Gazzetta n. 229 del 1 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 settembre 2011
Modifica della denominazione di origine controllata «Rosso Barletta» in «Barletta» e approvazione del relativo disciplinare di produzione .


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Rosso Barletta per il tramite della Regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso Barletta" e la variazione della medesima denominazione in "Barletta";
Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata "Rosso Barletta" in "Barletta" e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 181 del 5 agosto 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della denominazione di origine controllata "Rosso Barletta" in "Barletta" e del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. La denominazione di origine controllata "Rosso Barletta" gia' riconosciuta con D.P.R. 1 giugno 1977 e' modificata in denominazione di origine controllata "Barletta".
2. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Barletta", approvato con D.P.R. 1 giugno 1977 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata "Barletta", provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Barletta", e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
 
Art. 5

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata "Barletta", sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2011

Il Capo dipartimento: Alonzo
 
Annesso

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Barletta" .

Art. 1.
Denominazione e vini

1.La denominazione di origine controllata «Barletta» e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:
"Barletta" Rosso (anche novello e riserva)
"Barletta" Rosato (anche frizzante)
"Barletta" Uva di Troia o Nero di Troia (anche riserva)
"Barletta" Bianco (anche frizzante)
"Barletta" Malvasia bianca (anche frizzante).

Art. 2.
Base Ampelografica

1.I vini a denominazione di origine controllata "Barletta" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
"Barletta" rosso
Uva di Troia minimo 70%; possono concorrere fino ad un massimo del 30% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
La presenza nei vigneti del vitigno Malbek non dovra' superare il 10% del totale delle viti.
"Barletta" rosato
Uva di Troia minimo 70%; possono concorrere fino ad un massimo del 30% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale, come sopra identificati.
"Barletta" Bianco
Malvasia bianca minimo 60%; possono concorrere fino ad un massimo del 40% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo , idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale, come sopra identificati.
"Barletta" Malvasia bianca
Malvasia bianca minimo 90%; possono concorrere fino ad un massimo del 10% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo , idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale, come sopra identificati.
"Barletta" Uva di Troia o Nero di Troia
Uva di Troia minimo 90%; possono concorrere fino ad un massimo del 10% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo , non aromatici, idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale, come sopra identificati.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barletta" devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Barletta ed in parte quello di Andria e Trani in provincia di BAT e in tutto il territorio comunale di S. Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.
Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dal centro abitato di Barletta sulla costa, il limite segue quest'ultima verso nord-ovest fino alla foce dell'Ofanto dove incrocia il confine comunale di Margherita di Savoia, che segue prima in direzione sud e poi in direzione nord-ovest fino al punto in cui si dirama da quello di Trinitapoli, all'altezza del km 26 della strada statale n. 159. Da qui segue, nella stessa direzione, il confine comunale di Trinitapoli per la parte occidentale fino ad incrociare quello di S. Ferdinando di Puglia in prossimita' della masseria De Biase, segue quindi quest'ultimo confine comunale in direzione sud prima e nord poi, lungo il corso dell'Ofanto, fino ad incontrare quello del comune di Barletta. Procede lungo questi in direzione sud-est sino alla quota 127 in localita' la Cappella dove, segue in direzione ovest, la strada per Andria e giunto alla circonvallazione del centro abitato, prosegue lungo questa a nord della citta' fino ad incrociare la strada per Corato (strada statale Andriese - Coratina) che segue fino al km 42 e 800 circa dove incrocia il confine comunale di Trani.
Lungo questi prosegue verso nord-est fino alla costa, segue quindi la medesima direzione nord-ovest raggiungendo il centro abitato di Barletta da dove e' iniziata la delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti ubicati su terreni di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilita', sono da considerarsi esclusi i terreni umidi o salmastri.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
2. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1, non deve essere superiore a tonnellate 15 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La resa dovra' essere riportata a detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La Regione Puglia ,annualmente, con proprio provvedimento, sentiti il Consorzio di tutela e le Organizzazioni di categoria interessate, puo' modificare i limiti di cui sopra conformemente alle disposizioni previste all'art. 10 comma1 lettera d ) e dall'art. 14 comma 10 e 11 del Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
2. Le uve destinate ad ottenere i vini denominazione di origine controllata "Barletta" devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici minimi naturali :
"Barletta" Bianco (anche frizzante e con indicazione di vitigno)10,50 % vol.
"Barletta" Rosato(anche frizzante) 10,50 % vol.
"Barletta" Rosso (anche novello) 11,50 % vol.
"Barletta" Uva di Troia o Nero di Troia 11,50 % vol.
"Barletta" Rosso riserva 12,50 % vol.
"Barletta" Uva di Troia o Nero di Troia riserva 12,50 % vol.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.
2. La resa massima delle uve dei vini, di cui all'art. 1, non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto .
3.I vini a denominazione di origine controllata "Barletta" rosso e "Barletta" Nero di Troia o Uva di Troia con intendano utilizzare l'indicazione della menzione riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno un anno in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini denominazione di origine controllata "Barletta" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Barletta" bianco:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: delicato, fruttato, caratteristico;
- sapore:asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Barletta" bianco frizzante:
- spuma: fine ed evanescente;
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: delicato, fruttato, caratteristico;
- sapore:asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Barletta" rosso:
- colore: rosso rubino tendente al granato con eventuali riflessi aranciati con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol; per il riserva 13,00% vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
"Barletta" rosato:
- colore: rosato piu' o meno intenso;
- odore: delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato;
- sapore: asciutto, armonico, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
"Barletta" rosato frizzante:
- spuma: fine ed evanescente;
- colore: rosato piu' o meno intenso;
- odore: delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato;
- sapore: asciutto, armonico, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
"Barletta" novello:
- colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: armonico, caratteristico, rotondo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
- zuccheri riduttori residui massimi: 10 g/l;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Barletta" Malvasia bianca:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Barletta" Malvasia bianca frizzante
- spuma: fine ed evanescente;
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Barletta" Nero di Troia:
- colore: rosso rubino tendente al granato con eventuali riflessi aranciati con l'invecchiamento;
- odore: vinoso caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%vol; per il riserva 13% vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
I suddetti vini, qualora sottoposti a invecchiamento o ad affinamento in recipienti di legno, possono presentare sentore di legno.
E' facolta' del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

1.Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
2. E' consentito ai sensi della normativa vigente l'uso della menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo .
3. Sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata "Barletta", ad esclusione delle tipologie frizzanti, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. Non e' consentito per la tipologia rosso riserva l'utilizzo di contenitori in PET. 2. E' consentito per i vini a denominazione di origine controllata "Barletta", con l'esclusione delle tipologie con menzione riserva e vigna , l'uso di contenitori alternativi costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita' non inferiore a due litri e non superiore a litri 5.
 
Allegato A


------------------------------------|--------------------------------
Posizioni Codici | 1 - 4 5 6 - 8 9 10 11 12 13 14
| ------------------------------------|-------------------------------- BARLETTA BIANCO | B432 X 888 1 X X A 0 X ------------------------------------|-------------------------------- BARLETTA BIANCO FRIZZANTE | B432 X 888 1 X X C 0 X ------------------------------------|-------------------------------- BARLETTA ROSSO | B432 X 999 2 X X A 0 X ------------------------------------|-------------------------------- BARLETTA ROSSO NOVELLO | B432 X 999 2 C X A 0 X ------------------------------------|-------------------------------- BARLETTA ROSSO RISERVA | B432 X 999 2 A X A 1 X ------------------------------------|-------------------------------- BARLETTA ROSATO | B432 X 999 3 X X A 0 X ------------------------------------|-------------------------------- BARLETTA ROSATO FRIZZANTE | B432 X 999 3 X X C 0 X ------------------------------------|-------------------------------- BARLETTA MALVASIA BIANCA | B432 X 129 1 X X A 0 X ------------------------------------|-------------------------------- BARLETTA MALVASIA BIANCA FRIZZANTE | B432 X 129 1 X X C 0 X ------------------------------------|-------------------------------- BARLETTA UVA DI TROIA O | B432 X 247 2 X X A 0 X NERO DI TROIA | ------------------------------------|-------------------------------- BARLETTA UVA DI TROIA O | B432 X 247 2 A X A 1 X NERO DI TROIA RISERVA | ------------------------------------|-------------------------------- Codici tipologie vini previste dal | preesistente disciplinare da | utilizzare per la vendemmia | 2010 e precedenti | ------------------------------------|-------------------------------- ROSSO BARLETTA | B185 X 247 2 X X A 0 X ------------------------------------|-------------------------------- ROSSO BARLETTA INVECCHIATO | B185 X 247 2 X X A 0 X ------------------------------------|--------------------------------


 
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