Gazzetta n. 223 del 24 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 settembre 2011
Decadenza della societa' Punto Scommesse piu' S.r.l. dalla concessione n. 3408 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al D.M. 1° marzo 2006, n. 111.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della Convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Vista la convenzione di concessione n. 3408 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Punto Scommesse Piu' S.r.l. nei locali siti in Terracina (LT);
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l'art. 17, comma 1 della Convenzione di concessione in base al quale l'"AAMS procede alla revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio";
Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), della citata Convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa";
Vista la nota prot. n. 2011/2969/Giochi/SCO del 27 gennaio 2011 con la quale il predetto Concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della propria posizione amministrativa, ad adeguare la garanzia di cui all'art. 13 comma 2;
Vista la nota prot. n. 2011/15986/Giochi/SCO del 2 maggio 2011 con la quale il predetto Concessionario e' stato invitato alla regolarizzazione della propria posizione contabile, nonche' ulteriormente sollecitato alla regolarizzazione della garanzia prestata;
Considerato che con le predette note e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17 a motivo sia della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento che del mancato adeguamento delle garanzie di cui all'art. 13 con l'invito a provvedere, entro 10 giorni, alla regolarizzazione di dette posizioni;
Considerato che il Concessionario in questione, a fronte delle medesime comunicazioni, non ha provveduto all'adeguamento della garanzia ne' ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile;

Dispone
per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:
della Convenzione di concessione n. 3408 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la societa' Punto Scommesse Piu' S.r.l., con sede legale in via Traiano, 13 - Terracina (LT), operante nel comune di Terracina (LT).
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2011

Il direttore: Tagliaferri
 
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