IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente in favore delle Regioni, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana, per l'anno 2009, e' pari al 49,11 per cento e che dall'anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Sanitario Nazionale, un Fondo per l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria; Vista la propria delibera n. 5 del 13 maggio 2010, (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010), concernente la ripartizione della quota di parte corrente 2009 del Fondo sanitario nazionale con la quale, tra l'altro, sono state accantonate le risorse pari a 30.152.000 euro per la corresponsione dell'indennita' di esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario; Vista la nota del Ministero della salute n. 27762 del 16 agosto 2010, con la quale e' stata trasmessa la proposta del Ministro della salute di riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma di 30.152.000 euro vincolata sulle risorse del Fondo sanitario nazionale 2009 per il finanziamento del Fondo per l'esclusivita' del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario; Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010, (Rep. Atti n. 100/CSR);
Delibera:
Le risorse destinate al Fondo per l'esclusivita' del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 30.152.000 euro per l'anno 2009, sono ripartite tra le Regioni, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, come indicato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. Roma, 5 maggio 2011
Il Presidente: Berlusconi Il Segretario: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 171. |