IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE, n. 2001/60/CE e n. 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 9 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Agrichem B.V., con sede legale in Oosterhout (Olanda), Koopvaardijweg 9, 4906 CV, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato FLUXYR 200 EC contenente la sostanza attiva fluroxypyr; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Universita' degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95; Visto il decreto dell'8 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva fluroxypyr, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 novembre 2010 in attuazione della direttiva n. 2000/10/EC della Commissione del 1° marzo 2000; Visto il decreto del 31 luglio 2007 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva fluroxypyr, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva n. 2007/21/EC della Commissione del 10 aprile 2007; Visto il regolamento (EU) 736/2011 di approvazione della sostanza attiva fluroxypyr fino al 31 dicembre 2021, in accordo con il regolamento (EC) 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che implementa il regolamento (EU) 540/2011; Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Agrichem B.V a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi; Vista la nota dell'Ufficio in data 3 maggio 2011 protocollo n. 14330 con la quale e' stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data sopra citata; Vista la nota pervenuta in data 27 maggio 2011 da cui risulta che 1'Impresa Agrichem B.V. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio per il proseguimento dell'iter di autorizzazione; Ritenuto di autorizzare il prodotto fino al 31 dicembre 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fluroxypyr, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
L'Impresa Agrichem B.V., con sede legale in Oosterhout (Olanda), Koopvaardijweg 9, 4906 CV, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FLUXYR 200 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fluroxypyr. La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del sopra citato regolamento (EU) 736/2011 e di ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Agrichem B.V., P.O.B. Box 495, 4900 AG, Olanda. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14944. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2011
Il direttore generale: Borrello |