Gazzetta n. 229 del 1 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 settembre 2011
Monitoraggio semestrale del Patto di stabilita' interno 2011 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che dispone che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 69882 del 7 giugno 2011 che definisce il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 91, 92 e 93, della citata legge n. 220 del 2010;
Visto il comma 88, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce il nuovo meccanismo di determinazione del saldo obiettivo, applicando alla spesa corrente media registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, le percentuali ivi indicate e distinte per province e comuni;
Visto il comma 89, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli desunti dai conti consuntivi;
Visto il comma 91, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce un meccanismo finalizzato a neutralizzare gli effetti della riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2, dell'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e per il quale ogni ente soggetto al patto di stabilita' interno, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al citato comma 2, dell'articolo 14, del decreto-legge n. 78 del 2010;
Visto il comma 92, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, nell'introdurre un fattore correttivo di calcolo, dispone che, per l'anno 2011, il suddetto saldo finanziario, di cui al comma 91, e' ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello determinato ai sensi dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 se la differenza risulta positiva; tale saldo e' incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa;
Visto il comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce, per il solo anno 2011, misure correttive del patto di stabilita' interno - anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e di garantire una piu' equa distribuzione del contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica - da definire mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il comma 103, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, per il solo anno 2011, esclude dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del comune di Milano, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 nel limite dell'importo individuato ai sensi del summenzionato comma 93;
Visto il comma 37, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che dispone che fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al citato comma 103, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, emanato, in attuazione del comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ripartiscono la somma di 480 milioni, destinando 130 milioni di euro all'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all'Expo' 2015 - nei limiti di 20 milioni di euro per la provincia di Milano e di 110 milioni di euro per il comune di Milano - 40 milioni di euro alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e i restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del contributo dei comuni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010 con cui e' stata definita, per l'anno 2010, la ripartizione tra i comuni del contributo di 200 milioni di euro di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010;
Visto il comma 94, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo finanziario gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle citate risorse provenienti dallo Stato;
Visto il comma 96, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che ha equiparato, ai fini del patto di stabilita' interno, gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi di cui al citato comma 94;
Visto il comma 97, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo di cui al comma 89 le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, nonche' le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali;
Visto il comma 98, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che prevede che, qualora l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 97, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo, se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre;
Visto il comma 99, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto le risorse provenienti dai trasferimenti autorizzati dai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), destinati ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e le relative spese in conto capitale sostenute da detti comuni;
Visto il comma 100, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto, le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite;
Visto il comma 101, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010 che prevede la possibilita' per i comuni dissestati della provincia dell'Aquila di escludere dal saldo del patto di stabilita' interno del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati negli anni precedenti, nel limite di 2,5 milioni di euro, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalita' di ripartizione;
Visto il comma 102, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del comune di Parma, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della citta' di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorita' Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma, nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;
Visto il comma 104, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude l'applicazione dei vincoli relativi al rispetto del patto di stabilita' interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, demandando i criteri e le modalita' per la determinazione dell'importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 che dispone che nel saldo finanziario - individuato ai sensi del comma 89, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno - sono considerate le entrate originate dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonche' quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, di cui al comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, come richiamato dal comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;
Visto il comma 106, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno non previste dai commi da 87 a 124;
Visto il comma 138, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010 che prevede, a partire dal 2011, la possibilita' per le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e Bolzano, di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente il proprio obiettivo in termini di cassa o di competenza;
Ravvisata l'opportunita' di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno;
Considerato che gli allegati del presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:
Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2011 - di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - con le modalita' e i prospetti definiti nell'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2011

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato A

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente allegato definisce le regole, le modalita' e i modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilita' interno per l'anno 2011 ed e' strutturato secondo il seguente schema: A. Istruzioni generali
A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione
A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio
A.3. Creazione di nuove utenze
A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilita' interno
A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto B. Istruzioni per la compilazione del Modello Monit/11 per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilita' interno
B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza
B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento
B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse
B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1, B.2 e B.3
B.1.5 Trasferimenti destinati ai comuni commissariati per mafia
B.1.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento
B.1.7 Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia dell'Aquila
B.1.8 Risorse connesse alla Autorita' per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma
B.1.9 Risorse connesse a Expo Milano 2015
B.1.10 Federalismo demaniale
B.1.11 Entrate straordinarie
B.1.12 Risorse relative al contributo di 200 milioni di euro
B.2 Alcune precisazioni
B.2.1 Patto regionalizzato
B.2.2 Effetti finanziari delle sanzioni
B.2.3 Trasferimenti statali e regionali
B.2.4 Verifica del rispetto del patto
B.2.5 Monitoraggio degli enti commissariati e di nuova istituzione C. Indicazioni operative inerenti al primo invio dei dati A. Istruzioni generali.
A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.
Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti compilano semestralmente il prospetto MONIT/11/ allegato al presente decreto.
Le risultanze del patto di stabilita' interno devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno negli anni scorsi.
Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di- S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf.
A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio.
Cumulabilita' - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2011).
Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del secondo semestre risultino inferiori a quelli del semestre precedente. Per le voci di parte corrente, poiche' e' possibile che gli impegni siano provvisori, non e' previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati.
Variazioni - In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al semestre cui si riferisce l'errore.
Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non sia quella definitiva, e' necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. Al riguardo, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro un mese dalla data ultima prevista per l'approvazione del consuntivo dell'anno 2011. Trascorso tale termine non e' piu' possibile apportare variazioni ai dati comunicati.
A.3. Creazione di nuove utenze.
Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, e' necessario che ciascun ente comunichi, inviando esclusivamente via e-mail mediante la pagina del sito (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) oppure all'indirizzo http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/, ovvero inviando all'indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, le informazioni sotto indicate:
a) nome e cognome del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati;
b) codice fiscale;
c) ente di appartenenza;
d) recapito di posta elettronica e telefonico del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati.
Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, piu' utenze.
Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare la registrazione, seguendo la procedura sopra descritta, nel piu' breve tempo possibile.
A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilita' interno.
Per l'utilizzo del sistema web relativo al patto di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti:
dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (Java Virtual Machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
supporti operativi: le modalita' di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili nell'apposita area dedicata al patto di stabilita' interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) oppure all'indirizzo http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/, sotto la dicitura «Regole per il sito».
A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto.
Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilita' interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono far riferimento alla Circolare n. 11 del 6 aprile 2011 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato visionabile sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/. Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00 / 14.00-18.00;
pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;
drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita' interno;
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, via Ulpiano 11, 00193 - Roma per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalita' di comunicazione dei dati a seguito di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. B. Istruzioni per la compilazione del Modello MONIT/11 per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Ai fini del monitoraggio delle risultanze del patto di stabilita' interno e' assunto come riferimento il saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, tra le entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e le spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa), cosi' come definito dal comma 89, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011). Piu' precisamente, il saldo espresso in termini di competenza mista e' calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Tra le entrate finali non e' considerato l'avanzo di amministrazione ed il fondo di cassa (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).
Come gia' indicato nel decreto relativo alla definizione degli obiettivi 2011-2013, anche ai fini della determinazione del saldo finanziario utile ai fini del monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno rilevano le voci cosi' come iscritte nei bilanci degli enti. Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, infatti, non possono essere prese in considerazione eventuali richieste di contabilizzazione convenzionale delle entrate e delle uscite in difformita' dalla reale loro allocazione nei documenti di bilancio. Infatti, la riallocazione convenzionale determinerebbe una alterazione del concorso alla manovra degli enti locali, rispetto a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122, atteso che ai fini del calcolo dell'indebitamento netto dell'anno di riferimento rilevano le poste come iscritte nei bilanci e non quelle convenzionalmente considerate.
B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilita' interno.
I commi da 94 a 104 dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, dispongono l'esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno di alcune tipologie di entrate e di spese di seguito riportate.
B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza.
Il comma 94 del citato articolo 1 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
In particolare, nel saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche da altre fonti), anche se trasferite per il tramite delle regioni. Sono, altresi', esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale - disposti a valere sulle predette risorse statali - effettuati per l'attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
Sono escluse dal patto, pertanto, le sole entrate e le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dall'ente a valere su risorse proprie).
L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in piu' anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate.
L'esclusione di cui sopra opera, altresi', in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere nonche' l'effettiva emanazione delle ordinanze.
Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si segnala l'opportunita' che eventuali chiarimenti vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E4, E13, S2 e S10 del modello MONIT/11.
B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento.
Come gia' previsto lo scorso anno, il comma 96 del richiamato articolo 1 equipara, ai fini del patto di stabilita' interno, gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione Civile - di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza descritta al precedente punto B.1.1.
Anche l'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in piu' anni, e' operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. L'equiparazione dei grandi eventi agli interventi per calamita' naturali, infatti, comporta che l'esclusione riguardi solo gli interventi effettuati a valere sulle risorse trasferite dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dall'ente per il grande evento a valere su risorse proprie).
Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si segnala l'opportunita' che eventuali chiarimenti vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E14, S3 e S11 del modello MONIT/11.
B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse.
Secondo quanto gia' previsto dalla normativa previgente (commi 7-quater e 7-quinquies dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotti dall'articolo 4, comma 4-septies, lett. a), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42) con riguardo alle risorse provenienti dalla Unione Europea, il comma 97 del summenzionato articolo 1, esclude dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea. per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonche' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali (statali, regionali o dell'ente).
Ne consegue, quindi, che qualora le spese siano connesse ad interventi realizzati con risorse della regione (o della provincia), anche se provenienti dal rimborso di prestiti accordati agli enti locali a valere sul bilancio comunitario, queste sono da considerarsi a tutti gli effetti risorse nazionali e, quindi, non comprese nella fattispecie di esclusione prevista dal comma 97.
La valutazione specifica circa la natura delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonche' dello stesso ente che assegna le risorse.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell'anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea.
Si segnala, inoltre, che il comma 98 del medesimo articolo 1 stabilisce che, qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 97, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo, se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6, E15, S4 e S12 del modello MONIT/11.
B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1, B.2 e B.3.
Per rendere piu' agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per le entrate e le relative spese connesse alle calamita' naturali, ai grandi eventi e alle risorse provenienti dalla Unione Europea, a titolo esemplificativo, si riportano alcune possibili fattispecie:
Risorse di parte corrente:
1. L'ente nell'anno 2010 o 2009 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2011, 2012, etc.);
2. L'ente, nell'anno 2011, accerta 100 a fronte di impegni gia' assunti a valere su altre risorse negli anni 2010, 2009; l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2011 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;
3. L'ente, nell'anno 2011, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2012, 2013; l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2011 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2012, 2013.
Risorse in conto capitale:
1. L'ente nell'anno 2010 o 2009 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2011, 2012, 2013, etc.);
2. L'ente, nell'anno 2011 incassa 100 a fronte di spese gia' effettuate a valere su altre risorse negli anni 2010, 2009; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2011 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;
3. L'ente, nell'anno 2011, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2012, 2013; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2011 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2012 e 2013.
Si sottolinea che le esclusioni di cui ai precedenti tre paragrafi, non si applicano alle entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative a entrate registrate a partire dal 1° gennaio 2009.
B.1.5 Trasferimenti destinati ai comuni commissariati per mafia.
Il comma 99 dell'articolo 1 esclude dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto i trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), destinati ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (art.143 del TUEL) e le relative spese in conto capitale sostenute da detti comuni.
In particolare, sono esclusi dal saldo valido ai fini del patto di stabilita' interno, gli oneri relativi al rimborso delle spese per le commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del TUEL e le spese in conto capitale sostenute dai comuni per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente il commissariamento. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in piu' anni, purche' la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse trasferite.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E7 e S13 del modello MONIT/11.
B.1.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento.
Il comma 100 dell'articolo 1 prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del summenzionato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, escludano dal saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto, le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite.
Trattandosi, pertanto, di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si segnala che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilita' va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.
Le disposizioni contenute nel citato comma 100 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E8 e S5 del modello MONIT/11.
B.1.7 Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia dell'Aquila.
Come gia' previsto per il 2010 dal comma 14-ter, dell'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il comma 101, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, riconosce anche per il 2011, a favore dei comuni dissestati della provincia dell'Aquila, la possibilita' di escludere, dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati negli anni precedenti. La misura agevolativa e' concessa fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro. Le modalita' di ripartizione del predetto importo sono dettate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, secondo criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.
La posta da escludere trova evidenza nella voce S14 del modello MONIT/11.
B.1.8 Risorse connesse alla Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma.
Il comma 102 dell'articolo 1 dispone l'esclusione, dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del comune di Parma, delle risorse provenienti dallo Stato e delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della citta' di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma.
L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E16 e S15 del modello MONIT/11.
B.1.9 Risorse connesse a Expo Milano 2015.
Solo per l'anno 2011, sono escluse, dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno della provincia e del comune di Milano, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dalla provincia e dal comune per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (comma 103, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, comma 37, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e DPCM 23 marzo 2011). L'esclusione delle spese opera nel limite di 20 milioni di euro per la provincia di Milano e nel limite di 110 milioni di euro per il comune di Milano.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E9, E17, S6 e S16 del modello MONIT/11.
B.1.10 Federalismo demaniale.
Il comma 104 del citato articolo 1 prevede l'esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilita' interno delle procedure di spesa relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. I criteri e le modalita' per la determinazione dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S7 e S17 del modello MONIT/11.
B.1.11 Entrate straordinarie.
Il DPCM 23 marzo 2011, emanato in attuazione del comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, ha disposto che siano considerate nel saldo finanziario individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, le entrate originate da operazioni di carattere straordinario (1) .
Conseguentemente, le entrate straordinarie, a decorrere dal 2011, non sono escluse dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno e, pertanto, non trovano evidenza nel modello MONIT/11.
B.1.12 Risorse relative al contributo di 200 milioni di euro.
E' riproposta l'esclusione, dalle entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno, del contributo per complessivi 200 milioni di euro previsto per l'anno 2010 a favore dei comuni dal comma 13, dell'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la cui ripartizione e' stata operata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010. Poiche' l'emanazione del citato decreto e' avvenuta a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario, alcuni comuni non hanno accertato in bilancio tale contributo nel 2010; per tali enti l'esclusione in parola opera, quindi, anche nel 2011.
La posta da escludere trova evidenza nella voce E10 del modello MONIT/11.
B.2 Alcune precisazioni.
B.2.1 Patto regionalizzato.
Il comma 138, dell'articolo 1, della citata legge n. 220 del 2010, dispone che le regioni possono riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo. I maggiori spazi di spesa possono essere utilizzati dagli enti locali esclusivamente per effettuare maggiori pagamenti in conto capitale.
Ne consegue che nel modello MONIT/11 e' attivo il controllo della congruenza fra maggiori spazi concessi e i pagamenti in conto capitale, al netto delle esclusioni previste dalla normativa vigente, indicati nella voce richiamata con la dizione «Totale spese in conto capitale nette».
B.2.2 Effetti finanziari delle sanzioni.
Per il 2011 non e' stata riproposta la norma introdotta dal comma 22, articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. Pertanto, gli effetti finanziari positivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilita' interno 2010, sono validi ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.
L'ente sanzionato potra', quindi, considerare nel saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno 2011 la minore spesa connessa all'applicazione delle sanzioni.
Conseguentemente, per l'anno 2011, gli effetti finanziari positivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni non trovano evidenza nel modello MONIT/11.
B.2.3 Trasferimenti statali e regionali.
Come per il 2010, i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilita', i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desumibili dal conto consuntivo.
B.2.4 Verifica del rispetto del patto.
Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2011 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato e' predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una piu' rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico.
Si ribadisce, infine, il significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo. Anche per il patto 2011 e' stabilito che se tale differenza al 31 dicembre risulta:
positiva o pari a 0: il patto di stabilita' per l'anno 2011 e' stato rispettato;
negativa: il patto di stabilita' interno 2011 non e' stato rispettato.
Si rammenta che, qualora il prospetto del monitoraggio risulti redatto in modo non esaustivo e/o risulti incoerente con i dati di consuntivo, non potra' ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 110, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010.
B.2.5 Monitoraggio degli enti commissariati e di nuova istituzione.
In relazione a quanto gia' in proposito indicato nella citata circolare n. 11 del 2011, gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del T.U.E.L. sono tenuti a comunicare mediante il sistema web dedicato al patto di stabilita' interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it oppure all'indirizzo http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/) lo stato di ente commissariato, al fine di essere esclusi dalle regole del patto per l'anno 2011.
Il comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, infatti, prevede che gli enti sottoposti a commissariamento a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso non sono soggetti al patto di stabilita' interno dell'anno 2011, ma al patto dell'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Tale disposizione si applica, ovviamente, sia agli enti che verranno commissariati nel corso dell'anno 2011, sia a quelli che sono stati commissariati prima del predetto anno e per i quali, nell'anno 2010, non vi e' stata la rielezione degli organi istituzionali.
In entrambi i casi, l'ente deve rispondere affermativamente al quesito posto dal sistema web «L'ente e' stato commissariato ai sensi dell'art. 143 del TUEL e gli Organi istituzionali dell'ente non sono stati rieletti nel 2010? (art. 1, c. 114, L. 220/2010)» all'atto dell'acquisizione di qualunque modello.
Si sottolinea, infine, che, secondo le disposizioni dettate dal comma 109 dell'articolo 1, la mancata comunicazione al sistema web dello stato di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno.
In merito agli enti di nuova istituzione, infine, il comma 113 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, l'ente istituito nel 2008 e' soggetto alle regole del patto di stabilita' interno nell'anno 2011. C. Indicazioni operative inerenti al primo invio dei dati.
Ai sensi del comma 109, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, il primo invio delle informazioni semestrali da parte di province e comuni e' previsto entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2011).
In ogni caso, qualora il decreto contenente il prospetto e le modalita' di trasmissione fosse emanato in data successiva al 31 luglio, la data ultima per l'invio del prospetto del monitoraggio del primo semestre e' fissata a 30 giorni dopo la data della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.
Le risultanze del patto di stabilita' interno per l'intero anno 2011, invece, devono essere inviate entro la data del 31 gennaio 2012.

(1) Ai sensi del comma 10, dell'articolo 7-quater, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, sono considerate operazioni di carattere
straordinario quelle derivanti dalla cessione di azioni o quote
di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali
nonche' quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi
determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle
predette societa', qualora quotate nei mercati regolamentati, e
dalla vendita del patrimonio immobiliare.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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