Gazzetta n. 233 del 6 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
COMUNICATO |
Autorizzazione all'organismo TUV Rheinland S.r.l., in Pogliano Milanese (MI), al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformita' dei dispositivi medici. |
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Con decreto dirigenziale del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, datato 7 settembre 2011, l'organismo notificato TUV Rheinland S.r.l., con sede legale in Pogliano Milanese (MI) via Mattei 10, e' stato autorizzato all'attivita' di certificazione, di cui alla direttiva 93/42/CEE, per le seguenti tipologie di dispositivi medici:
Dispositivi medici non attivi
Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale: a) dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva (Allegati II, V e VI); b) dispositivi non attivi per iniezione ed infusione (Allegati II, V e VI); c) dispositivi non attivi per ortopedia e riabilitazione (Allegati II, V e VI); d) dispositivi medici non attivi con funzione di misura (Allegati II, IV, V e VI); e) dispositivi non attivi per oftalmologia (Allegati II, V e VI); f) strumenti non attivi (Allegati II, V e VI); g) dispositivi medici per la contraccezione (Allegato II); h) dispositivi medici non attivi per disinfettare, pulire e sciacquare (Allegati II, V e VI). Dispositivi per la cura delle ferite: i) bende e medicazioni per ferite (Allegati II, V e VI); j) materiali per sutura e clamps (Allegati II, V e VI); k) altri dispositivi medici per la cura delle ferite (Allegati II, V e VI). Dispositivi dentali non attivi ed accessori: l) strumenti e attrezzature dentali non attivi (Allegati II, V e VI); m) materiali dentali (Allegati II, V e VI); n) impianti dentali (Allegati II, V e VI).
Dispositivi medici attivi (non impiantabili)
Dispositivi medici attivi in generale: o) dispositivi per circolazione extra-corporea, infusione ed emoferesi (Allegati II, III,IV, V e VI); p) dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, dispositivi per anestesia per inalazione (Allegati II, III, IV, V e VI); q) dispositivi per stimolazione o inibizione (Allegati II, III, IV, V e VI); r) dispositivi attivi chirurgici (Allegati II, III, IV, V e VI); s) dispositivi attivi per oftalmologia (Allegati II, IV, V e VI); t) dispositivi attivi dentali (Allegati II, IV, V e VI); u) dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione (Allegati II, III, IV, V e VI); v) dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive (Allegati II, IV, V e VI); w) dispositivi attivi per posizionamento e trasporto del paziente (Allegati II, IV, V e VI); x) software (Allegati II e V). Dispositivi per immagini: z) dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni ionizzanti (Allegati II, III, IV, V e VI); aa) dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni non ionizzanti (Allegati II, IV, V e VI). Dispositivi per il monitoraggio: bb) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali (Allegati II, IV, V e VI); cc) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali (Allegati II, III, IV, V e VI). Dispositivi per radioterapia e termoterapia: dd) dispositivi che utilizzano radiazioni ionizzanti (Allegati II, III, IV, V e VI); ee) dispositivi che utilizzano radiazioni non ionizzanti (Allegati II, IV, V e VI); ff) dispositivi per ipertermia/ipotermia (Allegati II, IV, V e VI); gg) dispositivi per terapia (extracorporea) ad onde d'urto (litotrissia) (Allegati II e V). Particolari dispositivi medici attivi e non attivi: hh) dispositivi medici in confezione sterile (Allegati II, V e VI). E' escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III. Il testo integrale del provvedimento e' consultabile sul sito http://www.salute.gov.it/ alla sezione «Dispositivi medici - conformita' CE - organismi notificati». |
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