Gazzetta n. 228 del 30 settembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. 161
Regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, concernente regolamento recante il limite di eta' per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato;
Considerata l'esigenza di ottenere per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, procedure concorsuali piu' spedite ed effettivamente gestibili;
Considerate, inoltre, la natura del servizio richiesto ai procuratori dello Stato e le oggettive necessita' dell'Avvocatura dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale.
2. Le prove scritte hanno luogo nella provincia di Roma e consistono:
a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile;
b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale e/o di procedura penale;
c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale.
3. La prova orale ha luogo a Roma e concerne, oltre alle materie indicate nel comma 2, il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto comunitario, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Il testo dell'art. 62 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
dicembre 1933, n. 286, e' il seguente:
«Art. 62. - Con decreto reale, su proposta del Capo del
Governo, di concerto col Ministro per le finanze, saranno
emanate le norme occorrenti per l'attuazione del presente
testo unico.».
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612
(Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), e' il seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi). - (Omissis).
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 aprile 2000, n. 141 (Regolamento recante il limite di
eta' per la partecipazione al concorso per procuratore
dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
giugno 2000, n. 129.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al citato regio decreto n. 1612 del
1933, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2

1. Gli articoli 16 e 17 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 16. - 1. La commissione giudicatrice di concorsi a posti di procuratore dello Stato e' composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di Presidente, da due avvocati dello Stato a classe di stipendio non inferiore alla terza, nonche' da un magistrato di Corte d'appello, designato dal presidente della Corte di appello di Roma, e da un avvocato o da un professore ordinario, designati rispettivamente dal presidente del Consiglio nazionale forense tra gli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni, e dal rettore di una universita' statale tra i professori di ruolo in discipline giuridiche. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle designazioni senza che esse siano pervenute, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale dello Stato.
2. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono espletate da un avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio o da un procuratore dello Stato.
3. I componenti della commissione e il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato.
Art. 17. - 1. Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso, l'avvocato generale puo' disporre con proprio provvedimento che una delle prove abbia luogo anticipatamente rispetto alle rimanenti, individuando la data in cui essa sara' tenuta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella composizione indicata all'articolo 16. La prima commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa l'individuazione della relativa materia.
3. La seconda commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale.».
 
Art. 3

1. Al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni, dopo il terzo comma dell'articolo 18, sono inseriti i seguenti:
«Nell'ipotesi di cui al comma 1, dell'articolo 17, la Commissione, nel giorno stabilito per l'espletamento della prova da svolgersi anticipatamente, procede preliminarmente alla individuazione della materia su cui vertera' la prova mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), b) e c).
A tale fine, la commissione predispone tre distinte buste perfettamente uguali, che sono dal presidente chiuse e suggellate, ciascuna contenente l'indicazione di una di tali prove. Dopo aver proceduto all'appello dei concorrenti, all'estrazione si procede con le modalita' di cui al terzo comma. Si applica la disposizione del terzo periodo del terzo comma.
Di seguito, si procede agli adempimenti relativi al sorteggio dei temi della prova prescelta, secondo le modalita' di cui al secondo e terzo comma.».



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 18 del citato regio decreto n.
1612 del 1933, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
«Art. 18. - La commissione, giorno per giorno,
determina su quale materia o gruppo di materie la prova
vertera' nel giorno medesimo.
Stabilita la materia o il gruppo di materie, la
commissione formula tre distinti temi i quali sono dal
presidente chiusi e suggellati in altrettante buste
perfettamente uguali.
Non piu' tardi delle ore dieci, il Presidente fa
procedere all'appello dei concorrenti, e da uno essi fa
quindi estrarre a sorte una delle tre te. Apertala, senza
romperne i suggelli, sottoscrive il tema col segretario e
lo detta o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non e'
presente al momento in cui incomincia la dettatura del tema
resta escluso di diritto dal concorso.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, dell'art. 17, la
Commissione, nel giorno stabilito per l'espletamento della
prova da svolgersi anticipatamente, procede preliminarmente
alla individuazione della materia su cui vertera' la prova
mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui
all'art. 13, comma 2, lettere a), b) e c).
A tale fine, la commissione predispone tre distinte
buste perfettamente uguali, che sono dal presidente chiuse
e suggellate, ciascuna contenente l'indicazione di una di
tali prove. Dopo aver proceduto all'appello dei
concorrenti, all'estrazione si procede con le modalita' di
cui al terzo comma. Si applica la disposizione del terzo
periodo del terzo comma.
Di seguito, si procede agli adempimenti relativi al
sorteggio dei temi della prova prescelta, secondo le
modalita' di cui al secondo e terzo comma.».



 
Art. 4

1. Dopo l'articolo 24 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis - 1. Nel concorso per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, la commissione, subito dopo la lettura di ciascun elaborato assegna al medesimo il relativo punteggio secondo quanto previsto dall'articolo 25 e procede all'esame dei successivi elaborati solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il punteggio di sei decimi.
Art. 24-ter - 1. Qualora una delle prove si svolga anticipatamente secondo quanto previsto dall'articolo 17, la prima commissione procede alla correzione dell'elaborato secondo le modalita' indicate dall'articolo 25.
2. All'esito della correzione, la commissione procede al riconoscimento dei nomi di tutti i candidati ai sensi del decimo comma dell'articolo 24.
3. Alle rimanenti prove scritte vengono ammessi i soli candidati che, nella prima prova, abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi. In caso di mancato superamento della prima prova, si applica l'articolo 7, secondo comma, della legge 20 giugno 1955, n. 519.
4. L'elenco dei candidati ammessi alle rimanenti prove e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla data di svolgimento delle prove medesime.
5. All'espletamento dei successivi incombenti provvede la seconda commissione di cui all'articolo 17.».



Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al regio decreto n. 1612 del 1933,
si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 5

1. L'articolo 26 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26. - 1. Per l'ammissione alle prove orali, i candidati devono aver conseguito nel concorso ad avvocato dello Stato non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse e, nel concorso a procuratore dello Stato, non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove, anche nel caso di cui all'articolo 17, comma 1. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente mediante punteggio numerico.».



Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al regio decreto n. 1612 del 1933,
si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 6

1. L'articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, i cittadini italiani che hanno conseguito la laurea specialistica in giurisprudenza oppure, secondo il previgente ordinamento degli studi, la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni.».



Note all'art. 6:
- La legge 23 novembre 1966, n. 1035 (Modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1966, n.
308.



 
Art. 7

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, la parola: «quaranta» e' sostituita dalla seguente: «trentacinque».



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 141 del 2000, come
modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 1 (Limite di eta'). - 1. Per l'ammissione al
concorso per procuratore dello Stato, i candidati non
debbono aver superato l'eta' di anni trentacinque alla data
di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione.».



 
Art. 8

1. Gli articoli 10, primo comma, 12, 18, dal settimo al quindicesimo comma, nonche' 30 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono abrogati.
2. All'articolo 15, primo comma, primo periodo del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole: «da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «da un vice avvocato generale» e le parole: «o straordinario» sono soppresse.
3. All'articolo 28, secondo comma , del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole: «sostituto avvocato dello Stato» e «aggiunto di procura» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «avvocato dello Stato» e «procuratore dello Stato».
4. All'articolo 33, primo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nel primo e nel secondo periodo, le parole: «gli aggiunti di procura» sono sostituite dalle seguenti: «i procuratori dello Stato».



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 10 del citato regio decreto n.
1612 del 1933, come modificato dal presente regolamento, e'
il seguente:
«Art. 10. - Il possesso delle condizioni richieste per
l'ammissione ai concorsi deve essere perfetto alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda, ad eccezione del requisito dell'eta', che deve
sussistere alla data del decreto che bandisce il
concorso.».
- Per il testo vigente dell'art. 18 del citato regio
decreto n. 1612 del 1933, si veda nelle note all'art. 3.
- Il testo dell'art. 15, primo comma, del citato regio
decreto n. 1612 del 1933, come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
«Art. 15. - La commissione giudicatrice dei concorsi ai
posti di avvocato dello Stato e' composta da un vice
avvocato generale, con funzioni di presidente, e da un
avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio,
nonche' da un magistrato della Corte di cassazione, da un
avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti
dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore
ordinario in materie giuridiche nelle universita',
designati rispettivamente dal primo presidente della Corte
di cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale
forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta
giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine
suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i
componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti
dall'avvocato generale.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 28, secondo comma, del citato
regio decreto n. 1612 del 1933, come modificato dal
presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 28. - (Omissis).
Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova
orale abbiano conseguito non meno di otto punti nel
concorso ai posti di avvocato dello Stato e non meno di sei
nel concorso ai posti di procuratore dello Stato.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 33, primo comma, del citato regio
decreto n. 1612 del 1933, come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
«Art. 33. - Gli avvocati dello Stato e i procuratori
dello Stato destinati all'Avvocatura generale nonche' gli
avvocati distrettuali dello Stato nominati a tenore
dell'art. 31 del testo unico prestano il giuramento
prescritto dall'art. 6 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 2960, avanti all'Avvocato generale dello Stato o a chi
lo sostituisce. Gli avvocati dello Stato e i procuratori
dello Stato destinati alle Avvocature distrettuali prestano
il giuramento avanti il rispettivo avvocato distrettuale o
a chi lo sostituisce.».



 
Art. 9

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 luglio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 18, foglio n. 264
 
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