Gazzetta n. 227 del 29 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 8 agosto 2011, n. 160 |
Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi vigili del fuoco; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Considerato altresi' che, a norma del comma 6 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita'; Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 3138/3401/9.3.2 (42) del 22 giugno 2011;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' del corso di formazione per allievi vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.. - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, e' il seguente: «Art. 6 (Corso di formazione per allievi vigili del fuoco). - 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze. Gli allievi durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica. 3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2. 4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati. 5. I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di applicazione pratica o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita'.». - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.., e' il seguente: «Art. 29 (Tavolo tecnico per la programmazione didattica). - 1. L'Amministrazione istituisce un tavolo tecnico, composto da rappresentanti dell'Amministrazione stessa e delle Organizzazioni sindacali rappresentative, allo scopo di elaborare un progetto generale della formazione da perseguirsi attraverso: l'attivazione di un sistema permanente di addestramento, aggiornamento e qualificazione di tutto il personale avvalendosi anche di strumenti informatici e multimediali; l'attivazione di percorsi formativi di qualificazione collegati ai passaggi tra le aree ed all'interno delle aree professionali; la partecipazione, garantita a tutto il personale, ad una congrua attivita' formativa sulla base di progetti individuati e funzionali alle esigenze di servizio. 2. Il tavolo tecnico individua le varie tipologie dei corsi (basici, di aggiornamento, di qualificazione e di specializzazione) fissandone la durata, gli obiettivi e, ove previsto, i criteri per il loro superamento. 3. Il tavolo tecnico determina i criteri per la realizzazione di appositi albi di formatori suddivisi per le aree tematiche-disciplinari ai fini dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2 Sedi didattiche
1. Il corso di cui al presente regolamento si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi anche presso altre sedi. 2. Al fine di assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica, i frequentatori del corso possono essere ripartiti in piu' sezioni. |
| Art. 3 Finalita' del corso e aree di studio
1. Il corso ha una durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione e tre mesi di applicazione pratica. 2. L'attivita' didattica del periodo di formazione di nove mesi e' articolata in lezioni teoriche e pratiche e puo' essere organizzata in moduli. 3. Il corso, che ha carattere residenziale, e' finalizzato allo sviluppo di competenze di ruolo e all'acquisizione di tecniche operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come vigili del fuoco permanenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il corso si articola nelle seguenti aree di studio: competenze operative finalizzate al soccorso tecnico urgente; competenze operative ordinarie; competenze e valori di ruolo; competenze comportamentali; standard motorio professionale. 4. Obiettivo del corso e' altresi' quello di formare gli allievi a uno stile di comportamento che valorizzi lo spirito di corpo, la passione di portare aiuto, lo spirito di squadra, la consapevolezza dell'autoprotezione e la cultura dell'efficienza fisica. 5. Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi criteri di valutazione, nonche' i piani di studio sono individuati con decreto del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo. |
| Art. 4 Prove di verifica periodiche
1. Durante il corso, al fine di verificare il livello di apprendimento raggiunto dagli allievi nelle materie in cui si articola il corso e per verificare contestualmente il regolare svolgimento formativo del corso stesso, gli allievi sono sottoposti a verifiche periodiche, in relazione al programma svolto, mediante la somministrazione di prove scritte, orali e pratiche, anche attraverso test a controllo eventualmente computerizzato. 2. La tipologia e il contenuto delle prove e i criteri di correzione e valutazione sono predisposti e disciplinati con decreto del direttore centrale per la formazione. 3. Il risultato conseguito da ciascun allievo nelle prove di verifica periodiche concorre alla determinazione del voto complessivo finale del periodo di formazione. 4. Le prove di verifica periodiche sono superate con una valutazione non inferiore alla sufficienza. In caso di insufficienza, gli allievi possono ripetere ciascuna prova solo per una volta. 5. La commissione esaminatrice finale, verificate le insufficienze nelle predette prove, provvede ad accertare il raggiungimento delle competenze minime per l'allievo vigile del fuoco che non ha superato la prova di recupero. |
| Art. 5 Esame finale
1. Gli allievi vigili del fuoco, al termine dei primi nove mesi di formazione, sostengono un esame teorico-pratico. 2. L'esame teorico-pratico, disciplinato con decreto del direttore centrale per la formazione, e' articolato in un test scritto anche a risposta multipla, e in un percorso operativo di intervento. 3. L'esame finale teorico-pratico si intende superato se l'allievo raggiunge una valutazione sufficiente in entrambe le prove di cui al comma 2. 4. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, e' ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame. 5. L'allievo puo' ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. 6. L'allievo che, fuori dei casi previsti dal comma 4, non si presenti ad una delle prove dell'esame teorico-pratico e' considerato rinunciatario e dimesso dal corso. 7. Il voto complessivo finale del corso di formazione e' costituito dai risultati dell'esame teorico-pratico, nonche' dalla valutazione delle prove di verifica periodiche. |
| Art. 6 Commissioni
1. La commissione per le prove di verifica periodiche e' nominata con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Vice Capo Dipartimento vicario. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di Presidente ed e' composta da un rappresentante della scuola del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da tre componenti esperti, di cui due appartenenti al ruolo dei direttivi e dei dirigenti o al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e uno appartenente al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualificazione di istruttore professionale. 2. La commissione dell'esame finale teorico-pratico e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. La commissione di cui al comma 2 e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a dirigente superiore ed e' composta da un rappresentante della scuola del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da cinque componenti esperti, di cui tre appartenenti al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, uno appartenente alla carriera prefettizia e uno appartenente al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualificazione di istruttore professionale. 4. In relazione al numero dei candidati, le commissioni, unico restando il Presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. 5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili o tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno di equivalente qualifica, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, di uno o piu' componenti e del segretario delle commissioni, i rispettivi supplenti sono indicati nel decreto di nomina della commissione o nominati con successivo provvedimento. |
| Art. 7 Giudizio di idoneita' al servizio di istituto
1. Il giudizio di idoneita' al servizio di istituto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' espresso, per l'allievo vigile del fuoco che abbia superato l'esame teorico-pratico, dal direttore centrale per la formazione, su proposta del direttore della scuola, sulla base delle risultanze delle prove d'esame. 2. Il giudizio di idoneita' al servizio di istituto deve essere motivato ed e' espresso in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 8 Periodo di applicazione pratica
1. L'allievo vigile del fuoco che supera l'esame teorico-pratico e ottiene il giudizio di idoneita' al servizio di istituto e' avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con la qualifica di vigile del fuoco in prova, presso i Comandi provinciali o gli altri Uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi, e' organizzato con il sistema dell'addestramento e svolto per affiancamento guidato e monitorato. 3. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono disciplinate le modalita' di dettaglio inerenti allo svolgimento del periodo di applicazione pratica. 4. Al termine del periodo di applicazione pratica, il vigile del fuoco in prova consegue la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del Comando o dell'Ufficio presso cui e' applicato. La relazione e' costituita da un giudizio sulla condotta complessiva. 5. In caso di valutazione negativa, il vigile del fuoco in prova e' ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, sulla base della motivata proposta del responsabile del Comando o dell'Ufficio presso cui e' applicato, da formularsi con la relazione di cui al comma 4.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 9 Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibile, la normativa vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 agosto 2011
Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 18, foglio n. 43
Note all'art. 9: - Per il riferimento al citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.
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