Gazzetta n. 235 del 8 ottobre 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 166
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Acquisito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite nell'Adunanza del 1° febbraio 2011;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, nei commi 1 e 2 le parole: «Il controllo di legittimita' sugli atti e» sono soppresse.
2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: «Per il controllo di legittimita' nonche'» sono soppresse;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In attuazione e per le finalita' di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attivita' di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli e' data notizia alla competente sezione della Corte dei conti.
3-ter. La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.».
3. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente:
«1. Il rendiconto generale della Regione e quello delle Province di Trento e di Bolzano sono parificati dalle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige, con un Collegio composto dalle Sezioni di controllo delle Province di Trento e di Bolzano in adunanza congiunta. Le Sezioni riunite regionali si riuniscono alternativamente a Trento ed a Bolzano seguendo l'alternanza delle adunanze del Consiglio Regionale.».
4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Le Sezioni di controllo possono essere integrate con un componente designato rispettivamente dal Consiglio della Provincia di Trento e da quello della Provincia di Bolzano con oneri a carico delle Province, in possesso dei requisiti e per la durata previsti dall'articolo 7, comma 8-bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131; la nomina e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.».
5. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle
sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di
Bolzano e per il personale ad esse addetto) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1988.
- La legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132.
- Il parere della Corte dei conti, emesso dalle Sezioni
riunite in sede consultiva nell'adunanza del 1° febbraio
2011, e depositato in data 1° marzo 2011, e' stato reso ai
sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939,
n. 273, convertito con legge 2 giugno 1939, n. 739.
- Il testo del primo comma dell'art. 107, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e'
il seguente:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.».
Note all'art. 1:
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, e'
il seguente:
«Art. 2. - 1. Il controllo sulla gestione del bilancio
e del patrimonio della Regione Trentino-Alto Adige e della
provincia autonoma di Trento sono esercitati nella sezione
di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento.
2. Il controllo sulla gestione del bilancio e del
bilancio della provincia autonoma di Bolzano sono
esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti
avente sede in Bolzano».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, e' il
seguente:
«Art. 6. - 1. Per il controllo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio della regione e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, per lo svolgimento
dell'attivita' e per il funzionamento delle sezioni di
Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo,
nonche' per l'esercizio delle funzioni dei presidenti di
sezione preposti al coordinamento si applicano, per quanto
non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato
che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le
procedure della Corte dei conti.
2. Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a
Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del
patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne
danno comunicazione agli enti interessati.
3. Il controllo sulla gestione concerne il
perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di
principio e di programma regionali, provinciali ovvero
statali, in quanto applicabili.
3-bis. In attuazione e per le finalita' di cui all'art.
79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, sono esercitati rispettivamente dalla
Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i
controlli, anche di natura collaborativa, funzionali
all'attivita' di vigilanza sul raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo
sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri
enti e organismi individuati dall'art. 79, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972;
degli esiti dei controlli e' data notizia alla competente
sezione della Corte dei conti.
3-ter. La Regione e le Province possono richiedere
ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte
dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e
dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica anche
per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli
altri enti e organismi individuati dall'art. 79, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670».
- Il testo del comma 1 dell'art. 10 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, e' il
seguente:
«Art. 10. - 1. Il rendiconto generale della Regione e
quello della Provincia di Trento e di Bolzano sono
parificati dalle Sezioni riunite nella Regione
Trentino-Alto Adige, con un Collegio composto dalle Sezioni
di controllo delle Province di Trento e di Bolzano in
adunanza congiunta. Le Sezioni riunite regionali si
riuniscono alternativamente a Trento ed a Bolzano seguendo
l'alternanza delle adunate del Consiglio Regionale».
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, e' il
seguente:
«Art. 17. - 1. Per far fronte a straordinarie esigenze
di funzionamento delle sezioni della Corte dei conti e
della relativa procura aventi sede a Bolzano, il Presidente
della Corte stessa puo' provvedere con le necessarie
assegnazioni di magistrati, preferibilmente a conoscenza
della lingua tedesca. Tali assegnazioni non possono
superare la durata di un anno.
1-bis. Le Sezioni di controllo possono essere integrate
con un componente designato rispettivamente dal Consiglio
della Provincia di Trento e da quello della Provincia di
Bolzano con oneri a carico delle Province, in possesso dei
requisiti e per la durata previsti dall'art. 7, comma
8-bis, della legge 5 giugno 2003, 131; la nomina e'
effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con
le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo unico
del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977,
n. 385».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone