Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 26 agosto 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Portela Costa Maria Auxiliadora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Portela Costa Maria Auxiliadora, nata il 23 settembre 1971 a Fortaleza (Brasile) cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che la richiedente sig.ra Portela Costa Maria Auxiliadora e' in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito», conseguito presso l'«Universidade de Fortaleza» il 20 dicembre 1996; Considerato che e' iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil-CEARA» dal 28 maggio 1997; Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Considerato che la sig.ra Portela Costa Maria Auxiliadora e' in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Benevento in data 2 dicembre 2009 con scadenza il 2 dicembre 2011 per lavoro subordinato; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;
Decreta:
Alla sig.ra Portela Costa Maria Auxiliadora, nata il 23 settembre 1971 a Fortaleza (Brasile) cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Advogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia. L'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, fatta salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 26 agosto 2011
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale; c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta; d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
|
|
|