Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 settembre 2011
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' Meridiana Fly SpA. (Decreto n. 61697).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;
Visto l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla eta' anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»;
Visto l'accordo in data 23 giugno 2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' Meridiana FLY SPA, nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 27 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 845 lavoratori dalla societa' di cui trattasi;
Vista l'istanza con la quale la societa' Meridiana FLY SPA ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per il primo semestre dal 1° agosto 2011 al 31 gennaio 2012 in favore di 845 lavoratori di cui n. 349 assistenti di terra e n. 108 piloti e n. 388 assistenti di volo- dipendenti della sede di Olbia - APT Costa Smeralda;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 gennaio 2012 in favore di 845 lavoratori di cui n. 349 assistenti di terra e n. 108 piloti e n. 388 assistenti di volo- dipendenti della sede di Olbia - APT Costa Smeralda della societa' Meridiana FLY SPA, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.06.2011, in favore di 845 lavoratori di cui n. 349 assistenti di terra e n. 108 piloti e n. 388 assistenti di volo- dipendenti della sede di Olbia - APT Costa Smeralda della societa' Meridiana FLY SPA, per il periodo dal 01.08.2011 al 31.01.2012.
Matricola INPS: 7307024810 ( n. 388 assistenti di volo).
Matricola INPS: 7307024810 ( n. 108 piloti).
Matricola INPS: 7307029264 ( n. 349 personale di terra).
 
Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.
 
Art. 4

La societa' Meridiana FLY S.p.a. e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 48 mesi previsti dal citato articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2011

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Bellotti
 
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