Gazzetta n. 233 del 6 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 settembre 2011
Nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui al comma 82 della legge n. 220/2010.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni e visti in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 22 della legge 27 gennaio 2002 n 289 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del direttore generale di AAMS del 4 dicembre 2003, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., come modificato dal decreto direttoriale del 19 settembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che dispone in merito agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, con effetto di pubblicita' legale;
Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 22 gennaio 2010, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.;
Visti gli articoli 2-ter e 2-quater del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2010 n. 73;
Visto l'art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 che ha sostituito l'art. 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533-bis e 533-ter della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;
Visto il decreto direttoriale n. 2011/11181/giochi/Adi del 5 aprile 2011;
Visto il decreto direttoriale n. 2011/23843/giochi/Adi del 22 giugno 2011;
Visto l'art. 24 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011 n.111, ed in particolare i commi 20, 21, 22 e 41.

Decreta:

Art. 1
Elenco

1. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'elenco di cui all'art. 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. L'elenco e' unico a livello nazionale, ed e' suddiviso in Sezioni, e sottosezioni.
3. L'iscrizione all'elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attivita' in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attivita' esercitate.
 
Art. 2
Pubblicita' dell'elenco

1. L'elenco e' pubblico.
2. Al fine di assicurare la pubblicita' legale, il predetto elenco e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: www.aams.gov.it con richiamo diretto dalla home page, ovvero nella sezione «Giochi» - «Apparecchi da divertimento».
3. La consultazione tramite il sito istituzionale e' libera, permanente e gratuita.
 
Art. 3
Struttura dell'elenco

1. L'elenco consta di tre Sezioni, in cui sono, rispettivamente, iscritti i:
Sezione A - Proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S.;
Sezione B - Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresi' proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S., e successive modificazioni;
Sezione C - Soggetti diversi da quelli di cui alle Sezioni A e B che svolgono, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime sezioni, attivita' relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi e dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attivita' funzionale alla raccolta del gioco.
2. La Sezione A e' articolata nelle seguenti sottosezioni:
a) Proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. che non svolgono alcuna attivita' funzionale alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo;
b) Possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. che non svolgono alcuna attivita' funzionale alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo;
c) Proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. che svolgono attivita' funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell' importo residuo;
d) Possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. che svolgono attivita' funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo.
3. La Sezione B e' articolata nelle seguenti sottosezioni:
a) Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che sono proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al T.U.L.P.S., e successive modificazioni;
b) Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che non sono proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al T.U.L.P.S., e successive modificazioni.
4. La Sezione C e' articolata nelle seguenti sottosezioni:
a) Produttori, importatori e soggetti incaricati della manutenzione di apparecchi, schede di gioco, videoterminali e sistemi di gioco;
b) Titolari di esercizi presso i quali sono installati apparecchi e videoterminali;
c) Soggetti incaricati di altre attivita' funzionali alla raccolta del gioco.
 
Art. 4
Requisiti per l'iscrizione

1. L'iscrizione all'elenco e' disposta dagli Uffici Regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei seguenti requisiti:
a) licenza di cui all'art. 86 o 88 del T.U.L.P.S., e successive modificazioni;
b) certificazione antimafia prevista dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) quietanza che attesti il versamento della somma di euro 150,00 (euro centocinquanta/00), da effettuarsi tramite modello F24 accise, codice tributo n. 5216.
2. I requisiti di cui al «comma 1» valgono anche laddove la richiesta si riferisca all'iscrizione a piu' sezioni.
3. La validita' temporale della certificazione di cui al comma 1 lettera b) deve coprire l'intero periodo di iscrizione . A tal fine, qualora secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la durata sia inferiore, la medesima certificazione deve essere rinnovata.
4. Il soggetto richiedente, qualora titolare di piu' licenze ai sensi dell'art. 86, ovvero dell'art. 88 del T.U.L.P.S., e' tenuto a comunicarne il possesso all'atto della richiesta, fermo restando che l'eventuale decadenza di una delle licenze non comporta la cancellazione dall'elenco, qualora permanga quantomeno il possesso di una di esse.
5. Al fine di ottenere la predetta iscrizione, i richiedenti sono tenuti ad esibire prova dei requisiti all'atto della richiesta.
 
Art. 5
Ulteriori requisiti

1. In aggiunta ai requisiti richiesti per l'iscrizione al suddetto elenco, di cui all'art. 4 del presente decreto, e' altresi' necessaria l'insussistenza negli ultimi cinque anni:
a) di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per:
reati collegati ad attivita' di stampo mafioso;
delitti contro la fede pubblica;
delitti contro il patrimonio;
reati di natura finanziaria o tributaria;
reati riconducibili ad attivita' di gioco non lecito;
b) di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;
c) di sentenze definitive di condanna emesse dal giudice tributario in materia di PREU;
d) di provvedimenti di cancellazione dall'elenco per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell'iscrizione;
e) per soggetti diversi da quelli della Sezione B, di contratti stipulati con soggetti non iscritti all'elenco;
2. In aggiunta ai requisiti richiesti per l'iscrizione al suddetto elenco, di cui all'art. 4 del presente decreto, e' altresi' necessaria la mancata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per:
violazioni previste dall'art. 110, comma 9, lettere a), b), c) e d) del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
violazioni amministrative previste dall'art. 24, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111;
altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 2, si tiene conto degli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2011.
4. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione non opera in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
5. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella Sezione A, sottosezioni «c» e «d» e nella Sezione C di cui all'art. 3 del presente decreto, qualora svolgano, a qualunque titolo, attivita' di raccolta del gioco e di messa a disposizione dell'importo residuo:
a) non essere incorsi nell'arco dell'anno precedente a quello di riferimento in tre violazioni relative al mancato versamento, anche a diversi concessionari, nei termini contrattuali rispettivamente previsti, dell'importo residuo dovuto a titolo di PREU.
b) impegno a presentare al concessionario idonea garanzia per un valore non inferiore a €1.500,00 (euro millecinquecento/00) per apparecchio, posseduto o detenuto o di cui e' proprietario, e ad incrementarla, in accordo con il concessionario, in funzione della raccolta registrata dagli apparecchi oggetto del contratto. La garanzia e' prestata a prima richiesta od in forma di deposito cauzionale ed e' relativa al corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni di messa a disposizione, a scadenze concordate, dell'importo dovuto al concessionario e all'erario.
6. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella Sezione C, sottosezione «a» di cui all'art. 3 del presente decreto:
a) l'insussistenza negli ultimi cinque anni di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio,condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 615-quater c.p. e 617-quater c.p.;
b) dichiarazione d'impegno volta al conseguimento, entro i 180 giorni successivi all'iscrizione, della certificazione di qualita' ISO 9001:2008, relativamente ai processi, di seguito elencati, compatibili con la propria attivita':
progettazione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi;
realizzazione e produzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi, ivi incluso il software necessario al loro funzionamento;
manutenzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei sistemi di gioco con i relativi videoterminali, e di tutte le periferiche ad essi connessi.
7. La certificazione di qualita' ISO 9001:2008 e' richiesta per tutte le attivita' di manutenzione sulle schede di gioco e sui sistemi di gioco con i relativi videoterminali e per le attivita' di manutenzione relative ad interventi di riparazione o sostituzione degli apparecchi e delle componenti degli stessi, soggette a verifica tecnica di conformita'.
 
Art. 6
Campo di applicazione

1. L'iscrizione all'elenco e' obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data del 1°gennaio 2011, dei diritti e dei rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco mediante apparecchi e terminali di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S..
2. I soggetti che richiedono l'iscrizione indicano tutte le Sezioni e le sottosezioni alle quali, in virtu' dell'attivita' svolta, devono risultare iscritti.
3. Ai fini dell'iscrizione, e' necessario il possesso di tutti i requisiti prescritti dagli articoli 4 e 5 riferiti specificamente alle Sezioni e sottosezioni per le quali si chiede l'iscrizione.
4. Nel caso di societa', i requisiti soggettivi di cui agli articoli 4 e 5, devono essere posseduti dai componenti dell'organo di amministrazione, nonche' per le societa' di persone, da tutti i soci che abbiano rappresentanza esterna.
5. Per i circoli privati e per tutte le associazioni, la certificazione antimafia deve essere riferita a tutti i soggetti muniti di rappresentanza esterna, in base agli specifici statuti o atti costitutivi.
 
Art. 7
Certificazione

1. L'iscrizione all'elenco e' attestata mediante apposito certificato, rilasciato dall'Ufficio Regionale competente per territorio.
2. La richiesta di iscrizione e' effettuata, salvo gravi e motivate esigenze, all'Ufficio Regionale competente per territorio, a seconda della residenza o della sede legale della persona fisica o dell'impresa richiedente. Per coloro che non hanno residenza o sede legale in Italia e' competente l'Ufficio Regionale per il Lazio, sede di Roma.
3. Chiunque intenda richiedere l'iscrizione e' tenuto a comunicare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196/2003.
 
Art. 8
Durata

1. L'iscrizione, di durata riferita all'anno solare, puo' essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno, e ha validita' sino al 31 dicembre dell'anno in corso.
2. In sede di prima applicazione le richieste d'iscrizione devono essere inoltrate entro e non oltre il 31 ottobre 2011.
3. La prima pubblicazione dell'elenco e' disposta a far data dal 1° dicembre 2011.
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno i soggetti che intendono mantenere l'iscrizione, devono inoltrare apposita istanza all' Ufficio Regionale di AAMS, individuato ai sensi dell'art. 7, comma 2 dimostrando nuovamente la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, e allegando copia della quietanza del versamento annuale dovuto.
5. Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in Italia e' competente l'Ufficio Regionale Lazio, sede di Roma.
 
Art. 9
Rapporti contrattuali

1. I concessionari per la gestione della rete telematica instaurano i loro rapporti contrattuali relativi alle attivita' comunque funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da intrattenimento esclusivamente con coloro che risultino iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 e che si impegnino ad avvalersi di soggetti comunque iscritti per le attivita' previste nel presente decreto.
2. A tal fine e' fatto obbligo ai concessionari di comunicare la costituzione, modificazione o estinzione dei predetti rapporti giuridici, entro trenta giorni dalle date delle relative vicende giuridiche.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica fino alla pubblicazione dell'elenco.
4. E' fatto obbligo ai concessionari per la gestione della rete telematica di richiedere, ai soggetti di cui alle Sezioni A e C dell'elenco, con i quali intendano stipulare o modificare rapporti contrattuali, attestazione, anche tramite dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del mantenimento dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione.
5. Qualora in virtu' di disposizioni normative ed amministrative la licenza di cui all'art. 86 e/o art. 88 del TULPS. sia rilasciata sulla base di un contratto con uno dei concessionari della rete telematica,tale contratto deve essere redatto ai sensi dell'art. 1351 del c.c., ovvero deve essere sospensivamente condizionato al rilascio effettivo del titolo autorizzatorio.
6. Il contratto stipulato con soggetti non inseriti nell'elenco di cui all'art. 3, ovvero in forma diversa da quanto previsto dal comma 4, e' nullo.
7. Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano perso i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, e' risolto di diritto.
 
Art. 10
Sospensione

1. In caso di violazione del divieto posto dall'art. 24, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n.111, i soggetti iscritti sono sospesi per un periodo da uno a tre mesi dall'elenco di cui al presente decreto.
 
Art. 11
Cancellazione

1. Gli Uffici Regionali competenti per territorio provvedono ad accertare nel corso dell'anno la sussistenza dei requisiti dei soggetti iscritti nell'elenco, procedendo con ispezioni a campione su tutto il territorio nazionale.
2. Nel caso in cui,all'esito degli accertamenti disposti, risultino soggetti privi dei requisiti richiesti all'atto dell'iscrizione, di cui all'art. 4 e 5, l'Ufficio Regionale competente per territorio ne dispone la cancellazione dall'elenco.
3. Fatta salva la cancellazione di cui al comma 2, l'Ufficio Regionale competente per territorio determina, entro il 30 aprile di ogni anno, la cancellazione di coloro che non abbiano provveduto a rinnovare le richieste di iscrizione.
4. La cancellazione dall'elenco e' disposta dall'Ufficio competente per territorio con il medesimo provvedimento con il quale e' accertata la terza violazione anche non continuativa nel corso di un triennio, di cui all'art. 24, comma 22 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n. 111.
 
Art. 12
Violazioni

1. I concessionari per la gestione della rete telematica tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con soggetti iscritti nell'elenco che risultino sospesi ai sensi dell'art. 10 del presente decreto.
2. Nel caso sussistano rapporti contrattuali in corso con i predetti soggetti, l'esecuzione della relativa prestazione e' sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco.
3. I concessionari per la gestione della rete telematica tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con soggetti non iscritti nell'elenco ovvero che risultino cancellati ai sensi dell'art. 11 del presente decreto .
4. In caso di cancellazione ovvero di sospensione dall'elenco di soggetti iscritti, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, attraverso modalita' telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione di cancellazione o sospensione dall'elenco, successivamente alla pubblicazione.
5. In caso di cancellazione ovvero di sospensione, il concessionario provvede rispettivamente all'estinzione o alla sospensione degli effetti del rapporto contrattuale entro 5 giorni decorrenti dall'informazione pervenuta.
6. In caso di mancata comunicazione della dimostrazione dell'avvenuta estinzione dei rapporti contrattuali, ovvero dell'avvenuta sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, con soggetti cancellati o sospesi entro i termini previsti dall'art. 9, comma 1, la comunicazione dell'Amministrazione di cui al comma 4 vale come contestazione della violazione riscontrata.
7. In caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti o cancellati, ovvero di mantenimento dell'efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti o che risultino sospesi ai sensi dell'art. 10, anche accertata successivamente, e' comminata, da parte dell'Ufficio Regionale competente per territorio in relazione al luogo nel quale e' stato stipulato l'atto, la sanzione amministrativa di euro 10.000 (euro diecimila/00) al concessionario per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento ed alle altre parti contraenti.
8. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.
9. Ai fini della reiterazione, le violazioni si considerano avvenute a seguito di inoppugnabilita' delle ordinanze-ingiunzioni emesse o di definitivita' delle decisioni giurisdizionali in sede di ricorso avverso le predette ordinanze.
 
Art. 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco restano ferme le domande ed i versamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011.
2. Il versamento eseguito alla data del 30 giugno 2011 va integrato di € 50,00 (euro cinquanta/00) con le stesse modalita' previste dall'art. 4, comma 1, lettera c) del presente decreto, entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2011.
3. L'integrazione della domanda, anche ai soli fini della presentazione della quietanza del versamento di cui al comma 2, va effettuata entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2011.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono necessari ai fini dell'iscrizione.
 
Art. 14
Disposizioni abrogative

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto direttoriale n. 2011/11181/giochi/Adi del 5 aprile 2011, ed il decreto direttoriale n. 2011/23843/giochi/Adi del 22 giugno 2011.
2. Il decreto 17 maggio 2006 cessa di avere efficacia a far data dalla prima pubblicazione dell'elenco.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 9 settembre 2011

Il direttore generale: Ferrara
 
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