Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 15 luglio 2011 |
Modifiche al decreto 6 dicembre 2010 in materia di pesca sportiva e ricreativa in mare. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge n. 963/1965; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 riguardante le modalita' per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea; Vista il decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249 concernente le norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l'art. 17 in materia di pesca sportiva; Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2010 concernente la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare; Ritenuto necessario, considerata la natura del provvedimento, semplificare l'attivita' di vigilanza e controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che in virtu' del tipo di attivita' non comportano un prelievo significativo sulla risorsa biologica; Ritenuto che nel periodo estivo alcune forma di pesca ricreativa sono praticate in modo occasionale e che per tali attivita' non e' opportuno porre in essere misure di controllo;
Decreta:
Art. 1
All'art. 2 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5: «4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l'attivita' di pesca da terra; 5. Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attivita' di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l'attivita' con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri». |
| Art. 2
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 15 luglio 2011
Il Ministro: Romano |
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