Gazzetta n. 227 del 29 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 1 agosto 2011 |
Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Brandy italiano». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; Visto l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione di una Scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 17, con il quale e' abrogata la lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297; Viste le disposizioni applicative del regolamento (CEE) n. 1576/89 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 297/97 emanate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato con circolari 20 novembre 1998, n. 163, e 12 marzo 2001, n. 166; Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, con il quale e' stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria; Ritenuto necessario definire la scheda tecnica della indicazione geografica «Brandy italiano», atteso il rinvio disposto dall'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010;
Decreta:
Art. 1 Scheda tecnica
1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata la scheda tecnica della indicazione geografica «Brandy italiano», riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° agosto 2011
Il Ministro: Romano
Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 7, foglio n. 51 |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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