Gazzetta n. 222 del 23 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 agosto 2011
Riconoscimento, al sig. Rocchetti Giordano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia Civile

Vista l'istanza di Rocchetti Giordano, nato il 14 luglio 1977 a Civitavecchia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Universita' di Siena in data 14 luglio 2007;
Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia del 3 febbraio 2011;
Preso atto che il richiedente ha presentato certificazione relativa ad esperienza professionale e formazione in Spagna, ed inoltre attestazione del Consiglio dell'Ordine di Civitavecchia relativa alla frequenza alla scuola forense per il triennio 2007/2010 oltre ad attestati vari di partecipazione a convegni;
Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 12 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 27 ottobre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 8 giugno 2010;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;
Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale del richiedente;
Considerato che si e' ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;
Considerato inoltre si e' ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Spagna, tanto piu' che trattasi di diritto spagnolo;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al Sig. Rocchetti Giordano, nato il 14 luglio 1977 a Civitavecchia, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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