Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 2011;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;
b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;
c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Si riporta il testo dell'articolo 54 della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile.):
«Art. 54 (Delega al Governo per la riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili) - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito
della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla
legislazione speciale.
2. La riforma realizza il necessario coordinamento con
le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal
presente articolo sono adottati su proposta del Ministro
della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento,
ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza
dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei
trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto
dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo
e' prorogata di sessanta giorni.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) restano fermi i criteri di competenza, nonche' i
criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti
dalla legislazione vigente;
b) i procedimenti civili di natura contenziosa
autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono
ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti
dal codice di procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di
concentrazione processuale, ovvero di officiosita'
dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal
libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura
civile;
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in
cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della
trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti
al procedimento sommario di cognizione di cui al libro
quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura
civile, come introdotto dall' articolo 51 della presente
legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la
possibilita' di conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito
di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II,
del codice di procedura civile;
c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri
1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione
delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che
attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle
finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi
con le norme contenute nel codice di procedura civile;
d) restano in ogni caso ferme le disposizioni
processuali in materia di procedure concorsuali, di
famiglia e minori, nonche' quelle contenute nel regio
decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300,
nel codice della proprieta' industriale di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206.
5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.
6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad
applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».



 
Art. 2
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate
dal rito del lavoro

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.
2. L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile puo' essere concessa su istanza di ciascuna parte.
3. L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti.
4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 413, 415, 417,
417-bis, 420-bis, 421, 423, 425, 426, 427, 429, 431, 433,
438 e 439 del Codice di procedura civile :
«Art. 413 (Giudice competente). - Le controversie
previste dall'articolo 409 sono in primo grado di
competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio e' il giudice nella cui
circoscrizione e' sorto il rapporto ovvero si trova
l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento
dell'azienda o la cessazione di essa o della sua
dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro sei mesi
dal trasferimento o dalla cessazione.
Competente per territorio per le controversie previste
dal numero 3) dell'articolo 409 e' il giudice nella cui
circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del
rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri
rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3)
dell'articolo 409.
Competente per territorio per le controversie relative
ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni e' il giudice nella cui circoscrizione ha
sede l'ufficio al quale il dipendente e' addetto o era
addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nelle controversie nelle quali e' parte una
Amministrazione dello Stato non si applicano le
disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei
commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.
Sono nulle le clausole derogative della competenza per
territorio.».
«Art. 415 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione
dell'udienza). - Il ricorso e' depositato nella cancelleria
del giudice competente insieme con i documenti in esso
indicati.
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del
ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione, alla
quale le parti sono tenute a comparire personalmente.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di
discussione non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura
dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del
decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella
dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine
non minore di trenta giorni.
Il termine di cui al comma precedente e' elevato a
quaranta giorni e quello di cui al terzo comma e' elevato a
ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista
dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto
comma dell'articolo 413, il ricorso e' notificato
direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi
dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni
statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza
e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle
leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli
uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per
territorio.».
«Art. 417 (Costituzione e difesa personali delle
parti). - In primo grado la parte puo' stare in giudizio
personalmente quando il valore della causa non eccede euro
129,11.
La parte che sta in giudizio personalmente propone la
domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si
costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con
elezione di domicilio nell'ambito del territorio della
Repubblica.
Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al
giudice che ne fa redigere processo verbale.
Il ricorso o il processo verbale con il decreto di
fissazione dell'udienza devono essere notificati al
convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria
entro i termini di cui all'articolo 415.
Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni
ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla
cancelleria.».
«Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
- Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto
comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo
grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio
avvalendosi direttamente di propri dipendenti.
Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai
fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la
disposizione di cui al comma precedente si applica salvo
che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove
vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli
riflessi economici, determini di assumere direttamente la
trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai
competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche'
al Dipartimento della funzione pubblica, anche per
l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la
gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso
l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e
comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti
introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici
dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui
al comma precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie
di gestione, possono utilizzare le strutture
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno,
alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo
comma.».
«Art. 420-bis (Accertamento pregiudiziale
sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti
e accordi collettivi). - Quando per la definizione di una
controversia di cui all'articolo 409 e' necessario
risolvere in via pregiudiziale una questione concernente
l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle
clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il
giudice decide con sentenza tale questione, impartendo
distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o,
comunque, per la prosecuzione della causa fissando una
successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.
La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso
immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni
dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di
inammissibilita' del ricorso, essere depositata presso la
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata
entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle
altre parti; il processo e' sospeso dalla data del
deposito.».
«Art. 421 (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice
indica alle parti in ogni momento le irregolarita' degli
atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando
un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti
quesiti.
Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento
l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti
stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento
decisorio, nonche' la richiesta di informazioni e
osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni
sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione
del comma sesto dell'articolo 420.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di
lavoro, purche' necessario al fine dell'accertamento dei
fatti e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita' l'esame
dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la
comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della
causa, anche di quelle persone che siano incapaci di
testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato
a norma dell'articolo 247.».
«Art. 423 (Ordinanze per il pagamento di somme). - Il
giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio,
dispone con ordinanza il pagamento delle somme non
contestate.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice
puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il
pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga
il diritto accertato e nei limiti della quantita' per cui
ritiene gia' raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono
titolo esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con
la sentenza che decide la causa.».
«Art. 425 (Richiesta di informazioni e osservazioni
alle associazioni sindacali). - Su istanza di parte,
l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta'
di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante,
informazioni e osservazioni orali o scritte.
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese
anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso
ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.
A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del sesto
comma dell'articolo 420.
Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali
il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro,
anche aziendali, da applicare nella causa.».
«Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito
speciale). - Il giudice, quando rileva che una causa
promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti
previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza
di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il
quale le parti dovranno provvedere all'eventuale
integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di
memorie e documenti in cancelleria.
Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli
articoli che precedono.».
«Art. 427 (Passaggio dal rito speciale al rito
ordinario). - Il giudice, quando rileva che una causa
promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda
un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409,
se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che
gli atti siano messi in regola con le disposizioni
tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice
competente, fissando un termine perentorio non superiore a
trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.
In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito
speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme
ordinarie.».
«Art. 429 (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza il
giudice, esaurita la discussione orale e udite le
conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui
definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione. In caso di particolare complessita' della
controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine,
non superiore a sessanta giorni, per il deposito della
sentenza.
Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle
parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci
giorni per il deposito di note difensive, rinviando la
causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al
pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve
determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il
maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la
diminuzione di valore del suo credito, condannando al
pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno
della maturazione del diritto.».
«Art. 431 (Esecutorieta' della sentenza). - Le sentenze
che pronunciano condanna a favore del lavoratore per
crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono
provvisoriamente esecutive.
All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del
dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della
sentenza.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non
impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla
stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.
La sospensione disposta a norma del comma precedente
puo' essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione
provvisoria resta autorizzata fino alla somma di euro
258,23.
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del
datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono
soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non
impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in
parte quando ricorrono gravi motivi.».
«Art. 433 (Giudice d'appello). - L'appello contro le
sentenze pronunciate nei processi relativi alle
controversie previste nell'articolo 409 deve essere
proposto con ricorso davanti alla corte di appello
territorialmente competente in funzione di giudice del
lavoro.
Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della
notificazione della sentenza, l'appello puo' essere
proposto con riserva dei motivi che dovranno essere
presentati nel termine di cui all'articolo 434.».
«Art. 438 (Deposito della sentenza di appello). - Il
deposito della sentenza di appello e' effettuato con
l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo
431.».
«Art. 439 (Cambiamento del rito in appello). - La corte
di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado
non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a
norma degli articoli 426 e 427.».



 
Art. 3
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate
dal rito sommario di cognizione

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile.
2. Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e' competente la corte di appello in primo grado il procedimento e' regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 702-bis e 702-ter
del Codice di procedura civile:
«Art. 702-bis (Forma della domanda. Costituzione delle
parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, la domanda puo' essere proposta
con ricorso al tribunale competente. Il ricorso,
sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le
indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e
l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma
dell'articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il
cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta
senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa
il magistrato cui e' affidata la trattazione del
procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti, assegnando il termine per la
costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre
dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al
decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato
al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata
per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in
cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve
proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti
dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi
di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre
in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A pena
di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che
non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia
deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo
spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto
comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede
a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine
perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del
terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art. 702-ter (Procedimento). - Il giudice, se ritiene
di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle
indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza
non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso
modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono
un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In
tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale
richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone
la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla
prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento
richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al
rigetto delle domande.
L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la
trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del
procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.».



 
Art. 4
Mutamento del rito

1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.
2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 420 del Codice di
procedura civile:
«Art. 420 (Udienza di discussione della causa). -
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il
giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la
conciliazione della lite e formula alle parti una proposta
transattiva. La mancata comparizione personale delle parti,
o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza
giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile
dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se
ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e
conclusioni gia' formulate previa autorizzazione del
giudice.
Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza
gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del
procuratore e' valutata dal giudice ai fini della
decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo
esecutivo.
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la
causa matura per la decisione, o se sorgono questioni
attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre
pregiudiziali la cui decisione puo' definire il giudizio,
il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia
sentenza anche non definitiva dando lettura del
dispositivo.
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia'
proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano
potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti,
disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro
immediata assunzione.
Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza,
non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti,
ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non
superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per
il deposito in cancelleria di note difensive.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a
norma del quinto comma, la controparte puo' dedurre i mezzi
di prova che si rendano necessari in relazione a quelli
ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di
cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente
comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di
prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro
assunzione.
L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella
stessa udienza o, in caso di necessita', in udienza da
tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli
102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova
udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano
notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso
introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto,
osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto
dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve
tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del
provvedimento di fissazione.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci
giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria
memoria a norma dell'articolo 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti
provvede l'ufficio.
Le udienze di mero rinvio sono vietate.».



 
Art. 5
Sospensione dell'efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato

1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.
 
Art. 6
Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che e' determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come
modificato dal presente decreto legislativo.
«Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). -
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni
di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e
contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli
interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e'
regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150;
commi 2 - 7 (abrogati).».
- Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 reca:
«Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare
e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del
Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.».
- La legge 15 dicembre 1990, n. 386 reca: «Nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.».
- Si riporta il testo degli articoli 205 e 208 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada.):
«Art. 205 (Opposizione innanzi all'autorita'
giudiziaria). - 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli
interessati possono proporre opposizione entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o
di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede
all'estero.
2.
3.».
«Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da
funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle
ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato,
sono destinati: a) fermo restando quanto previsto
dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.
144, per il finanziamento delle attivita' connesse
all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo,
definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge
13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai
fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il
Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS),
istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita'
di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per
l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato e per iniziative ed attivita' di promozione della
sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del
totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e
propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura
del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire
l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi
per conseguire il certificato di idoneita' alla conduzione
dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono
versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati
al Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui
all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007,
n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni
trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni
sono effettuate con le modalita' fissate con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono
stabilite le modalita' di trasferimento della percentuale
di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187,
comma 1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da
destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare,
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio,
nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo,
una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui
al comma 2 effettuato nell'anno precedente.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1
e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota,
al potenziamento delle attivita' di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e)
del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della
sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade
di proprieta' dell'ente, all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e
alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei
piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini,
anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da
parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni
ordine e grado, di corsi didattici finalizzati
all'educazione stradale, a misure di assistenza e di
previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed
e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al
comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore
della mobilita' ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1
determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4. Resta
facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la
restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita'
di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del
comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni
stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui
agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle
lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale.».
- Per il testo dell'articolo 415 del codice di
procedura penale, vedasi nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia-Testo A.):
«Art. 10 (Esenzioni). - 1. Non e' soggetto al
contributo unificato il processo gia' esente, secondo
previsione legislativa e senza limiti di competenza o di
valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo
di rettificazione di stato civile, il processo in materia
tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24
marzo 2001, n. 89.
2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo,
anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di
assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque
riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi
di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del
codice di procedura civile.
4.
5.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita
dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto
introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento
del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate
secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente
testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico
della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso
articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato.».



 
Art. 7
Dell'opposizione al verbale di accertamento
di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi' inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 203 e 204-bis del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 203 (Ricorso al prefetto). - 1. Il trasgressore o
gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di
giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre
ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata
con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere
presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere
richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere
presentato direttamente al prefetto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per
la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore
il ricorso, corredato dei documenti allegati dal
ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua
ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui
appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere
gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al
comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto
nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla
prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono
essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche
dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le
risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto
ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo
esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della
sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento.».
«Art. 204-bis (Ricorso in sede giurisdizionale) - 1.
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui
all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti
indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui
e' consentito, possono proporre opposizione davanti
all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e'
regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.».
- Per il testo dell'articolo 415 del Codice di
procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 113 del Codice di
procedura civile:
«Art. 113 (Pronuncia secondo diritto). - Nel
pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme
del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere
di decidere secondo equita'.
Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il
cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle
derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti
conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del
codice civile.».
Per il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 vedasi
nelle note all'articolo 6.



 
Art. 8
Dell'opposizione a sanzione amministrativa
in materia di stupefacenti

1. Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.),
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi).
commi 1 - 8 (omissis).
9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga
le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula
l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento
della notifica all'interessato, puo' essere fatta
opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150. Copia del decreto e' contestualmente inviata al
questore di cui al comma 8.
commi 10 - 14 (omissis).».



 
Art. 9
Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero
di aiuti di Stato

1. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono regolate dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto, in quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di recupero, il giudice, su richiesta di parte, puo' sospendere l'efficacia esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
3. Quando accoglie l'istanza di sospensione per motivi attinenti alla illegittimita' della decisione di recupero, il giudice provvede all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata gia' deferita la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. L'istanza di sospensione non puo' in ogni caso essere accolta per motivi attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
4. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni.
5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte di appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal presidente del tribunale.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione
di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della
Corte di giustizia delle Comunita' europee.) convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di recupero di aiuti
di Stato innanzi agli organi di giustizia civile) - 1. I
giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione
di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall'articolo 9
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
commi 2 - 6 (abrogati).».
- Si riporta il testo degli articoli 263 e 278 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 263 (ex articolo 230 del TCE)
La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un
controllo di legittimita' sugli atti legislativi, sugli
atti del Consiglio, della Commissione e della Banca
centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri,
nonche' sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio
europeo destinati a produrre effetti giuridici nei
confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di
legittimita' sugli atti degli organi o organismi
dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei
confronti di terzi.
A tal fine, la Corte e' competente a pronunciarsi sui
ricorsi per incompetenza, violazione delle forme
sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola
di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per
sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal
Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
La Corte e' competente, alle stesse condizioni, a
pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca
centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono
per salvaguardare le proprie prerogative.
Qualsiasi persona fisica o giuridica puo' proporre‚
alle condizioni previste al primo e secondo comma, un
ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che
la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli
atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non
comportano alcuna misura d'esecuzione.
Gli atti che istituiscono gli organi e organismi
dell'Unione possono prevedere condizioni e modalita'
specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche
o giuridiche contro atti di detti organi o organismi
destinati a produrre effetti giuridici nei loro
confronti.».
«Art. 278 (ex articolo 242 del TCE)
I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione
europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte
puo', quando reputi che le circostanze lo richiedano,
ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto
impugnato.».



 
Art. 10
Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali

1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
6. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo' prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 152 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali. ), come
modificato dal presenta decreto legislativo:
«Art. 4 (Definizioni) - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b) «dato personale», qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c) «dati identificativi», i dati personali che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) «responsabile», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) «interessato», la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato
di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
in uno o piu' siti;
q) «Garante», l'autorita' di cui all'articolo 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un
abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un
servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente
la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere
segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari,
le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito
e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori
e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di
comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o
della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica che indica la
posizione geografica dell'apparecchiatura terminale
dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi,
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete
pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi',
per:
a) «misure minime», il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo
di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti
nell'articolo 31;
b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
trattamento;
c) «autenticazione informatica», l'insieme degli
strumenti elettronici e delle procedure per la verifica
anche indiretta dell'identita';
d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
l'autenticazione informatica;
e) «parola chiave», componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa puo' accedere,
nonche' i trattamenti ad essa consentiti;
g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli
strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
e alle modalita' di trattamento degli stessi, in funzione
del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «scopi storici», le finalita' di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) «scopi statistici», le finalita' di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
mezzo di sistemi informativi statistici;
c) «scopi scientifici», le finalita' di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle
conoscenze scientifiche in uno specifico settore.».
«Art. 152 (Autorita' giudiziaria ordinaria). - 1. Tutte
le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione
delle disposizioni del presente codice, comprese quelle
inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di
protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,
nonche' le controversie previste dall'articolo 10, comma 5,
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, sono attribuite all'autorita' giudiziaria
ordinaria.
1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono
disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.;
commi 2- 14 (abrogati).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato E), (Legge sul contenzioso
amministrativo):
«Art. 4. - Quando la contestazione cade sopra un
diritto che si pretende leso da un atto dell'autorita'
amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere
degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto
dedotto in giudizio.
L'atto amministrativo non potra' essere revocato o
modificato se non sovra ricorso alle competenti autorita'
amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei
Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.».



 
Art. 11
Delle controversie agrarie

1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.
3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 e' tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione.
5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.
6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente.
8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita', il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosita'.
9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.
10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.
11. Il rilascio del fondo puo' avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale e' stata emessa la sentenza che lo dispone.



Note all'art. 11:
- La legge 2 marzo 1963, n. 320 reca: «Disciplina delle
controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.».
- Per il testo dell'articolo 429 del codice di
procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 373 del Codice di
procedura civile:
«Art. 373 (Sospensione dell'esecuzione). - Il ricorso
per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata puo', su istanza di parte e qualora
dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno,
disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia
sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al
tribunale in composizione monocratica o al presidente del
collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina
la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o
al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del
decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte,
ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio
senza ministero di difensore o non si sia costituita nel
giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso
decreto, in caso di eccezionale urgenza puo' essere
disposta provvisoriamente l'immediata sospensione
dell'esecuzione.».



 
Art. 12
Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia
di registro dei protesti

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 12
febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei
protesti cambiari), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 4. - 1. Il debitore che, entro il termine di
dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento
della cambiale o del vaglia cambiario protestati,
unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle
spese per il protesto, per il precetto e per il processo
esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la
cancellazione del proprio nome dal registro informatico di
cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al
pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne
l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine
l'interessato presenta al presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio la relativa formale istanza, compilata
secondo il modello allegato alla presente legge, corredata
del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della
dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonche' della
quietanza relativa al versamento del diritto di cui al
comma 5.
2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 puo'
essere presentata da chiunque dimostri di aver subito
levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od
erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati
della levata del protesto o dalle aziende di credito,
quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente
alla levata del protesto.
3. Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti
provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni
dalla data di presentazione della stessa. Sulla base
dell'accertamento della regolarita' dell'adempimento o
della sussistenza della illegittimita' o dell'errore del
protesto, il responsabile dirigente dell'ufficio protesti
accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la
cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale
responsabilita' l'esecuzione del provvedimento, da
effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello
stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro
dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti
gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta
la reiezione dell'istanza.
4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata
decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente
dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3,
l'interessato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1
e' dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a L.
15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.».



 
Art. 13

Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del
debitore protestato

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono soggette al rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e' pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 7
marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia
adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e'
stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha
diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
la riabilitazione.
2. La riabilitazione e' accordata con decreto del
presidente del tribunale su istanza dell'interessato
corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore
puo' proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata
dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel
Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai sensi
del comma 3 da chiunque vi abbia interesse.
5. (abrogato).
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si
considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto
di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi
al protesto anche dal registro informatico di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e'
disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti
competente per territorio non oltre il termine di venti
giorni dalla data di presentazione della relativa istanza,
corredata del provvedimento di riabilitazione.».



 
Art. 14
Delle controversie in materia di liquidazione
degli onorari e dei diritti di avvocato

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 13
giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore
per prestazioni giudiziali in materia civile), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 28. - Per la liquidazione delle spese, degli
onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente
l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione
della procura, se non intende seguire il procedimento di
cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura
civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
- Si riporta il testo dell'articolo 645 del Codice di
procedura civile:
«Art. 645 (Opposizione). - L'opposizione si propone
davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il
giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione
notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo
638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve
notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinche'
ne prenda nota sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge
secondo le norme del procedimento ordinario davanti al
giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a
meta'.».



 
Art. 15
Dell'opposizione a decreto di pagamento
di spese di giustizia

1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e' competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 170 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 170 (Opposizione al decreto di pagamento). - 1.
Avverso il decreto di pagamento emesso a favore
dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese
private cui e' affidato l'incarico di demolizione e
riduzione in pristino, il beneficiario e le parti
processuali, compreso il pubblico ministero, possono
proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata
dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
commi 2 - 3 (abrogati).».



 
Art. 16
Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto
di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2. E' competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 8 (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del
diritto di soggiorno). - 1. Avverso il provvedimento di
rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e'
ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie previste dal presente articolo sono
disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.».



 
Art. 17
Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonche' per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente.
5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal territorio italiano non puo' avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del citato
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30:
«Art. 20 (Limitazioni al diritto di ingresso e di
soggiorno). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il
diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o
dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza,
puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per:
motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di
pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando
la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie
di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi
di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o
attivita' terroristiche, anche internazionali. Ai fini
dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene
conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice
italiano per uno o piu' delitti riconducibili a quelli
indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono
quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti
che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e
sufficientemente grave ai diritti fondamentali della
persona ovvero all'incolumita' pubblica. Ai fini
dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando
ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del
presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da
un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non
colposi, consumati o tentati, contro la vita o
l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali condanne
per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie
indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna
delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di
cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione
o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita'
straniere.
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel
rispetto del principio di proporzionalita' e non possono
essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da
ragioni estranee ai comportamenti individuali
dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non
giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.
5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si
tiene conto della durata del soggiorno in Italia
dell'interessato, della sua eta', della sua situazione
familiare e economica, del suo stato di salute, della sua
integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di
cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal
territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per
altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza.
7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno
soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci
anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo
per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia
necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto
previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare
limitazioni alla liberta' di circolazione nel territorio
nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico
individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita',
nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose,
sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione che
si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che
insorgono successivamente all'ingresso nel territorio
nazionale non possono giustificare l'allontanamento.
9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di
allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza
dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Negli
altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati
dal prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario.
10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati,
salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello
Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari,
sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui
comprensibile o, se cio' non e' possibile per
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del
provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue
francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la
preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e'
notificato all'interessato e riporta le modalita' di
impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica
il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale
che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere
ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la
durata del divieto di reingresso che non puo' essere
superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i
motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri
casi.
11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di
cui al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore
qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza
dell'allontanamento perche' l'ulteriore permanenza sul
territorio e' incompatibile con la civile e sicura
convivenza. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il
termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata
del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal
territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del
provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.
13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso
dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa
almeno la meta' della durata del divieto, e in ogni caso
decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli
argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo
mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla
domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con
atto motivato l'autorita' che ha emanato il provvedimento
di allontanamento. Durante l'esame della domanda
l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio
nazionale.
14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
che rientra nel territorio nazionale in violazione del
divieto di reingresso, e' punito con la reclusione fino a
due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di
sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre
ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della
reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con
divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un
periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e'
immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza
non e' definitiva.
15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino
a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale
in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai
sensi del comma 14, secondo periodo.
16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con
rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il
giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e'
sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento
immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme
del comma 11.
17. I provvedimenti di allontanamento di cui al
presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle
segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o
di dimora del destinatario del provvedimento.
Art. 21 (Allontanamento per cessazione delle condizioni
che determinano il diritto di soggiorno). - 1. Il
provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari,
qualunque sia la loro cittadinanza, puo' altresi' essere
adottato quando vengono a mancare le condizioni che
determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai
sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto
dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso da parte di un
cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di
assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di
allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal
prefetto, territorialmente competente secondo la residenza
o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata
del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto
motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e'
adottato tenendo conto della durata del soggiorno
dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della
sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con
il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalita'
di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il
territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un
mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma
10.
3. Unitamente al provvedimento di allontanamento e'
consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di
adempimento dell'allontanamento, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del
Ministro degli affari esteri, da presentare presso un
consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di
cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso
sul territorio nazionale.
4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che
non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di
cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio
dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto
alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il
prefetto puo' adottare un provvedimento di allontanamento
coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi
dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.».



 
Art. 18

Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati
che non sono membri dell'Unione europea

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.
6. L'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo' costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
9. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.



Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca:
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale):
«Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio).
- 1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna
almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti
negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio.
1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
97 del codice, e' necessario il conseguimento di
attestazione di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di
appartenenza al termine della frequenza di corsi di
aggiornamento professionale organizzati dagli ordini
medesimi o, ove costituita, dalla camera penale
territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I
difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a
prescindere dal requisito di cui al periodo precedente,
dimostrando di aver esercitato la professione in sede
penale per almeno due anni, mediante la produzione di
idonea documentazione.
2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun
capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito
ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee
telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori
d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della
polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema
informatizzato se il procedimento concerne materie che
riguardano competenze specifiche.
3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente
gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine
forense esistente nel distretto di corte d'appello.
4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve
garantire:
a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un
criterio di rotazione automatico tra gli iscritti
nell'elenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di
nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti
innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti tra
di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere
l'effettivita' della difesa;
c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli
indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso
un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la
reperibilita' di un numero di difensori d'ufficio
corrispondente alle esigenze.
5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la
polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone
il nominativo all'ufficio di cui al comma 2.
6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un
componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri
per l'individuazione e la designazione del difensore
d'ufficio.
7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al
comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'.
8.
9.».



 
Art. 19
Delle controversie in materia di riconoscimento
della protezione internazionale

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e' competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento di cui e' stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e' competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della meta'.
4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria, ovvero
c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto legislativo.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo' depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice puo' procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ed e' comunicata alle parti a cura della cancelleria.
10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 22, 35 e
36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato),
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 20 (Casi di accoglienza). - 1. Il richiedente non
puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua
domanda.
2. Il richiedente e' ospitato in un centro di
accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:
a) quando e' necessario verificare o determinare la
sua nazionalita' o identita', ove lo stesso non sia in
possesso dei documenti di viaggio o di identita', ovvero al
suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato
documenti risultati falsi o contraffatti;
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato
fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di
frontiera o subito dopo;
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato
fermato in condizioni di soggiorno irregolare;
d).
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il
richiedente e' ospitato nel centro per il tempo
strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in
ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni.
Negli altri casi il richiedente e' ospitato nel centro per
il tempo strettamente necessario all'esame della domanda
innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per
un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo
scadere del periodo di accoglienza al richiedente e'
rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre
mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.
4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio
delle garanzie inerenti alla sua domanda, ne' sulla sfera
della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle
regole di convivenza previste nel regolamento di cui al
comma 5, che garantiscono comunque la facolta' di uscire
dal centro nelle ore diurne. Il richiedente puo' chiedere
al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal
centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello
di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi
attinenti all'esame della domanda, fatta salva la
compatibilita' con i tempi della procedura per l'esame
della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta
di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e
comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma
4.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono
fissate, le caratteristiche e le modalita' di gestione,
anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di
accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al
richiedente una ospitalita' che garantisca la dignita'
della persona e l'unita' del nucleo familiare. Il
regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal
Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle
strutture e' comunque consentito ai rappresentanti
dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di
tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
Art. 21 (Casi di trattenimento). - 1. E' disposto il
trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del
richiedente:
a) che si trova nelle condizioni previste
dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
b) che e' stato condannato in Italia per uno dei
delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli
stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati,
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite;
c) che e' destinatario di un provvedimento di
espulsione o di respingimento.
2. Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal
questore con le modalita' di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando e' gia'
in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale
in composizione monocratica la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire
l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.
3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione
e' comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli
avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore autorizzati dal
Ministero dell'interno.
Art. 22 (Residenza nei casi di accoglienza e di
trattenimento). - 1. L'accoglienza dei richiedenti di cui
all'articolo 20, comma 2, e' subordinata all'effettiva
permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro
centro che puo' essere disposto, per motivate ragioni,
dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha
sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo
dei centri di cui agli articoli 20 e 21 e' comunicato dal
questore alla Commissione territoriale e costituisce il
luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e
delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di
esame della domanda di protezione internazionale. Al
termine del periodo di accoglienza nei centri di cui
all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui
all'articolo 21, e' fatto obbligo al richiedente di
comunicare alla questura e alla competente Commissione
territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 11.
2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza
giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza
e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base
della documentazione in suo possesso.».
«Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso la decisione
della Commissione territoriale e la decisione della
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello
status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria e' ammesso ricorso dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso
anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato
ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate
dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
commi 3- 14 abrogati.».
«Art. 36 (Accoglienza del ricorrente). - 1. Al
richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi
dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri
di cui all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime
strutture con le modalita' stabilite dal decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui
all'articolo 21 che ha ottenuto la sospensione del
provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35, comma
8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con le
modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 140.".
- Per il testo dell'articolo 417-bis del codice di
procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2.



 
Art. 20
Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche'
agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia
di diritto all'unita' familiare

1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza.
3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 30 del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari).
commi 1 - 5 (omissis).
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita'
amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare,
l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita'
giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata
dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.».



 
Art. 21

Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario
obbligatorio

1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, secondo comma, della medesima legge.
4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo' essere presentato a mezzo del servizio postale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo' sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione il presidente provvede entro dieci giorni.
6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre l'assunzione di prove d'ufficio.
7. Il procedimento e' esente dal contributo unificato e la decisione non e' soggetta a registrazione.



Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 13
maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori.), come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 5 (Tutela giurisdizionale). - Chi e' sottoposto a
trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia
interesse, puo' proporre ricorso contro il provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.
Il sindaco puo' proporre analogo ricorso avverso la
mancata convalida del provvedimento che dispone il
trattamento sanitario obbligatorio.
Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 21 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
commi 4 - 8 (abrogati).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge 13 maggio 1978, n. 180:
«Art. 3 (Procedimento relativo agli accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera per malattia mentale). - Il provvedimento di
cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di
cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di
cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere
notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo
comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione
rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore,
assunte le informazioni e disposti gli eventuali
accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o
non convalidare il provvedimento e ne da' comunicazione al
sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente
articolo e' disposto dal sindaco di un comune diverso da
quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione
al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di
cui al primo comma del presente articolo e' adottato nei
confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data
comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato
competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio
debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di
ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del
servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 e' tenuto a
formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco
che ha disposto il ricovero, il quale ne da' comunicazione
al giudice tutelare, con le modalita' e per gli adempimenti
di cui al primo e secondo comma del presente articolo,
indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento
stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente e' tenuto a
comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del
ricoverato che in continuita' di degenza, la cessazione
delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento
sanitario; comunica altresi' la eventuale sopravvenuta
impossibilita' a proseguire il trattamento stesso. Il
sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
del sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessita' il giudice tutelare
adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per
conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
L'omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto
e quinto comma del presente articolo determina la
cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura,
salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piu'
grave, il reato di omissione di atti di ufficio.».



 
Art. 22
Delle azioni popolari e delle controversie in materia di
eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni
comunali, provinciali e regionali

1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui e' compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e' necessaria. Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio e' immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perche' entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.
7. Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale puo' essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonche' dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilita'.
8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal tribunale e' sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine di cui all'articolo 702-quater decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo dell'ente.
10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della meta'.
12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio e' immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione e' data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.



Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali.), come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 82. - Le deliberazioni adottate in materia di
eleggibilita' dal Consiglio comunale possono essere
impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da
chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria.
La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla
Giunta provinciale amministrativa o da altro competente
organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al
sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro
ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario
comunale che ne e' il responsabile. La impugnativa delle
deliberazioni adottate dal Consiglio comunale puo' essere
promossa anche dal prefetto.
Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 23
dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul
contenzioso elettorale amministrativo.), come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 7. - L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n.
328 , e' abrogato.
Le norme contenute nei precedenti articoli e
nell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si
applicano altresi' per i Consigli provinciali, per quanto
riguarda la materia relativa all'ineleggibilita', alla
decadenza, all'incompatibilita' dei consiglieri
provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite
a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne
elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino
elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni
provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al
Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio
provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono
devolute al presidente della Giunta provinciale.
Le azioni popolari e le impugnative consentite dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, a qualsiasi elettore del Comune per quanto
concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi
cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le
elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali
norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al
Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si
intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.
Alle controversie previste dal presente comma si applica
l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
Per tutte le questioni e le controversie deferite alla
magistratura ordinaria e' competente, in prima istanza, il
Tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' compreso
il capoluogo della Provincia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 17
febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale.), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 19 (Ricorsi).
comma (abrogato).
Le azioni popolari e le impugnative previste per
qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al
Prefetto del capoluogo di Regione, in qualita' di
rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema
delle autonomie. Alle controversie previste dal presente
comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n.150.
comma (abrogato).
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei
consiglieri regionali, successive all'emanazione del
decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle
disposizioni dettate dal codice del processo
amministrativo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 70 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 70 (Azione popolare). - 1. La decadenza dalla
carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale puo' essere
promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore
del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti
al tribunale civile.
2. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150..
4. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 702-quater del
Codice di procedura civile:
«Art. 702-quater (Appello). - L'ordinanza emessa ai
sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli
effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non
e' appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi
documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini
della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver
potuto proporli nel corso del procedimento sommario per
causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio
puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei
componenti del collegio.».



 
Art. 23

Delle azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle
elezioni per il Parlamento europeo

1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
5. L'ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione, e' immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.
6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'. La sentenza e' immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.



Note all'art. 23:
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 44 della
legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia.), come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 24. I nominativi dei candidati eletti sono
portati a conoscenza del pubblico, a cura dell'Ufficio
elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.»
«Art. 44. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni
di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla
presente legge in relazione alla carica di membro del
Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica
l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino
elettore.
commi 3 - 6 (abrogati).».



 
Art. 24

Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale
circondariale in tema di elettorato attivo

1. Le controversie previste dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando il ricorrente e' lo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il ricorso e' proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
4. Il ricorso e' notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta' fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio e' comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.



Note all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 11, 30 e 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali.), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 11. - 1. Gli elettori residenti all'estero
possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti
nelle liste elettorali del comune di nascita.
2. La domanda, diretta al sindaco del comune di
nascita, deve essere inoltrata per il tramite della
competente autorita' consolare e deve contenere
l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE) l'elettore e' iscritto.
3. Il sindaco, per il tramite della autorita'
consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla
domanda presentata.
4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati
dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali
ratificati alla data di entrata in vigore della presente
legge, non fanno piu' parte del territorio dello Stato,
possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi
1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di
uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui al
comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o
certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso
della cittadinanza italiana.
5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4
produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.
6. Della condizione di cittadino residente all'estero
e' fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e
nelle liste sezionali.».
«Art. 30. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e
legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19). - Entro il 10 giugno
e il 10 dicembre, la Commissione elettorale mandamentale
deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed
alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle
liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei
medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al
Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario
comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente
della Commissione.
Nei dieci giorni successivi l'Ufficiale elettorale
apporta, in conformita' degli elenchi approvati, le
conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i
nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando
i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.
Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale
che, firmato dall'Ufficio elettorale e' immediatamente
trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente per territorio ed al
presidente della Commissione elettorale mandamentale. Nel
caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione
elettorale comunale il predetto verbale e' firmato dal
presidente della Commissione e dal segretario.
Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le
decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a
cura del sindaco, notificate, con le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 19, ai cittadini cancellati
dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non
sia stata accolta.
Le liste rettificate, insieme con gli elenchi
approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria
comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31
dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne
visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco da' pubblico
avviso.
Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei
confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione
elettorale mandamentale nelle liste elettorali.».
«Art. 42. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e
legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5°).
Contro le decisioni della Commissione elettorale
circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi
cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente possono proporre impugnativa davanti
all'autorita' giudiziaria ordinaria.
Analoga azione puo' essere promossa per falsa o erronea
rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma
dell'art. 30, secondo comma.
Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.».



 
Art. 25
Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita
diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche

1. Le controversie previste dall'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione.



Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2006, n. 281 (Disposizioni urgenti
per il riordino della normativa in tema di intercettazioni
telefoniche.), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 4. - 1. A titolo di riparazione puo' essere
richiesta all'autore della pubblicazione degli atti o dei
documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di
procedura penale, al direttore responsabile e all'editore,
in solido fra loro, una somma di denaro determinata in
ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata,
ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entita' del
bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo
radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso,
l'entita' della riparazione non puo' essere inferiore a
10.000 euro.
2. L'azione puo' essere proposta da parte di coloro a
cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si
prescrive nel termine di cinque anni dalla data della
pubblicazione. Agli effetti della prova della
corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con
quelli di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di
procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello
stesso articolo. Si applica l'articolo 25 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. L'azione e' esercitata senza pregiudizio di quanto
il Garante per la protezione dei dati personali possa
disporre ove accerti o inibisca l'illecita diffusione di
dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di
diritti da parte dell'interessato.
4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al
comma 1 anche l'azione per il risarcimento del danno, il
giudice tiene conto, in sede di determinazione e
liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi
del comma 1.».



 
Art. 26
Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari
a carico dei notai

1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata la sede della Commissione piu' vicina. Al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura cautelare va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento cautelare e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.
6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.



Note all'art. 26:
- Si riporta il testo degli articoli 158, 158-septies e
158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento
del notariato e degli archivi notarili.), come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 158. - 1. Le decisioni della Commissione possono
essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti
intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in
ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per
l'esercizio dell'azione disciplinare.
2. Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
3. Le decisioni della Commissione diventano esecutive,
se non e' proposto reclamo nei termini previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.».
«Art. 158-septies.- 1. Le misure cautelari sono
adottate dalla Commissione, se sono richieste prima
dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso,
fino a quando la decisione della Commissione non e'
divenuta definitiva.
2. Se il procedimento pende dinanzi alla Corte
d'appello od alla Corte di cassazione, per l'adozione di
tali misure e' competente la Corte d'appello.
3. Le misure cautelari possono essere disposte anche
nei casi di sospensione del procedimento disciplinare, ai
sensi dell'articolo 158-sexies, commi 2 e 4.».
«Art. 158-novies. - 1. I provvedimenti cautelari
pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono
reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
- Si riporta il testo dell'articolo 360 del Codice di
procedura civile:
«Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico
grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza,
quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di
lavoro;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per
cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le
parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale
caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del
primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per
cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte
senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il
ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere
proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia
impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il
giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si
applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla
sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per
cassazione per violazione di legge.».



 
Art. 27
Dell'impugnazione delle deliberazioni
del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio e' integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.
4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.



Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 63 della legge 2
febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di
giornalista.), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 63 (Azione giudiziaria). - Le deliberazioni
indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate
dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.
Le controversie previste dal presente articolo sono
disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
comma (abrogato).
Possono proporre il reclamo all'Autorita' giudiziaria
sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il
procuratore generale competenti per territorio.».



 
Art. 28
Delle controversie in materia di discriminazione

1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza e' data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.



Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione).
(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42)
1. Quando il comportamento di un privato o della
pubblica amministrazione produce una discriminazione per
motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di
provenienza geografica o religiosi, e' possibile ricorrere
all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
degli effetti della discriminazione.
2. Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
Commi 3 - 7 (abrogati).
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti,
diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal
giudice nelle controversie previste dal presente articolo
e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del
codice penale.
9. (abrogato).
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto
o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili in modo
immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle
rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da
imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di
forniture, e' immediatamente comunicato dal Pretore,
secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici
che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse
le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto.
Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei
casi piu' gravi, dispongono l'esclusione del responsabile
per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi
appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con
i comuni, con le associazioni di immigrati e del
volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme
del presente articolo e dello studio del fenomeno,
predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle
discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica.), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti). - 1. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui
all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n.150. In caso di
accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come
definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica,
altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento
della sussistenza di una delle discriminazioni di cui
all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure
di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo'
promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile o,
nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le
associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
commi 3 - 6 (abrogati).
7. Resta salva la giurisdizione del giudice
amministrativo per il personale di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti). - 1.
All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n.
300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «,
di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale o
sulle convinzioni personali».
2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti
di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di
accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come
definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica,
altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento
della sussistenza di una delle discriminazioni di cui
all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure
di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo'
promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile o,
nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le
rappresentanze locali di cui all'articolo 5.
commi 4 - 7 (abrogati).
8. Resta salva la giurisdizione del giudice
amministrativo per il personale di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 1°
marzo 2006, n.67 (Misure per la tutela giudiziaria delle
persone con disabilita' vittime di discriminazioni):
«Art. 3 (Tutela giurisdizionale). - 1. I giudizi civili
avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2
sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
commi 2 - 4 (abrogati).
- Si riporta il testo dell'articolo 55-quinquies del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 55-quinquies (Procedimento per la tutela contro
le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni
e servizi e loro fornitura). - 1. In caso di violazione dei
divieti di cui all'articolo 55-ter, e' possibile ricorrere
all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
degli effetti della discriminazione.
2. Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
commi 3 - 7 (abrogati).
8. In caso di accertata violazione del divieto di cui
all'articolo 55-ter, da parte di soggetti pubblici o
privati ai quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di
forniture, il giudice da' immediata comunicazione alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano
disposto la concessione dei benefici, incluse le
agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali
amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi piu'
gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due
anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
9. Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.».



 
Art. 29

Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle
espropriazioni per pubblica utilita'

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Il ricorso e' notificato all'autorita' espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se attore e' il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennita'.



Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto
legislativo 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita'.- Testo A), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 54 (Opposizioni alla stima). - 1. Decorsi trenta
giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma
2, il proprietario espropriato, il promotore
dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo'
impugnare innanzi all'autorita' giudiziaria gli atti dei
procedimenti di nomina dei periti e di determinazione
dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la
liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere
la determinazione giudiziale dell'indennita'. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
commi 2 - 4 (abrogati).
5. Trascorso il termine per la proposizione
dell'opposizione alla stima, l'indennita' e' fissata
definitivamente nella somma risultante dalla perizia.».



 
Art. 30
Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione
del riconoscimento

1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2. E' competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.



Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 67 della legge 31
maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 67 (Attuazione di sentenze e provvedimenti
stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del
riconoscimento). - 1. In caso di mancata ottemperanza o di
contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o
del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione,
ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione
forzata, chiunque vi abbia interesse puo' chiedere
all'autorita' giudiziaria ordinaria l'accertamento dei
requisiti del riconoscimento.
1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono
disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero
di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento
che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono
titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un
processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata
al giudizio.».



 
Art. 31
Delle controversie in materia di rettificazione
di attribuzione di sesso

1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3. L'atto di citazione e' notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento e' regolato dai commi 1, 2 e 3.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove e' stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.



Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di
attribuzione di sesso), come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 1. - La rettificazione si fa in forza di sentenza
del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una
persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di
nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi
caratteri sessuali.
Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate
dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n.150.».
- La legge 1° dicembre 1970, n. 898, reca: «Disciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio.».



 
Art. 32
Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici

1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.



Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del R.D. 14
aprile 1910 n. 639 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 3. (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).
Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si puo'
proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria
ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».



 
Art. 33
Delle controversie in materia di liquidazione
degli usi civici

1. L'appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' regolato dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari regionali delle restanti regioni.
3. L'appello e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. L'appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie puo' essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente all'impugnazione di questa.
5. L'atto di citazione e' notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti gli atti istruttori compiuti nella causa.
7. La sentenza che definisce il giudizio e' comunicata, a cura della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 16
giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22
maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi
civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che
modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del
R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini
assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751)
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 32. Contro le decisioni dei commissari delle
questioni concernenti l'esistenza, la natura e la
estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la
rivendicazione delle terre e' ammesso reclamo dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie
previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo
33 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
commi 2 - 5 (abrogati).».



 
Art. 34
Modificazioni e abrogazioni

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;
c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.
2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Contro il decreto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
4. All'articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».
6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 204-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 204-bis.
(Ricorso in sede giurisdizionale).

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente:

«Art. 205.
(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.".
7. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».
8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.
9. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonche' le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.
10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sono abrogati.
11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' abrogato.
12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono abrogati.
13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, e' abrogato.
14. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
15. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) al comma 4 la parola: «reclamabile» e' sostituita dalla seguente: «opponibile»;
c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione» sono abrogate;
d) il comma 5 e' abrogato.
16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «28. Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Ricorsi avverso il mancato riconoscimento
del diritto di soggiorno)

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;
b) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
d) all'articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;
e) all'articolo 22, il comma 5 e' abrogato.
19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.»;
b) all'articolo 13, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) l'articolo 13-bis e' abrogato;
d) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».
20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria e' ammesso ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.
21. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
22. All'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chi e' sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, puo' proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.»;
b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3,» sono abrogate;
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 21 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati.
23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione.» sono abrogate;
c) all'articolo 82, il terzo comma e' sostituito dal seguente: « Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati;
e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.
24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il primo comma e' abrogato;
b) all'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 7, il quarto comma e' abrogato.
25. All'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, il primo comma e' abrogato;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualita' di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;
c) il terzo comma e' abrogato.
26. All'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150."»;
c) il comma 4 e' abrogato.
27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge.» sono abrogate;
c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati;
d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.
28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 42, il terzo comma, e' sostituito dal seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:

«Art. 44.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)

Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa»;
d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.
29. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, il comma 2, ultimo periodo, e' sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 158, comma 1, le parole: « , con reclamo alla corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito» sono abrogate;
b) all'articolo 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;
e) l'articolo 158-novies e' sostituito dal seguente: «158-novies. 1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
f) all'articolo 158-decies, il comma 3 e' abrogato.
31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 63, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 63, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 63, il terzo comma e' abrogato;
d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.
32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 44, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.»;
d) all'articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;
e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.
33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.
34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.
35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.
36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55-quinquies, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 55-ter, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all'articolo 55-quinquies, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 55-quinquies, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e' punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.»;
d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;
e) l'articolo 55-sexies e' abrogato.
37. All'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo' impugnare innanzi all'autorita' giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.
38. All'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorita' giudiziaria ordinaria»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;
b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposta»;
c) gli articoli 2 e 3 e l'articolo 6, secondo comma, sono abrogati.
40. L'articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e' sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si puo' proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».
41. All'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite dalle seguenti: «reclamo dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.
42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli dal 2 all'8.



Note all'art. 34:
- Per il testo dell'articolo 22 della citata legge 24
novembre 1981, n. 689, vedasi nelle note all'articolo 6.
- Gli artt. 22-bis e 23 della citata legge n. 689 del
1981, abrogati dal presente decreto legislativo, recavano
rispettivamente: «Competenza per il giudizio di
opposizione» e «Giudizio di opposizione».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 13
agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie,
nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 6 (Sanzioni). - 1. Le transazioni relative ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui all' articolo 3,
comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze
pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della
societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del
soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'
articolo 3, comma 9-bis, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore
della transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui all' articolo 3, comma 1, effettuate su un
conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo
strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti
di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni comportano, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore
della transazione stessa. La medesima sanzione si applica
anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale,
ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni,
venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'
articolo 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo
3, comma 1, effettuato con modalita' diverse da quelle
indicate all' articolo 3, comma 4, comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore
di ciascun accredito.
4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli
elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7,
comporta, a carico del soggetto inadempiente,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di
contestazione delle violazioni di cui al presente articolo,
nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,
quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui
ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della
provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150, l'opposizione e' proposta davanti
al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha
applicato la sanzione.
5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze
investigative, comunica al prefetto territorialmente
competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che
determinano violazione degli obblighi di tracciabilita'
previsti dall'articolo 3.".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 novembre 2008 n. 195, (Modifiche ed
integrazioni alla normativa in materia valutaria in
attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 8 (Istruttoria e provvedimento di irrogazione
delle sanzioni). - 1. Chi non si avvale della facolta'
prevista dall'articolo 7 puo' presentare scritti difensivi
e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' chiedere di essere sentito dalla stessa
Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione dell'atto di contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il
parere della commissione di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114,
determina con decreto motivato la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato dal
Ministero dell'economia e delle finanze nel termine
perentorio di centottanta giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 1.
4. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere
valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono
provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta.
5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del
comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di
cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 e' prorogato
di sessanta giorni.
6. La mancata emanazione del decreto nel termine
indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione
al pagamento delle somme dovute per le violazioni
contestate.
7. Contro il decreto puo' essere proposta opposizione
ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689;
8. Il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di
titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, comma 6, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Si riporta il testo dell'articolo 262 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia
ambientale.), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 262 (Competenza e giurisdizione). - 1. Fatte
salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689 in materia di accertamento degli illeciti
amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del
presente decreto provvede la provincia nel cui territorio
e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle
sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione
al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali
e' competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle
sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il
giudizio di opposizione previsto dall'articolo 22 della
legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto
l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la
trasmissione degli atti agli Enti indicati ai comma 1 ai
fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30.), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 17 (Ricorso al Comitato regionale per i rapporti
di lavoro). - 1. Presso la direzione regionale del lavoro
e' costituito il Comitato regionale per i rapporti di
lavoro, composto dal direttore della direzione regionale
del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale
dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai
componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso
spese o indennita' di missione ed al funzionamento dei
comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a
normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e
le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del
lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti
previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la
sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro,
vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono
decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al
comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento,
sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e
di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso
inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso
si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita'
dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione
regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga
la sospensione.
3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli
14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150, ed i termini di legge per i ricorsi
giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».
- Per il testo dell'articolo 204-bis del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, vedasi nelle note all'articolo
7.
- Si riporta il testo dell'articolo 205 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 205 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - 1.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
- Per il testo dell'articolo 75 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, vedasi nelle
note all'articolo 8.
- Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge
n. 59 del 2008, vedasi nelle note all'articolo 9.
- Per il testo dell'articolo 152 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, vedasi nelle note all'articolo
10.
- Per il testo degli artt. 5, 6 e 7 della citata legge
n. 320 del 1963, abrogati dal presente decreto legislativo,
vedasi nella G.U. n. 30 marzo 1963, n. 86.
- Per il testo dell'articolo 26 della legge 11 febbraio
1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi
rustici), abrogato dal presente decreto legislativo, vedasi
nella G.U. 22 febbraio 1971, n. 46.
- Per il testo degli artt. 46 e 47 della legge 3 maggio
1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), abrogati dal
presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 5 maggio
1982, n. 121.
- Per il testo dell'articolo 9 della legge 14 febbraio
1990, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio
1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei
contratti agrari associativi), abrogato dal presente
decreto legislativo, vedasi nella G.U. 22 febbraio 1990, n.
44.
- Per il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 77
del 1955, vedasi nelle note all'articolo 12.
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n.
108 del 1996, vedasi nelle note all'articolo 13.
- Per il testo degli artt. 29 e 30 della citata legge
n. 794 del 1942, abrogati dal presente decreto legislativo,
vedasi nella G.U. 23 luglio 1942, n. 172.
- Per il testo dell'articolo 170 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, vedasi nelle
note all'articolo 15.
- Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 30 del 2007, vedasi nelle note all'articolo
16.
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 22 (Ricorsi avverso i provvedimenti di
allontanamento). - 1. Avverso i provvedimenti di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per
motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1,
la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2. Avverso il provvedimento di allontanamento per
motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di
pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21
puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
3. I ricorsi di cui al comma 1, sottoscritti
personalmente dall'interessato, possono essere presentati
anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della
sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria
italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale
e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui
sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
4. I ricorsi di cui al comma 1, possono essere
accompagnati da una istanza di sospensione
dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento.
Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma,
l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa,
salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una
precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su
motivi di sicurezza dello Stato.
5. (abrogato).
6. Al cittadino comunitario o al suo familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la
sospensione del provvedimento di allontanamento sono
consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale per partecipare al procedimento di
ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi
turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla
sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata richiesta
dell'interessato.
7. Nel caso in cui il ricorso e' respinto,
l'interessato presente sul territorio dello Stato deve
lasciare immediatamente il territorio nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa).
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione
dello straniero anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia'
adottato, nei confronti dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente infondata o
fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine concesso per la
partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle
misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma
1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello
straniero come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma
4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti
circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il
pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro
documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa
essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei
commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a
lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo'
essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura,
acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
allo straniero destinatario di un provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
provvede a dare adeguata informazione allo straniero della
facolta' di richiedere un termine per la partenza
volontaria, mediante schede informative plurilingue. In
caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e'
eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita', da restituire al momento della partenza; b)
obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di
presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da
parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
le modalita' previste all'articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e'
trattenuto in uno dei centri di identificazione ed
espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e'
stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la
convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore
perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e'
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il
giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla
cancelleria.»;
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono
al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
9.
10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la
cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i
provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto
previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine
assegnato e puo' essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di
avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di
cui al comma 5.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».
- L'articolo 13-bis del citato decreto legislativo n.
286 del 1998, abrogato dal presente decreto legislativo,
recava: «Partecipazione dell'amministrazione nei
procedimenti in camera di consiglio».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione).
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12).
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il
respingimento, a causa di situazioni transitorie che
ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente
testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1,
puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna
del passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita', da restituire al momento della partenza; b)
obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di
presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e
sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche
in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le
condizioni indicate al comma 1, il questore puo' chiedere
al giudice di pace la proroga del trattenimento per un
periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le
condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo'
chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta
giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non
puo' essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia
stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante
sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della
mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese
terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo'
chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento,
di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta
giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici
mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione
e il respingimento anche prima della scadenza del termine
prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice
di pace.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato
con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso
di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine
del questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro
se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13,
comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto
dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.».
- Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo n. 25 del 2008, vedasi nelle note all'articolo
19.
- Per il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, vedasi nelle note all'articolo
20.
- Per il testo dell'articolo 5 della citata legge n.
180 del 1998, vedasi nelle note all'articolo 21
- Per il testo dell'articolo 82 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, vedasi nelle
note all'articolo 22.
- Per il testo degli artt. 82/2, 82/3 e 84 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960,
abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella
G.U. 23 giugno1960, n. 152, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge n. 1147 del 1966, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 3.
comma (abrogato).
Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi
o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta
libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito
per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di
cancelleria.».
- Per il testo dell'articolo 7 della citata legge n.
1147 del 1966, vedasi nelle note all'articolo 22.
- Per il testo dell'articolo 19 della citata legge n.
108 del 1988, vedasi nelle note all'articolo 22.
- Per il testo dell'articolo 70 del citato decreto
legislativo n. 267del 2000, vedasi nelle note all'articolo
22.
- Per il testo dell'articolo 44 della citata legge n.
18 del 1979, vedasi nelle note all'articolo 23.
- Per il testo degli artt. 45 e 47 della citata legge
n. 18 del 1979, abrogati. dal presente decreto legislativo,
vedasi nella G.U. 30 gennaio 1979, n. 29.
- Per il testo dell'articolo 42 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, vedasi nelle
note all'articolo 24.
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967,
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 44. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)
Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha
dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione
penale entro il medesimo termine previsto per la
proposizione dell'impugnativa.».
- Per il testo degli artt. 43, 45 e 46 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967,
abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella
G.U. 28 aprile 1967, n. 106.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge
n. 259 del 2006, vedasi nelle note all'articolo 25.
- Per il testo degli artt. 158-bis e 158-ter della
citata legge n. 89 del 1913, abrogati dal presente decreto
legislativo, vedasi nella G.U. 7 marzo 1913, n. 55.
- Per il testo dell'articolo 158 e 158-novies della
citata legge n. 89 del 1913, vedasi nelle note all'articolo
26.
- Si riporta il testo dell'articolo 158-decies della
citata legge n. 89 del 1913, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 158-decies. - 1. Gli atti, i provvedimenti e le
decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al
procedimento cautelare sono comunicati o notificati al
notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto.
2. Le comunicazioni e le notificazioni agli altri
soggetti sono eseguite presso le loro sedi.
3. (abrogato)
4. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal
presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o a
mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo
48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le
modalita' e le decorrenze stabilite con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
innovazioni tecnologiche.».
- Per il testo dell'articolo 63 della citata legge n.
69 del 1963, vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo degli artt. 64 e 65 della citata legge
n. 69 del 1963, abrogati dal presente decreto legislativo,
vedasi nella G.U. 20 febbraio 1963, n. 49.
- Per il testo dell'articolo 44 del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, vedasi nelle note all'articolo
28.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 215 del 2003, vedasi nelle note all'articolo
28.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 216 del 2003, vedasi nelle note all'articolo
28.
- Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 67
del 2006, vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo dell'articolo 55-quinquies del citato
decreto legislativo n. 198 del 2006, vedasi nelle note
all'articolo 28.
- Per il testo dell'articolo 55-sexies del citato
decreto legislativo n. 198 del 2006, abrogato dal presente
decreto legislativo, vedasi nella G.U. 31 maggio 2006, n.
133, S.O.
- Per il testo dell'articolo 54 del citato decreto
legislativo n. 327 del 2001, vedasi nelle note all'articolo
29.
- Per il testo dell'articolo 67 della citata legge n.
218 del 1995, vedasi nelle note all'articolo 30.
- Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n.
164 del 1982, vedasi nelle note all'articolo 31.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della citata
legge n. 164 del 1982, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 6. - Nel caso che alla data di entrata in vigore
della presente legge l'attore si sia gia' sottoposto a
trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, la
domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve
essere proposta entro il termine di un anno dalla data
suddetta.
comma (abrogato).».
- Per il testo degli artt. 2 e 3 della citata legge n.
164 del 1982, abrogati dal presente decreto legislativo,
vedasi nella G.U. 19 aprile 1982, n. 106.
- Per il testo dell'articolo 3 del citato R.D. n. 639
del 1910, vedasi nelle note all'articolo 32.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge n.
1766 del 1927, vedasi nelle note all'articolo 33.
- Si riporta il testo della legge n. 1078 del 1930,
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Legge 10 luglio 1930, n. 1078 (Definizione delle
controversie in materia di usi civici).
1. Negli uffici dei commissari per la liquidazione
degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli
affari, possono essere nominati commissari aggiunti,
osservando il disposto dell'articolo 27, primo capoverso, e
28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha
tutti i poteri attribuiti ai commissari dalla legge 16
giugno 1927, n. 1766, e da tutte le altre norme che la
completano.
La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene
fatta dal commissario.
artt. 2 - 8 (abrogati).
9. Disposizioni generali e transitorie.
Per la trattazione delle cause di appello, di cui nella
presente legge, e' istituita temporaneamente presso la
Corte di appello di Roma una sezione speciale.
10. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo'
promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione
speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione
ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle
popolazioni anche in contraddizione del Comune o con
l'associazione agraria, sempre che non si sia verificata la
decadenza di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n.
1766.
11. I reclami pendenti avanti le Corti d'appello, anche
in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente
legge, i quali non siano passati in decisione, sono
devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione
speciale della Corte di appello di Roma.
Il presidente di questa su richiesta della parte
diligente destinera' l'udienza di comparizione e la
cancelleria notifichera' d'ufficio tale provvedimento alle
parti per mezzo del servizio postale.
Se la richiesta, di cui al precedente comma, non sara'
fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni
dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti
cadranno in perenzione.
Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della Corte
di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione
speciale.
12. Gli Istituti di credito agrario indicati nell'art.
14 del R. decreto legge 29 luglio 1927, numero 1509 ,
porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante
apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti
per le spese delle operazioni che i comuni siano
nell'impossibilita' di anticipare, quando siano riusciti
inefficaci i provvedimenti previsti dall'articolo 39 della
legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti
di credito agrario e degli interessi in misura non
superiore al tasso ufficiale dello sconto sara' effettuato
in non piu' di cinque rate annuali e sara' garantito con
rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale.
Le somme di cui al comma precedente saranno poste a
carico degli interessati con provvedimento del commissario
ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del testo
unico 17 ottobre 1922, n. 1401.
13. Con le stesse norme l'Istituto di credito agrario
per la Sardegna anticipera' le somme necessarie per
l'accertamento, identificazione e liquidazione dei diritti
cussorgiali e di usi civici.
Il commissario per la Sardegna curera' con suo
provvedimento la retrocessione delle cussorgie.
14. Le disposizioni contenute nell'art. 22 del testo
unico 30 dicembre 1925, n. 3256, e nel secondo capoverso
dell'art. 18 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530, per
quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o dei
concessionari delle bonifiche degli estagli dei terreni di
demanio comunale, sono abrogate. I Comuni proprietari
saranno soggetti agli obblighi stabiliti per ogni altro
proprietario di terreni del comprensorio.
15. Con regolamento da approvarsi con Regio decreto
saranno emanate le norme per la esecuzione delle presenti
disposizioni.».



 
Art. 35
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 36
Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° settembre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Palma, Ministro della giustizia

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Palma
 
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