Gazzetta n. 223 del 24 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 21 settembre 2011 |
Nuove modalita' tecniche per l'utilizzo dell'attrezzo «ferrettara». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006, concernente le modalita' di impiego della "ferrettara"; Visto il Reg. (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997, come successivamente integrato e modificato, relativo alle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ed in particolare l'art. 11-bis, commi 1 e 2, che vietano a qualsiasi nave di tenere a bordo o effettuare attivita' di pesca con una o piu' reti da posta derivanti destinate alla cattura di specie elencate nell'allegato VIII dello stesso regolamento, nonche' vietano lo sbarco delle specie elencate nel suddetto allegato qualora pescate con reti da posta derivanti; Visto il Reg. (CE) n. 809/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007; Visto il regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Visto il Reg. CE n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Ravvisata la necessita' di fissare nuove modalita' tecniche per l'utilizzo dell'attrezzo "ferrettara" al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca; Ritenuto a tal fine necessario garantire ampia tutela alle specie bersaglio di cui all'allegato VIII del Reg. (CE) n. 894/97, adeguando a tal fine la disciplina nazionale inerente l'uso dell'attrezzo "ferrettare"; Sentita la Commissione Consultiva Centrale per pesca marittima e l'acquacoltura che ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dalla data del presente decreto, l'impiego dell'attrezzo ferrettara e' consentito esclusivamente entro le 3 miglia dalla costa. |
| Art. 2
1. Fino al 31 dicembre 2011, la rete dell'attrezzo ferrettara non puo' essere di lunghezza superiore ai 2,5 km e deve avere una maglia non superiore ai 180 mm di apertura. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la rete dell'attrezzo ferrettara non puo' essere di lunghezza superiore a 2,5 km e deve avere una maglia non superiore ai 100 mm di apertura. |
| Art. 3
1. Il decreto ministeriale 24 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006, concernente le modalita' di impiego della "ferrettara" e' abrogato. 2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti. 3. E' vietata, ai sensi della normativa comunitaria vigente, la cattura con l'attrezzo "ferrettara" delle seguenti specie: Tonno bianco: Thunnus alalunga;Tonno rosso: Thunnus thynnus; Tonno obeso: Thunnus obesus; Tonnetto striato: Katsuwonus pelamis; Palamita: Sarda sarda; Tonno pinna gialla: Thunnus albacore; Tonno pinna nera: Thunnus atlanticus; Tonnetti: Euthynnus spp.; Tonno del Sud: Thunnus maccoyii;Tombarelli: Auxis spp.;Pesce castagna: Brama rayi; Aguglie imperiali: Tetrapturus spp.; Makaira spp.; Pesci vela: Istiophorus spp.; Pesce spada: Xiphias gladius; Costardelle: Scomberesox spp.; Cololabis spp.; Corifene: Coryphoena spp.; Squali: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; Lamnidae; Cefalopodi: tutte le specie. Il presente decreto e' immediatamente efficace, ne viene data pubblicita' mediante affissione all'albo di ciascuna Capitaneria di Porto, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2011
Il Ministro: Romano |
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