Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 2 maggio 2011 |
Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010. (Decreto n. 236/2011). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresi' gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto l'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni; Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266; Visto il parere generale n. 11 espresso dal C.U.N. nell'adunanza del 23 marzo 2011 relativo alla predisposizione della tabella di corrispondenza di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'applicazione di quanto previsto all'art. 24, comma 3, lett. b) della stessa legge n. 240 e di quanto disposto all'art. 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni (da ultimo all'art. 29, comma 7 della legge n. 240/2010); Ritenuta l'opportunita' di recepire le indicazione fornite dal C.U.N. col sopracitato parere;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1
1. Al fine di garantire la piena applicazione di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera b), e all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate le corrispondenze di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2
1. Gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nell'allegato. Il parere e' reso dal Ministero, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il C.U.N. e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia. 2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero provvede ad avviare le procedure per la verifica e l'aggiornamento delle corrispondenze di cui alla tabella allegata. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Roma, 2 maggio 2011
Il Ministro: Gelmini
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 145 |
| TABELLE DI CORRISPONDENZA POSIZIONI ACCADEMICHE
Parte di provvedimento in formato grafico
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