Gazzetta n. 222 del 23 settembre 2011 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINAZIONE 12 settembre 2011 |
Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 1093/2011). |
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IL DIRIGENTE dell'ufficio valutazione e autorizzazione
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'area registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione; Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); Viste le «Linee guida Sunset Clause» pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009; Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009; Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali verificati alla data del 31 marzo 2011, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco di seguito riportato sono in decadenza alla data evidenziata per ognuno di essi; Viste le comunicazioni di alcuni dei titolari delle AIC in decadenza dopo il 31 marzo 2011, con le quali e' stata accettata la decadenza per mancata commercializzazione di taluni medicinali descritti nell'elenco di seguito riportato; Considerato che, entro il termine previsto dalle Linee Guida Sunset Clause, alcune societa' titolari di AIC hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza; Visto il «Pre-avviso di decadenza» del 15 luglio 2011, pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 18 luglio 2011; Viste le controdeduzioni inviate da talune societa' titolari delle AIC dei medicinali oggetto del surriferito «Pre-avviso di decadenza» nei termini richiesti dallo stesso preavviso; Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza; Tenuto conto, altresi', che talune societa' titolari delle AIC dei medicinali oggetto del gia' citato «Pre-avviso di decadenza» non hanno inviato controdeduzioni nei termini richiesti dallo stesso preavviso; Considerato, quindi, che le relative autorizzazioni all'immissione in commercio sono decadute, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Determina:
Art. 1
1. I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 2
1. Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 2011
Il direttore: Marra |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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