Gazzetta n. 228 del 30 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 26 agosto 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Robakowska Dominika Emilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Robakowska Dominika Emilia, nata a Kielce (Polonia) il 25 ottobre 1978, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale polacco ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della medesima professione in Italia; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico quinquennale di «Magistra, na kierunku Biologia» conseguito presso la «Akademia Swietokrzyska» nel giugno 2002; Considerato che in Italia il professionista iscritto alla sezione A dell'albo dei biologi opera in campo sanitario; Considerato che in Polonia, ai sensi della legge del 27 luglio 2001, il professionista biologo che intenda esercitare in campo sanitario deve aver effettuato, successivamente al conseguimento del titolo accademico, la iscrizione all'«Albo degli analisti di laboratorio»; Preso atto che la sig.ra Robakowska non ha documentato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla detta legge polacca e che pertanto non puo' esercitare la professione di biologo nel suo Paese di origine nel campo sanitario; Ritenuto pertanto che la richiedente non possa essere iscritta alla sezione A dell'albo italiano dei biologi per quanto sopra esposto; Vista la attestazione della Autorita' competente polacca che ha confermato che il titolo accademico in questione consente di esercitare in campo non sanitario; Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9 novembre 2010; Sentito il conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nella seduta sopra indicata; Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» e l'iscrizione all'albo nella sezione B, per cui non e' necessario applicare le misure compensative;
Decreta:
Alla sig.ra Robakowska Dominika Emilia, nata a Kielce (Polonia) il 25 ottobre 1978, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo accademico/professionale di «Magistra, na kierunku Biologia», quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione B. La domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo dei biologi e' rigettata. Roma, 26 agosto 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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