IL DIRETTORE GENERALE dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, ed in particolare: l'art. 39-quinquies, il quale stabilisce che con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; l'art. 39-sexies, il quale stabilisce che sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all'art. 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui all'art. 10-bis, comma 2, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta; l'art. 39-septies, in base al quale l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; l'art. 39-octies, il quale stabilisce le aliquote di base e le modalita' di calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati; Visti il decreto direttoriale 3 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2011 e la allegata tabella A di ripartizione dei prezzi di vendita delle sigarette, il decreto direttoriale 19 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002 e le allegate tabelle B di ripartizione dei prezzi di vendita dei sigari e D di ripartizione dei prezzi di vendita del tabacco da fiuto e da mastico, il decreto direttoriale 14 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2011 e la allegata tabella B di ripartizione dei prezzi di vendita dei sigaretti, il decreto direttoriale 25 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005 e la allegata tabella C di ripartizione dei prezzi di vendita degli altri tabacchi da fumo, il decreto direttoriale 29 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e la allegata tabella E di ripartizione di prezzi di vendita del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette; Visto l'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto di cui al primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nella misura del 21 per cento della base imponibile dell'operazione; Considerato che, per effetto dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto dal 20 al 21 per cento, occorre procedere alla rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, la cui rispettiva base imponibile e' costituita dall'accisa, dall'aggio al rivenditore e dalla quota al fornitore;
Decreta:
Art. 1
1. In sostituzione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati indicate in premessa, nelle allegate tabella A - sigarette, tabella B - sigari, tabella C - sigaretti, tabella D - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, tabella E - altri tabacchi da fumo, tabella F - tabacchi da fiuto e da mastico, sono fissate le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico delle rispettive tipologie di tabacchi lavorati. Il presente decreto, che si applica, per effetto dell'art. 1, comma 6, della legge 14 settembre 2011, n. 148 , a decorrere dal 17 settembre 2011, e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2011
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 309 |