IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80 del citato regolamento concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Vista la domanda del 24 luglio 2008 presentata dall'Impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti 32/28, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CHA 63A/6310 contenente la sostanza attiva tribenuron; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Universita' degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva tribenuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/54/EC della Commissione del 19 settembre 2005; Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Cheminova Agro Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'Ufficio in data 11 maggio 2011 prot.15587 con la quale e' stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi; Vista la nota pervenuta in data 1° giugno 2011 da cui risulta che l'Impresa Cheminova Agro Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Nuance; Ritenuto di autorizzare il prodotto Nuance fino al 28 febbraio 2016 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva tribenuron; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.
Decreta:
L'Impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti 28/32 e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NUANCE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tribenuron nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 10 - 20 - 50 - 100 - 250. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Cheminova A/S - Thyboronvej - DK- 7673 Harboore (Danimarca). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.14434. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2011
Il direttore generale: Borrello |