Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2011 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 9 settembre 2011
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 17919).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE» e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 120 del menzionato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto, in particolare, il comma 4 del suddetto articolo 120 che alla lettera d-ter) demanda alla Consob il compito di disciplinare, tenuto conto delle caratteristiche degli investitori, «i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione»;
Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 17592 del 14 dicembre 2010, n. 17679 del 1° marzo 2011, n. 17730 del 31 marzo 2011 e n. 17731 del 5 aprile 2011;
Vista, in particolare, la delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 con la quale sono state approvate, tra le altre, le modifiche al suddetto regolamento in tema di disciplina della trasparenza degli assetti proprietari, in attuazione del richiamato decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195;
Considerato che l'ambito di applicazione della vigente disciplina regolamentare relativa alla trasparenza della detenzione di strumenti derivati e' limitato agli strumenti finanziari derivati che prevedono la consegna materiale dei titoli sottostanti;
Ritenuta la necessita' di introdurre nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti nuovi obblighi di trasparenza sulle posizioni in strumenti finanziari derivati con regolamento in contanti, al fine di disporre di una piu' completa rappresentazione delle partecipazioni potenziali detenute nel capitale sociale degli emittenti quotati;
Considerato che l'articolo 3 della direttiva 2004/109/CE consente agli Stati membri di imporre requisiti piu' stringenti in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni;
Ritenuto che la disciplina contenuta nel citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza degli assetti proprietari consente di imporre un ulteriore obbligo di comunicazione relativamente alla detenzione di strumenti finanziari derivati;
Ritenuto opportuno eliminare gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni potenziali in vendita e la soglia iniziale del due per cento per le partecipazioni potenziali in acquisto al fine di limitare l'incremento dei costi derivante dai nuovi obblighi di trasparenza;
Ritenuta, altresi', la necessita' di modificare l'articolo 44-ter, comma 2, lettera d), del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di allineare la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto alla nuova disciplina della trasparenza delle posizioni lunghe in strumenti finanziari derivati, relativamente all'ambito soggettivo di applicabilita' della esenzione prevista per gli intermediari a fini di copertura delle posizioni di un cliente;
Considerato che, alla luce della suddetta delega legislativa e dell'evoluzione del quadro normativo a livello internazionale, la Consob ha pubblicato in data 8 ottobre 2009 un Position Paper in tema di trasparenza proprietaria sulle posizioni in con regolamento in contanti, aventi come sottostante azioni quotate, al fine di acquisire dal mercato opinioni e dati in merito alle possibili ipotesi di lavoro ivi proposte;
Considerate altresi' le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 6 maggio 2011 ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

Art. 1

Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 17592 del 14 dicembre 2010, n. 17679 del 1° marzo 2011, n. 17730 del 31 marzo 2011 e n. 17731 del 5 aprile 2011, e' modificato come segue:
1. Nella Parte II, Titolo II, Capo II, all'articolo 44-ter, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) il superamento della soglia sia determinato da strumenti finanziari derivati detenuti, a fini di copertura delle posizioni di un cliente, da un soggetto abilitato come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del Testo unico, da un'impresa di investimento comunitaria operante in libera prestazione di servizi ovvero da un'entita' equivalente autorizzata da un'Autorita' di vigilanza di uno Stato extracomunitario con cui la Consob abbia accordi di cooperazione.»;
2. Nella Parte III, Titolo III, Capo I, all'articolo 116-terdecies sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) "partecipazioni potenziali": le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati elencati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonche' di ogni altro strumento finanziario o contratto, che, in virtu' di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalita' di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;
d1) "altre posizioni lunghe": le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati elencati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonche' di ogni altro strumento finanziario o contratto diversi da quelli rilevanti per le partecipazioni potenziali, in grado di determinare l'assunzione di un interesse economico positivamente correlato all'andamento del sottostante, ivi incluso il caso della controparte del titolare di una posizione corta;
d2) "posizione corta": una posizione finanziaria in cui il contraente ha un interesse economico negativamente correlato all'andamento del sottostante;
d3) "posizione lunga complessiva": la posizione aggregata detenuta in azioni, partecipazioni potenziali e altre posizioni lunghe;».
3. Nella Parte III, Titolo II, Capo I, Sezione I, sono apportate le seguenti modificazioni:
l'articolo 119 e' sostituito dal seguente:

«Art. 119

(Criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali e la posizione
lunga complessiva)

1. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o societa' controllate, detengono partecipazioni potenziali, comunicano alla societa' partecipata e alla Consob:
a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%;
b) la riduzione della partecipazione potenziale al di sotto delle soglie indicate alla lettera a).
2. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o societa' controllate, detengono una posizione lunga complessiva comunicano alla societa' partecipata e alla Consob:
a) il superamento delle soglie del 10%, 20%, 30% e 50%;
b) la riduzione al di sotto delle soglie indicate alla lettere a).
3. Si applica quanto previsto dagli articoli 117, comma 2, e 118, commi 6, 7 e 8.
4. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali e della posizione lunga complessiva, non e' ammessa la compensazione con le posizioni corte aventi come sottostante le medesime azioni.
5. Le azioni che possono essere acquistate tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del comma 1 solo se l'acquisizione puo' avvenire entro sessanta giorni.
6. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, non rilevano le partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 117.
6-bis. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali e della posizione lunga complessiva, nel caso in cui il numero di azioni sottostanti e' variabile si fa riferimento al quantitativo massimo previsto dallo strumento finanziario.
6-ter. Ai fini del calcolo degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2, le altre posizioni lunghe rilevano solo se superiori alla soglia del 2%.
6-quater. Gli obblighi previsti dal comma 2 non si applicano ove il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie ivi previste e' oggetto di comunicazione ai sensi degli articoli 117 o 119, comma 1, e non si detengono altre posizioni lunghe.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle societa' di gestione e ai soggetti abilitati.»;
all'articolo 119-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 3, alla lettera c), le parole «nell'Allegato 4E» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Allegato 4C»;
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma:
«8-bis. Ai fini degli obblighi di comunicazione della posizione lunga complessiva, non si computano:
a) le altre posizioni lunghe detenute, a fini di copertura delle posizioni di un cliente, da un soggetto abilitato come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del Testo unico, da un'impresa di investimento comunitaria operante in libera prestazione di servizi ovvero da un'entita' equivalente autorizzata da un'Autorita' di vigilanza di uno Stato extracomunitario con cui la Consob abbia accordi di cooperazione;
b) le altre posizioni lunghe acquisite o cedute da un market maker che agisce in quanto tale anche al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, purche':
1) tale soggetto:
rientri tra quelli indicati alla lettera a);
non intervenga nella gestione dell'emittente azioni quotate ne' eserciti alcuna influenza su detto emittente al fine dell'acquisizione di tali posizioni o del sostegno del prezzo delle stesse;
sia in grado di identificare le posizioni lunghe detenute ai fini della attivita' di market making, mediante modalita' che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
2) la posizione lunga complessiva non superi la soglia del 30%;
c) strumenti finanziari connessi a indici finanziari o ad altri strumenti finanziari ad essi assimilabili, a condizione che le azioni dell'emittente ricomprese nell'indice o sottostanti agli strumenti finanziari ivi ricompresi:
1) non rappresentino piu' del 1% del totale delle azioni emesse; e
2) il loro peso nell'indice non sia superiore al 20% del valore complessivo dei titoli ricompresi nell'indice medesimo.»;
all'articolo 119-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole «Il soggetto controllante una o piu' societa' di gestione non e' tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali,» sono aggiunte le seguenti: «o una posizione lunga complessiva,»;
al comma 2:
dopo le parole «Il soggetto controllante uno o piu' soggetti abilitati non e' tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali,» sono aggiunte le seguenti: «o una posizione lunga complessiva,»;
dopo le parole «con le partecipazioni gestite, anche potenziali» sono aggiunte le seguenti: «o una posizione lunga complessiva,»;
al comma 3:
dopo le parole: «Il soggetto controllante e' tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali» sono aggiunte le seguenti: «o una posizione lunga complessiva,»;
dopo le parole: «con le partecipazioni gestite, anche potenziali» sono aggiunte le seguenti: «o una posizione lunga complessiva,»;
all'articolo 121, al comma 1, dopo le parole «La comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali,» sono aggiunte le seguenti: «e della posizione lunga complessiva».
4. Nella Parte, Titolo III, Capo II, Sezione I, agli articoli 127 e 128 sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 127, al comma 3, dopo le parole «su strumenti informatici» le parole «, unitamente al modello previsto dall'Allegato 4C, redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D» sono soppresse;
all'articolo 128, al comma 2, il periodo «Ove necessario, il supporto e' integrato con il modello previsto dalla Allegato 4C contenente l'indicazione dei dati aggiornati e redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D» e' soppresso.
5. L'Allegato 4 recante i modelli per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali e le relative istruzioni per la compilazione e' sostituito con un nuovo Allegato 4 (Allegato n. 1 alla presente delibera).
 
Art. 2

1. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. E' previsto il seguente regime transitorio:
fermo restando quanto disposto dall'articolo 119, comma 6-quater, chiunque detenga, alla data di entrata in vigore della presente delibera, una posizione lunga complessiva rilevante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, e' tenuto ad adempiere agli obblighi di comunicazione ivi previsti entro cinque giorni di negoziazione dalla predetta data;
il Modello 120A e le istruzioni relative alla compilazione dello stesso, contenuti nell'Allegato 4 sostituito dalla presente delibera, sono utilizzati a far data dal 1° dicembre 2011.
Roma, 9 settembre 2011

Il Presidente: Vegas
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone