Gazzetta n. 233 del 6 ottobre 2011 (vai al sommario) |
IMT - ALTI STUDI LUCCA |
DECRETO 20 settembre 2011 |
Emanazione del nuovo Statuto. |
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IL DIRETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2; Visto il vigente statuto di IMT Alti studi Lucca (nel seguito IMT), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2007 con le modifiche apportate con D.D. 1089(52).I.2.06.03.08, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 4 aprile 2008; Vista la delibera del consiglio direttivo di IMT nella seduta del 22 aprile 2011, con il quale e' stato adottato il nuovo statuto di IMT, con mandato al Direttore ad apportare le modifiche necessarie per accogliere eventuali rilievi del MIUR; Vista la comunicazione di IMT del 17 maggio 2011 (prot. 01550.I.2.17.05.11) con cui si e' provveduto a trasmettere il testo del nuovo statuto al MIUR, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la nota del MIUR, Direzione generale per l'Universita' (prot. n. 3893) del 5 agosto 2011, con la quale sono state formulate alcune osservazioni al testo inviato; Vista la comunicazione di IMT del 7 settembre 2011 (prot. n. 2576.I.2.07.09.11) con la quale si e' provveduto a trasmettere il testo degli articoli modificati in accoglimento delle osservazioni di cui sopra; Vista la nota del MIUR, Direzione generale per l'Universita' (prot. 4261) del 19 settembre 2011, con la quale, alla luce delle modifiche apportate da IMT, il Ministero ha comunicato che il testo del nuovo statuto recepisce le indicazioni e i principi generali di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e rispetta le vigenti disposizioni normative e che pertanto e' possibile procedere alla pubblicazione del medesimo statuto nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
L'approvazione e l'emanazione del nuovo statuto di IMT Alti studi Lucca, nel testo in allegato al presente decreto. L'invio del presente decreto e del testo del nuovo statuto alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168. Lucca, 20 settembre 2011
Il Direttore: Pammolli |
| Allegato
STATUTO Art. 1. Natura, finalita' e sede
1. IMT (Istituzioni, mercati, tecnologie) Alti studi, con sede a Lucca, di seguito denominata IMT, e' un istituto statale di istruzione universitaria, di ricerca e di alta formazione, con ordinamento speciale, inserito nel sistema universitario italiano, dotato di personalita' giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile. 2. IMT e' stato istituito con decreto ministeriale MIUR del 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 novembre 2005. 3. IMT contribuisce all'avanzamento della frontiera della ricerca e organizza corsi di alta formazione sui temi dell'innovazione tecnologica e istituzionale realizzando la piena integrazione tra ricerca e insegnamento. 4. IMT si sviluppa come istituto di ricerca internazionale in ambiti a elevata rilevanza applicativa e come graduate school residenziale dedicata alla selezione meritocratica e alla formazione di elites professionali per le istituzioni, per il sistema delle imprese, per il territorio. 5. IMT si colloca all'interno dello spazio europeo e internazionale della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. 6. IMT opera in stretto collegamento e con la partecipazione della Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca, che concorre a sostenerne lo sviluppo e la crescita.
Art. 2. Modello organizzativo
1. IMT realizza l'integrazione tra ricerca e insegnamento promuovendo la costituzione di un numero limitato di aree di ricerca multidisciplinari, tra di loro collegate, che costituiscono i centri di riferimento per il reclutamento dei ricercatori e del corpo docente. 2. Le aree di ricerca sono le unita' organizzative di riferimento per la ricerca e costituiscono il contesto scientifico per l'organizzazione dei corsi di studio e per l'integrazione tra ricerca e insegnamento. 3. La comunita' IMT si fonda sulla piena partecipazione di allievi e docenti alle attivita' dell'Istituto, attraverso la valorizzazione del sistema campus, delle infrastrutture e dei servizi residenziali messi a disposizione dalla Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca.
Art. 3. Principi generali
1. IMT adotta i seguenti principi generali caratterizzanti: apertura e competitivita' internazionale nell'accesso: la selezione di docenti e ricercatori si svolge secondo gli standard internazionali, in conformita' con la Carta europea dei ricercatori e con il Codice di condotta europeo per l'assunzione dei ricercatori. IMT attrae allievi a elevato potenziale, inserendosi attivamente nei circuiti internazionali di mobilita' di capitale umano e misurandosi su benchmark internazionali. I corsi di dottorato di IMT si tengono in lingua inglese. IMT supporta la presenza sistematica di ricercatori e docenti visiting di alta qualificazione scientifica nel panorama internazionale; residenzialita', meritocrazia, valutazione: un sistema di servizi residenziali, di borse di studio e di prestiti d'onore sostanzia e rende effettivo il concetto di diritto allo studio per gli allievi meritevoli e promuove le pari opportunita'. Le attivita' di ricerca e di insegnamento di IMT sono sottoposte a valutazione, con l'impiego di metodi quantitativi e qualitativi riconosciuti dalla comunita' scientifica internazionale; interazione con il territorio e con il sistema delle imprese: IMT concorre allo sviluppo e all'internazionalizzazione del territorio di Lucca e promuove la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca; efficienza e trasparenza del modello gestionale: IMT realizza condizioni di efficienza amministrativa e gestionale e di efficacia rispetto alle finalita' istituzionali; responsabilita', onesta', integrita' e rispetto reciproco: tutti i membri della comunita' di IMT sono tenuti ad aderire ai suddetti principi in ogni loro azione.
Art. 4. Attivita' formative e titoli di studio
1. IMT, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 19 novembre 1990, n. 310, e dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, organizza corsi di dottorato di ricerca e rilascia il titolo di Ph.D. di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, organizza corsi di perfezionamento, master di primo e di secondo livello, di cui all'art. 3, comma 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e rilascia i relativi titoli, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie italiane o estere, secondo quando disciplinato dal regolamento didattico e dai regolamenti dei corsi di studio. 2. Agli allievi che completano un corso di perfezionamento triennale e' rilasciato da IMT il titolo di Ph.D. di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. 3. I corsi di studio si caratterizzano per una valutazione rigorosa dei percorsi formativi e dei risultati conseguiti dagli allievi. 4. E' facolta' di IMT organizzare altre attivita' di formazione, anche in conto terzi.
Art. 5. Federazioni, consorzi, associazioni e collaborazioni
1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia delle attivita' di ricerca, di insegnamento e gestionali, e' facolta' di IMT partecipare alle federazioni di atenei, di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a consorzi enti e associazioni e altresi' stipulare convenzioni con altre universita' o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione. La federazione di IMT con altri soggetti, l'adesione a consorzi, enti e associazioni e' approvata dal consiglio direttivo.
Art. 6. Organi
1. Sono organi di IMT: il consiglio direttivo; il Direttore; il consiglio accademico; il nucleo di valutazione; il collegio dei revisori dei conti.
Art. 7. Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo e' l'organo di governo di IMT. E' presieduto dal Direttore che lo convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore amministrativo. 2. Il consiglio direttivo: nomina il Direttore a maggioranza assoluta dei componenti; e' responsabile dell'indirizzo strategico; approva la programmazione triennale proposta dal Direttore, acquisito, con riferimento all'organizzazione della didattica e della ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla dotazione organica dei professori e dei ricercatori di ruolo, il parere obbligatorio del consiglio accademico; approva il bilancio di previsione annuale, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo; approva le variazioni di bilancio di sua competenza; approva il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale; vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; ha competenza generale e residuale per l'approvazione di contratti e di convenzioni la cui competenza non sia altrimenti attribuita dai regolamenti di IMT; approva la federazione di IMT con altri soggetti ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'adesione a consorzi, enti e associazioni; approva le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei componenti l'organo; approva i regolamenti di IMT, acquisito il parere del consiglio accademico per i regolamenti inerenti l'organizzazione dell'attivita' didattica; delibera in materia di fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo; nomina il nucleo di valutazione e il collegio dei revisori dei conti; nomina il Direttore amministrativo, sulla base di una proposta del Direttore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'istituto; nomina il comitato scientifico; delibera in ordine alla chiamata dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, acquisito il parere obbligatorio del consiglio accademico; nomina i responsabili delle unita' organizzative della didattica e della ricerca; delibera sugli schemi di remunerazione del personale e dei collaboratori di IMT a vario titolo; determina le indennita' di funzione da attribuire ai componenti degli organi di IMT o a incaricati di funzioni istituzionali; esercita, inoltre, nell'ambito dell'autonomia di IMT, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti e quelle che la legge attribuisce al consiglio di amministrazione delle universita'. 3. Il consiglio direttivo e' composto: dal Direttore, che lo presiede; da cinque membri espressione della Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, designati dal consiglio di amministrazione della Fondazione sulla base di una rosa di nominativi proposti dai rappresentanti legali dei fondatori istituzionali della medesima Fondazione; dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; da un membro designato d'intesa dai rettori degli atenei federati ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; da un membro designato dal consiglio direttivo uscente su proposta del Direttore, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; da un membro designato dal consiglio accademico, tra i professori di ruolo di IMT o tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; da un rappresentante degli allievi eletto secondo le modalita' previste da apposito regolamento. 4. La verifica dei requisiti previsti dal comma 3 con riferimento ai membri designati e' effettuata dal medesimo consiglio nella prima seduta utile. I curricula dei membri del Consiglio sono pubblicati sul profilo istituzionale di IMT. L'esame della posizione dei componenti va condotto partitamente per ciascuno degli interessati, con astensione e abbandono temporaneo della seduta da parte del consigliere interessato. 5. Il consiglio direttivo e' regolarmente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui al comma 3, con arrotondamento all'unita' superiore; le disposizioni dell'art. 24 in materia di quorum per la validita' delle sedute e per le votazioni si riferiscono ai componenti nominati. 6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica un quadriennio e possono essere confermati. Il mandato decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello di nomina e termina con la fine del quarto anno accademico successivo a quello di nomina. Il mandato del rappresentante degli allievi ha durata biennale e l'elettorato passivo e' attribuito agli allievi iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria residua sia almeno di due anni accademici. 7. Le designazioni dei componenti non nominati dal consiglio direttivo uscente e dal consiglio accademico sono comunicate per iscritto al Direttore in carica almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo. 8. In caso di mancata costituzione del nuovo consiglio direttivo nei termini, l'organo scaduto puo' esercitare le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. 9. In caso di dimissioni di un componente queste producono effetto dopo l'accettazione del consiglio direttivo. In questo caso il mandato del nuovo rappresentante ha durata fino alla scadenza dell'organo nel suo complesso. 10. Qualora a seguito di dimissioni o comunque di cessazione anticipata del mandato, vengano a mancare al consiglio direttivo piu' di un terzo dei propri componenti, l'organo decade ed e' necessario procedere alla costituzione di un nuovo consiglio; in tale ipotesi il mandato del nuovo consiglio direttivo decorre dalla costituzione dello stesso e la durata deve intendersi per il completamento dell'anno accademico in corso e per i quattro anni accademici successivi.
Art. 8. Direttore
1. Il Direttore e' designato dal consiglio direttivo, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti e nominato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca tra professori ordinari di riconosciuta qualificazione scientifica a livello internazionale e con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero, in servizio presso universita' italiane. 2. Il Direttore: ha la rappresentanza legale e cura le relazioni istituzionali di IMT; cura, nell'ambito delle proprie competenze, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio direttivo ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' istituzionali secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito, fatto salvo quanto di competenza del Direttore amministrativo; propone la programmazione triennale acquisito, con riferimento all'organizzazione della didattica e della ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla dotazione organica dei professori e dei ricercatori di ruolo, il parere obbligatorio del consiglio accademico; propone il bilancio di previsione annuale, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo; approva le variazioni di bilancio di propria competenza; convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio accademico; emana lo statuto, i bandi e i regolamenti di IMT; conferisce i titoli di studio rilasciati da IMT; stipula convenzioni, accordi e contratti, la cui sottoscrizione non sia altrimenti attribuita dai regolamenti di IMT; dispone la chiamata dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, deliberata dal consiglio direttivo, acquisito il parere obbligatorio del consiglio accademico; propone la nomina del Direttore amministrativo al consiglio direttivo, motivando la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'istituto; adotta i provvedimenti di necessita' e urgenza di competenza del consiglio direttivo riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva; svolge ogni altra attribuzione demandata al rettore e/o al rappresentante legale dalla normativa vigente e dai regolamenti di IMT. 3. Il Direttore dura in carica un triennio. Il mandato puo' essere rinnovato una sola volta consecutivamente. 4. Per gravi motivi l'incarico di Direttore puo' essere soggetto a revoca con delibera motivata del consiglio direttivo. 5. Il Direttore e' nominato almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato di quello uscente; la nomina e' efficace dal giorno successivo a quello in cui scade il mandato del Direttore uscente. 6. Qualora non deliberi la conferma del mandato per il Direttore uscente, il consiglio direttivo designa il Direttore a seguito di una fase di scouting internazionale per raccolta di manifestazioni di interesse. 7. In caso di cessazione anticipata del mandato si procede entro due mesi a nuova nomina. In tal caso, la durata del mandato deve intendersi per il completamento dell'anno accademico in corso e per i tre anni accademici successivi. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del Direttore le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia, membro del consiglio accademico, con maggiore anzianita' nella qualifica. 8. In caso di mancata nomina del nuovo Direttore nei termini previsti dal comma 5 si applica quanto stabilito dal comma 7 del presente articolo. 9. Il Direttore nomina con proprio decreto un Vicedirettore, con funzione di vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore decade dalla carica in caso di cessazione del mandato del Direttore che lo ha nominato; puo' essere inoltre revocato con decreto motivato del Direttore nel caso venga meno il rapporto fiduciario. 10. Il Direttore puo' nominare suoi incaricati o delegati per specifiche attivita' tra i membri del consiglio direttivo, i professori e i ricercatori di IMT.
Art. 9. Consiglio accademico
1. Il consiglio accademico e' presieduto dal Direttore, che lo convoca, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto, e' composto da: sette professori di ruolo di IMT, con elettorato attivo e passivo riservato ai professori di prima e di seconda fascia; due rappresentanti eletti dai ricercatori dell'istituto, con mandato di durata biennale, con elettorato passivo riservato a tutti i ricercatori di ruolo e a tempo determinato il cui contratto abbia una durata residua corrispondente almeno a quella del mandato; da un rappresentante degli allievi dei corsi di studio, eletto secondo le modalita' previste da apposito regolamento, con mandato di durata biennale e con elettorato passivo attribuito agli allievi iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria residua sia almeno di due anni accademici. Le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio accademico sono svolte da un funzionario incaricato dal Direttore. 2. Il consiglio accademico formula pareri in materia di didattica e di ricerca e in particolare: esprime parere obbligatorio circa la programmazione triennale con riferimento all'organizzazione della didattica, all'indirizzo delle attivita' di ricerca e alla dotazione organica dei professori e dei ricercatori di ruolo; esprime parere obbligatorio circa le chiamate dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato; esprime parere obbligatorio sui regolamenti riferiti all'organizzazione dell'attivita' didattica; svolge ogni altra attribuzione demandatagli dal consiglio direttivo o dai regolamenti di IMT. 3. Il consiglio accademico e' validamente costituto con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui al comma 1, con arrotondamento all'unita' superiore; le disposizioni dell'art. 24 in materia di quorum per la validita' delle sedute e per le votazioni si riferiscono ai componenti nominati. 4. Salvo quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto e dai commi 1 e 3 con riferimento alla durata del mandato dei rappresentanti dei ricercatori e degli allievi, il consiglio accademico dura in carica un quadriennio.
Art. 10. Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione valuta la gestione amministrativa, le attivita' didattiche e di ricerca, gli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa e ne riferisce al consiglio direttivo e al consiglio accademico. 2. In particolare il nucleo: valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, con particolare riferimento alla programmazione triennale; redige una relazione di accompagnamento al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale; valuta l'imparzialita', la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualita'; effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal consiglio direttivo; svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente e dai regolamenti di IMT. 3. Il nucleo di valutazione e' composto da cinque membri di cui: quattro membri esterni nominati dal consiglio direttivo tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, tra cui il Presidente; un rappresentante degli allievi eletto secondo le modalita' previste da apposito regolamento. 4. Il nucleo di valutazione rimane in carica per quattro anni dalla data di nomina, fatta eccezione per il rappresentante degli allievi. 5. Il mandato del rappresentante degli allievi ha durata biennale. L'elettorato passivo e' attribuito agli allievi iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria residua sia almeno di due anni accademici. 6. L'incarico di componente del nucleo di valutazione e' incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con IMT o con qualunque altro incarico istituzionale presso IMT.
Art. 11. Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti: provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale e redige apposite relazioni su tali documenti; effettua verifiche di cassa; svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui: un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato designato dal consiglio direttivo; un effettivo e un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un effettivo e un supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; almeno due componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. 3. I componenti del collegio dei revisori sono nominati dal consiglio direttivo, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, possono essere rinnovati una sola volta, durano in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina. L'incarico di componente del collegio dei revisori e' incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con IMT o con qualunque altro incarico istituzionale presso IMT.
Art. 12. Direttore amministrativo
1. Il Direttore amministrativo gestisce e organizza i servizi amministrativi ed e' responsabile del buon andamento, della legittimita', dell'imparzialita' e della trasparenza dell'attivita' amministrativa. 2. In particolare il Direttore amministrativo: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza; e' responsabile dell'organizzazione complessiva dell'amministrazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio direttivo; gestisce i rapporti sindacali e di lavoro; esplica l'attivita' di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di gestione del personale dirigente, tecnico e amministrativo dell'amministrazione; per le unita' di personale esplicitamente collocate in staff a componenti del corpo docente o ricercatore svolge esclusivamente l'attivita' di gestione del rapporto di lavoro; esplica l'attivita' di coordinamento delle attivita' dei collaboratori dell'amministrazione, fatta eccezione per l'attivita' di coordinamento relativa ai collaboratori che siano impiegati in attivita' o progetti coordinati da componenti del corpo docente o ricercatore; partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, ne svolge le funzioni di segretario verbalizzante e ne cura l'attuazione delle delibere per quanto attiene agli aspetti di propria competenza; propone al Direttore le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'amministrazione, anche al fine dell'elaborazione della programmazione triennale con riferimento al fabbisogno di personale dell'amministrazione; propone al Direttore il piano della performance dell'amministrazione, parte integrante della programmazione triennale; gestisce il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo in coerenza con i documenti programmatici di riferimento; approva le reversali di incasso delle entrate e i mandati di pagamenti per le spese autorizzate dai competenti centri di responsabilita'; svolge ogni altra attribuzione demandata ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dalla normativa vigente e dai regolamenti di IMT. 3. Il Direttore amministrativo e' nominato dal consiglio direttivo sulla base di una proposta del Direttore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'istituto. Il Direttore amministrativo e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. L'atto di nomina stabilisce il regime di impiego e il trattamento economico in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il rapporto e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato anche in regime di tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di lavoro e rinnovabile. 4. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, l'incarico di Direttore amministrativo puo' essere revocato con delibera motivata del consiglio direttivo. La revoca dell'incarico e' causa di risoluzione del contratto di lavoro. 5. Il Direttore amministrativo puo' nominare tra i dirigenti dell'istituto un vicario che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. L'incarico di vicario viene meno in caso di cessazione dall'incarico del Direttore amministrativo che lo ha nominato o di revoca con decreto motivato del Direttore amministrativo.
Art. 13. Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico e' organo consultivo per l'attivita' didattica e di ricerca, nonche' per la programmazione triennale. 2. Il comitato scientifico e' composto da un minimo di tre e da un massimo di cinque membri. I suoi componenti sono nominati dal consiglio direttivo su proposta del Direttore, scelti tra esponenti della comunita' scientifica internazionale di elevata reputazione scientifica nei settori di attivita' di IMT.
Art. 14. Comitati ad hoc
1. E' facolta' del Direttore nominare comitati ad hoc, composti da professori e studiosi di riconosciuta reputazione internazionale, anche esterni a IMT, per collaborazioni e pareri specifici riferiti all'attivita' di didattica e di ricerca di IMT e a progetti di innovazione di interesse per il territorio. 2. Quando l'incarico all'interno di un comitato comporti un compenso o un'indennita' e' necessaria l'approvazione del consiglio direttivo.
Art. 15. Programmazione triennale
1. La programmazione triennale e' un documento di programmazione strategica ed economico-finanziaria, a scorrimento annuo, contenente: le linee di sviluppo strategico di IMT in termini di ambiti di interesse prioritario per la ricerca e l'insegnamento e di collaborazioni istituzionali da attivare; il quadro triennale delle fonti e degli impieghi, e il bilancio di previsione corrispondente al primo anno di riferimento, che ne e' parte integrante; l'istituzione e la soppressione delle unita' organizzative della ricerca e della didattica; la dotazione organica di professori e ricercatori di ruolo; la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo e a tempo determinato; il piano della performance dell'amministrazione; quanto altro necessario per lo sviluppo programmatico delle risorse e delle attivita'. 2. La programmazione triennale e' approvata dal consiglio direttivo, entro il 30 novembre di ciascun anno, su proposta del Direttore, acquisito il parere del consiglio accademico con riferimento all'organizzazione della didattica, all'indirizzo delle attivita' di ricerca e alla dotazione organica dei professori e ricercatori di ruolo.
Art. 16. Esercizio finanziario, bilancio di previsione e rendiconto economico, finanziario e patrimoniale
1. L'attivita' amministrativa e contabile di IMT e' riferita all'anno solare. 2. Il consiglio direttivo approva il bilancio di previsione, su proposta del Direttore, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo entro il 30 novembre dell'anno precedente. 3. Nel bilancio di previsione sono individuati i Centri di responsabilita' (CDR) di IMT. I CDR sono entita' funzionali o progettuali dotate di autonomia di spesa nell'ambito di uno o piu' capitoli predeterminati del bilancio unico di IMT e con limiti per importo o tipologia di spesa stabiliti dal medesimo consiglio. Sono di competenza esclusiva del consiglio direttivo, non delegabili ai CDR, l'approvazione dei contratti di acquisto e alienazione di beni immobili e i contratti di mutuo destinati all'acquisizione di beni immobili ovvero all'esecuzione di interventi edilizi di manutenzione straordinaria. 4. Le variazioni di bilancio, fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo, sono di competenza del Direttore, ad eccezione delle seguenti variazioni che competono al consiglio direttivo: variazioni riferite alla programmazione del personale di ruolo e all'istituzione o alla soppressione di corsi di studio, che richiedono una contestuale revisione della programmazione triennale; variazione di bilancio connessa alla chiusura del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale; variazioni di bilancio derivanti da nuove entrate che non hanno vincolo di destinazione, a meno che esse vengano collocate in attesa di allocazione programmatica, nel capitolo di bilancio riferito alle risorse da destinare. 5. Nell'ambito delle variazioni di bilancio di competenza del Direttore, e' sua facolta' istituire uno o piu' centri di responsabilita'. 6. Il bilancio di previsione, le sue variazioni e il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale sono sottoposti all'esame del collegio dei revisori. 7. Il consiglio direttivo approva entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso. Il contenuto, la struttura e le modalita' di formazione e approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 17. Fonti di finanziamento - Patrimonio
1. Le entrate di IMT sono costituite da: trasferimenti dello Stato, contributi della Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca, contributi di altri soggetti pubblici e privati e proventi derivanti da contratti e convenzioni per attivita' in conto terzi, eventuali rette corrisposte per specifici percorsi di formazione dottorale e post-laurea. 2. IMT, per le sue attivita' istituzionali, si avvale e cura la conservazione: dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti e di quelli di sua proprieta' nonche' delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o di cui abbia la disponibilita'.
Art. 18. Unita' organizzative della ricerca e della didattica, unita' di ricerca e laboratori
1. Le unita' organizzative della ricerca sono le aree di ricerca. l'area di ricerca e' sede di incardinamento dei professori e dei ricercatori residenti secondo quanto definito dai regolamenti dell'istituto. 2. Le unita' organizzative della didattica sono i corsi di studio. I corsi di studio sono coordinati da un responsabile, coadiuvato da un organo collegiale secondo quanto stabilito dai regolamenti di IMT. 3. L'istituzione e la soppressione delle unita' organizzative della ricerca e della didattica sono di competenza del consiglio direttivo, nell'ambito della programmazione triennale. 4. Il Direttore puo' disporre con proprio decreto, nel rispetto della programmazione triennale, l'istituzione di laboratori o unita' di ricerca di natura progettuale e/o tematica coordinate da un responsabile scientifico. Il personale docente e ricercatore in esse coinvolto afferisce a una delle aree di ricerca.
Art. 19. Professori e ricercatori
1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, IMT si avvale di professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato, anche in regime di doppia affiliazione e di tutte le forme di mobilita' inter accademica e con gli enti di ricerca. 2. IMT si avvale inoltre di docenti ed esperti, italiani e stranieri, chiamati a prestare la propria opera per specifiche attivita' di ricerca e insegnamento, secondo quanto definito dalla normativa in vigore e dai regolamenti dell'istituto in materia. 3. I professori e i ricercatori di IMT sono chiamati a svolgere attivita' di ricerca, di insegnamento e di supervisione e/o tutoraggio degli allievi.
Art. 20. Amministrazione
1. IMT si avvale di dirigenti e di personale tecnico-amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, con una dotazione organica definita dal consiglio direttivo nell'ambito della programmazione triennale, su proposta del Direttore, sentito il Direttore amministrativo. 2. L'amministrazione di IMT si basa sul principio della responsabilita' personale di ciascun incaricato per le mansioni svolte, fermo restando il dovere di vigilanza che spetta al responsabile del procedimento, ai responsabili delle unita' organizzative e al Direttore amministrativo. I procedimenti amministrativi sono organizzati secondo i principi di tracciabilita' e di trasparenza. 3. IMT adotta un ciclo di gestione della performance volto a incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, quale attivita' di servizio alla ricerca e alla formazione.
Art. 21. Codice etico
1. IMT adotta, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del presente statuto, un codice etico della comunita' universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e dagli allievi. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale. 2. Ferma restando la competenza esclusiva del collegio di disciplina per le violazioni del codice che integrino gli estremi dell'illecito disciplinare, sulle altre violazioni decide il consiglio accademico, su iniziativa e proposta del Direttore. 3. Il consiglio accademico puo' disporre l'archiviazione o irrogare, in relazione alla gravita' della violazione, una o piu' delle seguenti sanzioni: richiamo riservato; richiamo pubblico; decadenza e/o esclusione per un periodo fino a quattro anni accademici, dagli organi dell'istituto e dei corsi di studio, dalle commissioni e da qualunque altro incarico; esclusione dall'elettorato attivo per un periodo fino a quattro anni accademici; esclusione, per un periodo fino a quattro anni accademici, dall'erogazione dei fondi di ricerca.
Art. 22. Collegio di disciplina
1. Il collegio di disciplina e' composto da tre professori universitari, di prima fascia, in regime di tempo pieno nominati dal consiglio direttivo. 2. Il collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari del corpo docente e ricercatore di IMT e a esprimere in merito parere conclusivo vincolante. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 3. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Direttore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 4. Il collegio di disciplina, uditi il Direttore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Direttore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio direttivo per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio direttivo infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. 6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio direttivo. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio direttivo nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Direttore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. 7. Il Direttore e' competente a svolgere la fase istruttoria e a irrogare le relative sanzioni disciplinari per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione non piu' grave della censura, ferma restando la facolta' del medesimo Direttore di chiedere il parere del collegio di disciplina.
Art. 23. Comitato unico di garanzia
1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della legge e da un pari numero di rappresentanti della scuola, nonche' da altrettanti componenti supplenti, scelti fra il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 2. Il Comitato sostituisce, unificandone le competenze, il comitato per le pari opportunita' e il comitato anti mobbing, dei quali assume tutte le funzioni attribuite dalla legge e dai contratti collettivi. 3. Il Comitato e' nominato con atto del Direttore amministrativo; si intende costituito e puo' operare ove sia nominata la meta' piu' uno dei componenti previsti. 4. I componenti del Comitato rimangono in carica quattro anni e il loro incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 5. Il Presidente e' designato dall'amministrazione, deve appartenere ai ruoli della scuola e deve possedere, oltre ad elevate capacita' organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni organizzative e gestione del personale, requisiti di professionalita', esperienza e attitudine, nonche' ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente. 6. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 7. Le modalita' di funzionamento del Comitato, in particolare relative a convocazioni, periodicita' delle riunioni, validita' delle stesse (quorum strutturale e funzionale), sono disciplinate in apposito regolamento adottato dal medesimo comitato.
Art. 24. Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali
1. Fatto salvo quanto espressamente disciplinato per ciascun organo dal presente statuto, il funzionamento degli organi collegiali di IMT si conforma ai seguenti principi: la mancata designazione o nomina di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio; l'organo collegiale non e' costituito se almeno due terzi dei suoi componenti non sono stati eletti o designati; il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono; le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo; in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza, il collegio e' presieduto dal vicario, se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito, ovvero non sia stato nominato, esercita le funzioni il consigliere anagraficamente piu' anziano; l'ordine del giorno e' stabilito dal presidente del collegio ed e' indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o piu' punti all'ordine del giorno e' accolta in seduta se approvata da tutti i componenti del collegio presenti; le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla votazione, ove non siano previste maggioranze qualificate; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente; le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese. 2. Tutte le riunioni di organi collegiali di IMT possono avere luogo attraverso strumenti di audioconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente dell'organo, o, in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente e in modo certo, tutti i partecipanti collegati, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano agli stessi partecipanti di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui devono trovarsi contemporaneamente sia il presidente, o chi lo sostituisce, sia il segretario verbalizzante.
Art. 25. Sistema delle fonti e disposizioni in materia di deleghe
1. L'organizzazione e il funzionamento di IMT sono disciplinati nell'ordine dallo statuto, dalle norme di legge applicabili agli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', dal regolamento didattico e dagli altri regolamenti di IMT. 2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ferme restando le particolari procedure previste dalla legge, i regolamenti di IMT sono pubblicati all'albo ufficiale e sul sito web di IMT e, salvo che non sia diversamente stabilito dal consiglio direttivo, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. 3. Nei casi stabiliti dai regolamenti e piu' in generale quando cio' risponda ad esigenze di razionalizzazione e speditezza nell'esercizio di determinate competenze e fatte salve le incompatibilita', il titolare delle medesime puo' delegarne l'esercizio ad un altro soggetto di IMT con atto scritto che specifichi l'esatta estensione delle delega. 4. Non sono delegabili le funzioni riferibili alla carica di membro degli organi collegiali di IMT e dei comitati di cui allo statuto, la redazione di relazioni periodiche o la predisposizione di pareri che lo statuto e i regolamenti di IMT attribuiscano a un organo o a un soggetto. Le attribuzioni delegate non possono essere oggetto di ulteriore delega. In costanza di delega chi ne ha disposto il conferimento, fermo restando il potere di impartire direttive generali e di esplicare l'attivita' di vigilanza, non puo' esercitare le attribuzioni delegate, se non revocando previamente la delega con atto scritto.
Art. 26. Norme transitorie e finali
1. Fino alla costituzione del consiglio accademico le funzioni ad esso attribuite sono esercitate dal consiglio direttivo. In attesa della costituzione del consiglio accademico, il membro del consiglio direttivo la cui designazione e' attribuita dall'art. 7 al medesimo consiglio accademico, e' nominato dal consiglio direttivo uscente. 2. Fino al momento in cui il numero dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia dell'istituto non superi le sette unita', escludendo dal computo il Direttore in carica, non si procede all'elezione dei professori che compongono il consiglio accademico e tutti i professori dell'istituto sono componenti dell'organo quando l'organico dei professori di prima e di seconda fascia superi il numero sopra indicato, il consiglio accademico decade, fatto salvo il regime di proroga, e si procede a nuove elezioni. 3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto sono avviate le procedure per la costituzione del nuovo consiglio direttivo previsto dallo statuto. Il consiglio direttivo in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto decade al momento della costituzione del nuovo consiglio direttivo. 4. Con riferimento al mandato del Direttore in carica si applica quanto previsto dall'art. 2 comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 5. Nel caso in cui il mandato del Direttore e del consiglio direttivo abbiano la medesima scadenza, il Direttore e' designato da consiglio direttivo uscente. 6. In attesa della costituzione delle federazioni di cui all'art. 5 dello statuto, il membro del consiglio direttivo la cui designazione e' attribuita dall'art. 7 dello statuto ai rappresentanti legali degli atenei federati, e' nominato dal consiglio direttivo uscente. |
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