Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 19 settembre 2011 |
Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni per i lavoratori della societa' Kata'ne Handling srl. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le politiche attive e passive del lavoro
Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Visto l'accordo governativo del 23 febbraio 2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' Kata'ne Handling srl, e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori dello stabilimento sito in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° marzo 2011 al 28 febbraio 2013; Visto il decreto n. 58608 del 6 aprile 2011 che ha autorizzato la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori del sito in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa per il periodo decorrente dal 1° marzo 2011 al 31 agosto 2011 (I semestre); Vista l'istanza con la quale la societa' Kata'ne Handling srl ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori del sito in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa, per il periodo dal 1° settembre 2011 al 28 febbraio 2012; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori del sito in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa per il periodo dal 1° settembre 2011 al 28 febbraio 2012;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori dello stabilimento in Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa, della societa' Kata'ne Handling srl, per il periodo dal 1° settembre 2011 al 28 febbraio 2012: unita': Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa matricola INPS: 2109669874 pagamento diretto: NO. |
| Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
| Art. 4
La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 settembre 2011
Il direttore generale: Paduano |
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