Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 agosto 2011
Riconoscimento, al sig. Badoer Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza di Badoer Luca, nato il 26 gennaio 1984 a Piove di Sacco, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea specialistica in giurisprudenza ottenuto presso l'Universita' Telematica «Guglielmo Marconi» in data 26 ottobre 2009;
Considerato che il l'istante risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 15 luglio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 30 aprile 2010, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados de Murcia» come attestato in data 29 dicembre 2010;
Ritenuto, piu' in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro Stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacita' professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Badoer Luca, nato il 26 gennaio 1984 a Piove di Sacco, cittadino italiano e' riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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