IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Vista la domanda del 22 giugno 2010 presentata dall'impresa «Barclay Chemicals (R & D) Ltd», con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Barclay Gallup Biograde 450» contenente la sostanza attiva glifosate; Viste le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'istituto scientifico valutatore Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011; Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010; Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa «Barclay Chemicals (R & D) Ltd» a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi; Vista la nota dell'ufficio in data 10 marzo 2011 prot. 7267 con la quale e' stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro dodoci mesi dalla suddetta data; Vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2011 da cui risulta che l'impresa «Barclay Chemicals (R & D) Ltd» ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio; Ritenuto di autorizzare il prodotto «Barclay Gallup Biograde 450» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva glifosate, fatta salva la successiva presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999,
Decreta:
L'impresa «Barclay Chemicals (R & D) Ltd», con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BARCLAY GALLUP BIOGRADE 450 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I. La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250, 500; litri 1, 2, 5, 10, 20, 200, 1000. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: «Barclay Chemicals Manifacturing Ltd» - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14926. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2011
Il direttore generale: Borrello |