Gazzetta n. 233 del 6 ottobre 2011 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 23 marzo 2011 |
Utilizzo delle risorse FAS per il ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni Abruzzo, Campania e Lazio (Legge n. 191/2010, articolo 2, comma 90). (Deliberazione n. 3/2011). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese; Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61; Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro strategico nazionale (QSN); Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione; Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare l'art. 2, comma 90 della stessa legge, che prevede la possibilita', da parte delle Regioni interessate dai piani di rientro, di utilizzare, a copertura dei debiti sanitari, d'intesa con il Governo e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse del FAS relative ai programmi di interesse strategico regionale; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilita' e finanza pubblica; Visto in particolare l'art. 30, commi 8 e 9, della predetta legge n. 196/2009 che, fra l'altro, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche e stabilisce i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti stessi; Visto l'art. 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale, tra l'altro, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tra le quali e' compresa la Missione di spesa Sviluppo e riequilibrio territoriale, alla quale afferisce il FAS; Visto inoltre l'art. 7, commi 26 e 27, della predetta legge n. 122/2010, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico; Considerato che la suddetta riduzione lineare a carico del FAS e' stata quantificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, con la nota n. 97018 del 17 novembre 2010, in complessivi 4.990.717.442 euro, di cui 897.079.644 euro per l'anno 2011, 459.723.950 euro per l'anno 2012, 1.100.000.000 euro per l'anno 2013 e 2.533.913.848 euro per le annualita' successive al 2013; Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale e' stato approvato il QSN 2007-2013; Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del FAS per lo stesso periodo; Vista inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (G.U. n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della predetta delibera n. 166/2007, e' stata aggiornata la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l'altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007; Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (G.U. n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FAS e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalita' da seguire nella riprogrammazione di tali risorse; Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, concernente «Obiettivi, criteri e modalita' di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» che, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale» disposta dal citato art. 2 del decreto-legge n. 78/2010, per un valore pari a 4.990,7 milioni di euro, ha ulteriormente ridotto le assegnazioni FAS di cui alle delibere CIPE relative alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013 come da tabella allegata alla delibera stessa; Considerato che nella citata delibera n. 1/2011 - al fine di assicurare che la riduzione delle assegnazioni a carico dei Programmi regionali corrisponda a un ammontare pari a quello indicato nella tabella allegata alla stessa delibera - viene specificato che, per le regioni che intendano utilizzare a copertura dei debiti sanitari le risorse FAS, concorrono alla riduzione della citata dotazione finanziaria anche le risorse FAS 2000-2006 oggetto della ricognizione prevista dalla delibera n. 79/2010; Udita la proposta formulata nel corso della odierna seduta dal Ministro per i rapporti con le Regioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, concernente l'utilizzo, ai sensi del citato art. 2, comma 90 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, delle risorse FAS 2007-2013 per il ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni Abruzzo, Campania e Lazio; Considerato che il Ministro proponente fa presente che, all'esito dell'istruttoria svolta congiuntamente con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, risulta che le risorse necessarie per il ripiano dei relativi disavanzi sanitari ammontano, per la Regione Abruzzo, a 160,340 milioni di euro, per la Regione Campania a 322 milioni di euro e, per la Regione Lazio, a 885 milioni di euro; Valutata l'estrema urgenza di consentire alle dette Regioni di poter procedere al ripiano dei rispettivi disavanzi sanitari con le risorse FAS 2007-2013 loro assegnate da questo Comitato nei nuovi valori fissati nella tabella allegata alla richiamata delibera n. 1/2011; Ritenuto pertanto di dover accogliere tale proposta, tenuto conto che, per la Regione Lazio, il detto importo di 885 milioni di euro assorbe completamente la dotazione di 796,782 milioni di euro disponibile per la programmazione regionale FAS 2007-2013, mentre per le Regioni Abruzzo e Campania la odierna autorizzazione viene disposta nelle more del successivo esame, da parte di questo Comitato, dei rispettivi Programmi attuativi regionali (PAR) relativi al medesimo periodo di programmazione;
Delibera:
Al fine di consentire il ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni Abruzzo, Campania e Lazio, e' autorizzato l'utilizzo rispettivamente di 160,340 milioni di euro (Abruzzo), di 322 milioni di euro (Campania) e di 796,782 milioni di euro (Lazio) a valere sulle risorse FAS 2007-2013 assegnate alle medesime Regioni nei nuovi valori fissati nella tabella allegata alla delibera n. 1/2011. Per le Regioni Abruzzo e Campania, alla luce delle motivazioni di urgenza richiamate in premessa, la presente autorizzazione viene adottata nelle more del successivo esame, da parte di questo Comitato, dei relativi programmi attuativi regionali (PAR) 2007-2013. Roma, 23 marzo 2011
Il vice Presidente: Tremonti Il segretario del CIPE: Micciche' Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011 Ufficio Controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 6 |
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