Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. 157
Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;
Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 38 che istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ed in particolare l'articolo 28 che istituisce l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale che assume le funzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare la parte seconda recante procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Visto il parere della Conferenza Unificata, espresso nella riunione del 29 aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 marzo 2011;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, con riferimento a:
a) l'individuazione delle autorita' competenti;
b) gli obblighi dei gestori;
c) i contenuti della comunicazione;
d) la pubblicita' dei dati e la sensibilizzazione del pubblico.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).».
- Il Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo
all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e
dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive
91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 33 del 4
febbraio 2006.
- Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61
(Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285.
- Si riporta il testo dell'art. 38, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O.:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'art. 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999 e successive modificazioni, dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale
per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione «Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)», «Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
e «Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma
dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2010, n. 186,
S.O.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
Note all'art. 1:
- Il Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo
all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e
dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive
91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio e' riportato nelle note
alle premesse.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 166/2006.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato
Regolamento (CE) n. 166/2006:
«Art. 2 (Definizioni). - Ai fini del presente
regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) «pubblico», una o piu' persone fisiche o
giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi
nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi
costituiti da tali persone;
2) «autorita' competente», le autorita' nazionali o
qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati
membri;
3) «impianto», unita' tecnica permanente in cui sono
svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato I e
altre attivita' direttamente associate che hanno un
collegamento tecnico con le attivita' svolte in tale sito e
possono incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
4) «complesso» o «complesso industriale», uno o piu'
impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona
fisica o giuridica;
5) «sito», la sede geografica del complesso;
6) «gestore», la persona fisica o giuridica che
gestisce o controlla un complesso o, se previsto dalla
normativa nazionale, alla quale e' stato delegato un potere
economico determinante per quanto riguarda l'esercizio
tecnico del complesso;
7) «anno di riferimento», l'anno civile per il quale
devono essere raccolti i dati sulle emissioni di sostanze
inquinanti e sui trasferimenti fuori sito;
8) «sostanze», gli elementi chimici e i loro
composti, ad eccezione delle sostanze radioattive;
9) «sostanza inquinante», qualsiasi sostanza o gruppo
di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la
salute umana a causa delle loro proprieta' e della loro
introduzione nell'ambiente;
10) «emissione», qualsiasi introduzione di sostanze
inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attivita'
umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria,
compresi il versamento, l'emissione, lo scarico,
l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o
attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento
finale delle acque reflue;
11) «trasferimento fuori sito», lo spostamento, oltre
i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati
al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti
contenute in acque reflue destinate al trattamento;
12) «fonti diffuse», le numerose fonti disperse o di
dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze
inquinanti al suolo, nell'aria o nell'acqua, il cui impatto
combinato su tali comparti puo' essere significativo e per
le quali non e' pratico raccogliere dati per ciascuna fonte
separata;
13) «rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto definito
nell'art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del
Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti (1);
14) «rifiuto pericoloso», qualsiasi sostanza od
oggetto definito nell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva
91/689/CEE;
15) «acque reflue», le acque reflue urbane,
domestiche e industriali definite nell'art. 2, paragrafi 1,
2 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue
urbane (2), e tutte le acque reflue che, in considerazione
delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono
disciplinate dalla normativa comunitaria;
16) «smaltimento», qualsiasi operazione di cui
all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;
17) «recupero», qualsiasi operazione di cui
all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE.».



 
Art. 3
Autorita' competenti

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale.
2. Le autorita' competenti alla valutazione della qualita' dei dati forniti dai gestori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente decreto, sono:
a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge un'attivita' di cui all'allegato VIII al decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, la o le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione;
b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorita' prevista alla medesima lettera a), salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso e' localizzato che deve essere notificata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorita' di cui al comma 2, lettere a) e b), diverse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmettono all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale un rapporto di valutazione della qualita' dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene alla loro completezza, esattezza e conformita' all'allegato II al presente decreto. Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell'allegato I al presente decreto.
4. Nei casi in cui, l'autorita' competente ai sensi del comma 2 e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, questo si avvale, per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 5, dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. L'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il rapporto di cui al comma 3, entro la data ivi prevista.
5. Ai fini di quanto previsto all'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 166/2006, le autorita' competenti sono, fatto salvo quanto previsto al comma 4, le autorita' di cui al comma 2, lettere a) e b), ciascuna per i complessi di propria competenza.
6. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che invia ogni anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che, previa verifica, l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio di ogni anno.
7. L'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale predispone, inoltre, una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorita' competenti. Tale relazione dovra' essere inviata alle suddette Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato
Regolamento (CE) n. 166/2006:
«Art. 5 (Comunicazione dei dati da parte dei gestori).
- 1. Il gestore di ciascun complesso che intraprende una o
piu' delle attivita' di cui all'allegato I al di sopra
delle soglie di capacita' applicabili specificate
nell'allegato comunica all'autorita' competente, su base
annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti,
precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni,
calcoli o stime:
a) emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di
ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II per un
quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui
all'allegato II;
b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per
oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per
oltre 2 000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di
recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le
operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di
iniezione profonda come menzionato all'art. 6, indicando
con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati
rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in
relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti
pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile
dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito
effettivo di smaltimento o di recupero;
c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue
destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante
indicata nell'allegato II per quantitativi superiori al
valore di soglia di cui all'allegato II, colonna 1 b.
Il gestore di ogni complesso che effettui una o piu'
delle attivita' di cui all'allegato I, al di sopra delle
soglie di capacita' applicabili specificate nell'allegato,
comunica all'autorita' competente le informazioni per
identificare il complesso a norma dell'allegato III, a meno
che le informazioni non siano gia' a disposizione
dell'autorita' competente.
Per le operazioni frutto di misurazioni o di calcoli
occorre precisare il metodo di analisi e/o il metodo di
calcolo utilizzato.
Le emissioni di cui all'allegato II, comunicate a norma
della lettera a) del presente paragrafo, comprendono tutte
le emissioni provenienti da tutte le fonti incluse
nell'allegato I nel sito del complesso.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le
informazioni sulle emissioni e i trasferimenti totali di
tutte le attivita' volontarie, involontarie, abituali e
straordinarie.
Al momento di fornire queste informazioni i gestori
specificano, se possibile, eventuali dati relativi a
emissioni accidentali.
3. Il gestore di ciascun complesso raccoglie con
frequenza adeguata le informazioni necessarie per
determinare le emissioni del complesso e i trasferimenti
fuori sito soggetti agli obblighi di comunicazione di cui
al paragrafo 1.
4. Nell'elaborare la relazione il gestore interessato
utilizza le migliori informazioni disponibili, tra cui ad
esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione,
equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed
altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a
norma dell'art. 9, paragrafo 1, e seguendo metodologie
riconosciute a livello internazionale ogniqualvolta queste
siano disponibili.
5. Il gestore di ciascun complesso interessato mantiene
a disposizione delle autorita' competenti dello Stato
membro, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di
riferimento in questione, la documentazione contenente i
dati dai quali sono state ricavate le informazioni
comunicate. Tale documentazione contiene anche una
descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta
dei dati.».
- Si riporta il testo dell'Allegato VIII al citato
decreto legislativo n. 128 del 2010:
«Allegato VIII alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152/2006. Categorie di attivita' industriali
di cui all'art. 6, comma 12. - 1. Gli impianti o le parti
di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la
sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano
nel titolo III-bis della seconda parte del presente
decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono
in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora
uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate
alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa
localita', si sommano le capacita' di tali attivita'.
1. Attivita' energetiche.
1.1. Impianti di combustione con potenza termica di
combustione di oltre 50 MW.
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metallici compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
primaria o secondaria), compresa la relativa colata
continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli
ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a
20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifica
e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso
con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate
di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi
i prodotti di recupero (affinazione, formatura in
fonderia), con una capacita' di fusione superiore a 4
tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20
tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
o chimici qualora le vasche destinate al trattamento
utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in
forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50
tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e
alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con
capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali
compresi quelli destinati alla produzione di fibre
minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'
di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una
capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di
colata per forno superiore a 300 kg/m3.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione
4 si intende per produzione la produzione su scala
industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze
o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o
insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli,
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati,
eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati,
isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre
sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno,
fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,
bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico,
acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido
solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di
potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di
potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio,
perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti
inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di
silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di
fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio
(fertilizzanti semplici o composti).
4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
di base fitosanitari e di biocidi.
4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o
biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di
base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di
esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti.
Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3
della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del
Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di
rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1,
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti
negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e
R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva
75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente
l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10
tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali
definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del
Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento
atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento
dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21
giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione
dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita'
superiore a 3 tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non
pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della
direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita'
superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al
giorno o con una capacita' totale di oltre 25.000
tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti
inerti.
6. Altre attivita'.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di
lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di
fibre o di tessili la cui capacita' di trattamento supera
le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la
capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno
di prodotto finito.
6.4:
a) macelli aventi una capacita' di produzione di
carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
b) trattamento e trasformazione destinati alla
fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie
prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di
produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al
giorno ovvero materie prime vegetali con una capacita' di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al
giorno (valore medio su base trimestrale);
c) trattamento e trasformazione del latte, con un
quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al
giorno (valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui di animali con una capacita' di
trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o
di suini con piu' di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg),
o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di
materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici,
in particolare per apprettare, stampare, spalmare,
sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire
o impregnare, con una capacita' di consumo di solvente
superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone
duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o
grafitizzazione.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 7 del
citato Regolamento (CE) n. 166/2006:
«2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti
i dati di cui all'art. 5, paragrafi 1 e 2, mediante
trasferimento elettronico secondo il formato di cui
all'allegato III in base al calendario seguente:
a) per il primo anno di riferimento, entro 18 mesi
dalla fine dell'anno di riferimento;
b) per tutti gli anni di riferimento successivi,
entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
Il primo anno di riferimento e' il 2007.».



 
Art. 4
Obblighi dei gestori

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 comunica le informazioni ivi richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e alla autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto. Con la stessa procedura il gestore puo', entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.
2. L'allegato II al presente decreto stabilisce il formato, i contenuti, e la modalita' della comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 5 del citato Regolamento (CE)
n. 166/2006, si veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 5
Pubblicita' dei dati e sensibilizzazione

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati di cui all'articolo 3, comma 6. A tale fine e' istituito il Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti aperto alla consultazione elettronica. Tale registro e' gestito e aggiornato annualmente dall'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale promuovono la sensibilizzazione del pubblico riguardo al Registro europeo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 166/2006 e al Registro nazionale di cui al comma 1 e garantiscono la disponibilita' di assistenza per la consultazione e l'utilizzo delle informazioni in essi contenute.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene stabilito il formato, i contenuti e le modalita' per la loro piu' ampia diffusione tra il pubblico del Registro nazionale di cui al comma 1.



Note all'art. 5:
- Il riferimento al citato decreto legislativo n. 195
del 2005 e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato
Regolamento (CE) n. 166/2006:
«Art. 1 (Oggetto). - Il presente regolamento istituisce
un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti
di sostanze inquinanti a livello comunitario (di seguito
«PRTR europeo»), sotto forma di banca dati elettronica
accessibile al pubblico, e ne stabilisce le regole di
funzionamento onde attuare il protocollo UNECE sui registri
delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti
(di seguito «protocollo») e onde facilitare la
partecipazione del pubblico al processo decisionale in
materia ambientale nonche' contribuire alla prevenzione e
alla riduzione dell'inquinamento ambientale.».



 
Art. 6
Relazione alla Commissione

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 1 del regolamento (CE) n. 166/2006, l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale invia ogni tre anni entro il 31 gennaio, le informazioni di propria competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che predispone e invia alla Commissione europea la relazione prevista dallo stesso articolo.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 16 del
citato Regolamento (CE) n. 166/2006:
«1. In un'unica relazione basata sulle informazioni
relative agli ultimi tre anni di riferimento, da presentare
con frequenza triennale insieme ai dati forniti a norma
dell'art. 7, gli Stati membri informano la Commissione
circa la prassi e i provvedimenti adottati riguardo agli
aspetti seguenti:
a) prescrizioni dell'art. 5;
b) garanzia e valutazione della qualita' a norma
dell'art. 9;
c) accesso alle informazioni a norma dell'art. 10,
paragrafo 2;
d) attivita' di sensibilizzazione a norma dell'art.
15;
e) riservatezza delle informazioni a norma dell'art.
11;
f) sanzioni comminate a norma dell'art. 20 ed
esperienza acquisita nella loro applicazione.».



 
Art. 7
Norme finali

1. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 luglio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 13, foglio n. 294
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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