Gazzetta n. 229 del 1 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 24 giugno 2011 |
Copertura finanziaria, fino a concorrenza degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale, in attuazione dell'articolo 1, comma 148 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Anno di riferimento 2008. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalita' ed i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che, all'art. 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, che, all'art. 1, comma 2, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; Visto l'art. 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che dispone che le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al predetto art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 ed all'art. 1, comma 2 del predetto decreto-legge n. 16 del 2005 sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, con cui, in attuazione dell'art. 1 del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle somme per l'anno di competenza 2005; Tenuto conto degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con cui sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005; Visto il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009, pubblicato sul sito internet del Ministero, con cui, per l'anno di competenza 2008, sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del citato art. 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004; Rilevato che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie entro i termini stabiliti dal predetto comunicato e' stato quantificato un onere pari ad euro 54.033.356,30; Vista la nota prot. n. 101125 del 20 dicembre 2010, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che le somme residue disponibili a copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende per il trattamento di malattia ammontano, in via estimativa, ad euro 26.500.000,00; Considerata la necessita' di corrispondere i rimborsi relativi all'anno 2007, nella misura della percentuale di riparto stabilita in quell'anno e cioe' 57.6765083251847%, alle aziende: Salvatore Lumia srl, con sede in Agrigento- importo sostenuto oneri malattia 23.683,13 euro- importo dovuto 13.659,60; Autoservizi Cervesi Sac. con sede in Cervia (Ravenna)- importo sostenuto oneri malattia 1.527,76 euro- importo dovuto 881,16 euro; Gamberini Giovanni e C. Sas, con sede in Ravenna- importo sostenuto oneri malattia 477,84 euro- importo dovuto 275,60 euro; Apac di Bertolina Paolo e C., con sede in Cervia (Ravenna)- importo sostenuto oneri malattia 655,96 euro- importo dovuto 378,33 euro; Saf Societa' Autoservizi Fontaneto, con sede in Cressa (Novara)- importo sostenuto oneri malattia 2.050.55 euro- importo dovuto 1.182,69 euro; Societa' Trasporti Pubblici di Terra D'Otranto spa, con sede in S. Cesario di Lecce (Lecce)- importo sostenuto oneri malattia 142.336,31 euro- importo dovuto 82.094,61 euro; Gestione Ferrovie e Tramvie Vicentine spa, con sede in Vicenza- importo sostenuto oneri malattia 145.170,42 euro- importo dovuto 83.729.23 euro perche' erroneamente non inserite nel prospetto allegato al decreto del 17 maggio 2010; Preso atto che, sulla scorta dei dati acquisiti, le somme residue come sopra indicate non sono sufficienti a coprire interamente i maggiori oneri sostenuti dalle aziende nell'anno 2008; Ritenuto pertanto di dover stabilire le modalita' e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico aventi titolo; Ritenuto di autorizzare l'INPS, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa, al versamento delle somme residue attraverso un'evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni Previdenziali, in considerazione della qualita' di ente erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate;
Decreta:
Art. 1
1. Le somme, come quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalita' di cui al presente decreto. |
| Art. 2
1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il comunicato del 3 marzo 2009 del predetto Ministero ripartisce tra le aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza 2008, secondo il prospetto allegato, parte integrante del presente decreto, stabilendo - considerato che le risorse residue non offrono completa capienza - la percentuale di riparto del 48,7065778920683% data dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste; |
| Art. 3
1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede a trasferire all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni Previdenziali. 2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalita' previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. 3. L'erogazione di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 44 |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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