Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 4 agosto 2011
Divieto di vendita a soggetti minori di anni 16 di sigarette elettroniche contenenti nicotina.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanita' (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni:
Visto l'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che vieta la vendita di tabacchi e generi di monopolio tabacco a persone minori di anni 16 e successive modificazioni;
Tenuto conto che mancano le conoscenze, relativamente alla maggior parte dei sistemi elettronici per l'inalazione di nicotina, sugli effetti sulla salute dei composti organici e dei prodotti per la vaporizzazione in essi utilizzati:
Preso atto che sono presenti nel mercato nazionale articoli di tale fattispecie, venduti come sigarette elettroniche o inalatori di nicotina, nelle diverse denominazioni commerciali;
Considerato che non si puo' escludere l'esistenza di un rischio che i sopraindicati sistemi elettronici inducano la dipendenza da nicotina nei soggetti minori ai quali questi articoli sono liberamente venduti, promuovendo contemporaneamente il successivo avvio e transizione al fumo di sigaretta;
Acquisito il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del 19 gennaio 2011:
a) ha ritenuto che «allo stato attuale
manchino le conoscenze relativamente alla maggior parte dei sistemi elettronici in questione, sugli effetti sulla salute dei composti organici e dei prodotti per la vaporizzazione in essi utilizzati; manchino studi che dimostrino l'effettiva efficacia e sicurezza dei dispositivi nel favorire la cessazione dell'abitudine al fumo;
manchino evidenze che escludano, a causa del loro utilizzo, l'insorgere di possibili effetti che inducano da un lato il mantenimento della dipendenza da nicotina e dall'altro promuovano l'avvio e la transizione al fumo di sigaretta;
manchi una specifica regolamentazione per gli stessi»;
b) ha raccomandato «in attesa di disporre di evidenze sulle tematiche sopracitate, l'adozione di misure analoghe a quelle previste per il controllo del fumo di tabacco, in particolare di quelle per i soggetti minori di anni 16»;
Ritenuti pertanto sussistenti, in linea con le raccomandazioni del Consiglio superiore di sanita', i presupposti di contingibilita' e urgenza per l'adozione di misure cautelative a tutela della salute dei minori, mediante l'estensione del divieto di vendita ai minori di anni 16, gia' esistente per i derivati del tabacco, alle sigarette elettroniche con presenza di nicotina, per 12 mesi, nelle more della definizione di una regolamentazione complessiva di tali dispositivi elettronici sulla base delle evidenze scientifiche che si renderanno disponibili;

Ordina:

Art. 1

1. Per le motivazioni in premessa, e' vietata la vendita a soggetti minori di anni 16 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.
 
Art. 2

1. Le Autorita' sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla vigilanza sulla esatta osservanza del presente provvedimento.
 
Art. 3

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi dalla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 288
 
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