Gazzetta n. 219 del 20 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo Bagnoli» e proposta del relativo disciplinare di produzione.


Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda della Regione Veneto - Consorzio tutela vini DOC Bagnoli, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo Bagnoli» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 11 maggio 2011 a Conegliano (TV), presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore «G.B. Cerletti», dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo Bagnoli»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Bagnoli di Sopra (PD), presso il Teatro Comunale il 17 maggio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 24 e 25 maggio 2011, presente il rappresentante della Regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

ANNESSO
PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «BAGNOLI FRIULARO» O «FRIULARO
BAGNOLI»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", gia' riconosciuta a DOC con DM 16 agosto 1995, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" (anche nelle tipologie riserva e vendemmia tardiva),
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" classico (anche nelle tipologie riserva e vendemmia tardiva),
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", passito,
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" classico passito.

Art. 2.

1. I vini della denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Raboso Piave in misura non inferiore al 90%.
altri vitigni a frutto a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, in misura non superiore al 10%.

Art. 3.

1. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", comprende l'intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova.
2. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", designabili con la specificazione classico interessa l'intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della produzione dei vini di cui all'articolo 1, unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentario-alluvionale, di medio impasto, tendenti allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree.
3 Sono assolutamente da escludere, invece, i vigneti ubicati in terreni ricchi di sostanza organica e quelli in terreni umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti.
4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare dovranno avere un minimo di 2.500 piante per ettaro.
5. Sono ammesse le forme a controspalliera semplice e a cortina doppia; sono vietate invece le forme di allevamento espanse.
6. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
7. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


8. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Friularo di Bagnoli"
9. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali interessate puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo di cui all'art. 13 del decreto L.vo n.61/2010.

Art. 5.

1. Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento e affinamento laddove obbligatori, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia le predette operazioni possono essere effettuate anche in stabilimenti situati in comune di Cona e di Albignasego.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
3. Nella preparazione dei vini diversi dalla tipologia passito e vendemmia tardiva possono essere utilizzate uve sottoposte ad appassimento fino ad un massimo del 50% dell'intera partita.
4. La menzione "Vendemmia Tardiva" e' riservata esclusivamente al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", prodotto con almeno il 60% delle uve raccolte e vinificate, come e' tradizione, dopo l'"Estate di San Martino" (11 Novembre).
5. La tipologia passito e' ottenuta attraverso un appassimento naturale delle uve in locali idonei.
Per l'appassimento delle uve ci si puo' avvalere anche di sistemi di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.
Le uve destinate all'appassimento non possono essere pigiate in data antecedente al 8 dicembre. La Regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela, puo' anticipare detta data.
6. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per le uve fresche e 45% per le uve appassite. Qualora superi questo limite, ma non rispettivamente il 75% e il 50%, l'eccedenza non ha diritto alla presente denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
7. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", diversi dalla tipologia passito, devono essere sottoposti ad invecchiamento che dovra' essere di almeno:
24 mesi di cui almeno 12 mesi in botti per la versione riserva,
12 mesi per gli altri vini,
a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" passito (anche con la specificazione classico) non potra' essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno due anni in botti, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Durante questo periodo, che precede la messa in bottiglia, il vino puo' compiere una fermentazione lenta che si attenua nei mesi freddi.

Art. 6.

1. I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" (anche nella tipologia vendemmia tardiva):
colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con il progredire dell'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno,vellutato, intenso, tendente all'acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % e 12,50 % nella versione riserva;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l e 26,0 g/l nella versione riserva "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" passito:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: da amabile a dolce, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,50%;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50%;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 30,0 g/l.

Art. 7.

1. Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la conservazione delle uve per l'appassimento, la vinificazione e la conservazione del vino avvenga separatamente e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri di carico e nei documenti di accompagnamento.
2. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "Extra", "Fine", "Scelto", "Selezionato" e similari.
3. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
4. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'indicazione dei nomi di aziende e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto.

Art. 8.

1. Tutti i vini della denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" devono essere confezionati in bottiglie di vetro di capacita' massima di litri 3 chiuse con tappo raso bocca in sughero e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.
Per le bottiglie fino a 0,250 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
E' consentito, ai soli fini promozionali, l'impiego di bottiglie tradizionali di capacita' di litri 6, 9, 12 e 18.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone