011 dell'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, con la quale si sottolinea la necessita' di procedere urgentemente alla rimozione delle imbarcazioni utilizzate dai migranti ed ormeggiate presso il molo Favaloro a causa dell'aggravarsi della situazione di massima emergenza e criticita' nel porto di Lampedusa, anche in relazione agli avversi fenomeni meteorologici che hanno interessato l'isola nei giorni 17 e 18 settembre 2011; Considerato che dalla nota sopra citata si evince, altresi', che alcune imbarcazioni, situate in prossimita' dell'imboccatura del porto, versano in uno stato precario di galleggiabilita' e in ragione di cio' potrebbero inficiare l'agibilita' dello stesso con gravi conseguenze sotto il profilo della sicurezza della navigazione e portuale; Ravvisata la necessita' di provvedere in termini di somma urgenza a tutte le attivita' volte alla rimozione ed allo smaltimento delle suddette imbarcazioni; Tenuto conto che, a seguito della dichiarazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con le ordinanze di protezione civile sopra enumerate si e' gia' provveduto a definire il quadro derogatorio della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006, sicche', rispetto alle menzionate situazioni di forza maggiore, devesi provvedere all'adozione di un'ulteriore ordinanza volta ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 225/1992; Considerata l'ineludibile esigenza di pianificare compiutamente il percorso amministrativo e negoziale che deve compiere il soggetto attuatore di cui al richiamato decreto n. 2206 di rep. del 6 maggio 2011, per conseguire, senza ritardo alcuno, la rimozione e lo smaltimento delle imbarcazioni di cui trattasi, tenuto conto, oltretutto, dell'impossibilita' di altrimenti provvedere senza pregiudicare interessi pubblici fondamentali afferenti alla incolumita' della collettivita' interessata e garantendo gli essenziali parametri della sicurezza della navigazione e portuale, nonche' la tutela delle matrici ambientali marine; Sulla proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Il Soggetto attuatore di cui al decreto n. 2206 di rep. del 6 maggio 2011, citato in premessa, provvede all'affidamento, in termini di somma urgenza, del servizio di messa in sicurezza, rimozione, trasporto, demolizione e recupero/smaltimento delle imbarcazioni sopracitate, ormeggiate nel porto di Lampedusa, all'impresa gia' aggiudicataria della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, indetta con decreto n. 2282 di rep. dell'11 maggio 2011 del commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla lettera di commessa n. 1524 del 1° giugno 2011. 2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 si avvale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa per l'individuazione delle imbarcazioni in precarie condizioni di galleggiabilita' che necessitano di rimozione. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, nel limite massimo di euro 200.000,00, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3965 del 21 settembre 2011. La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 2011
Il Presidente: Berlusconi |
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