L'AUTORITA'
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 settembre 2011; Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" ed, in particolare, l'articolo 7; Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" ed, in particolare, l'art. 5; Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", nonche' la legge 2 luglio 2004, n.165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione"; Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario"; Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge n. 108 del 17 febbraio 1968; Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; Vista la nota n. 3987 del 29 luglio 2011, con la quale il Ministero dell'Interno ha indicato i giorni di domenica 16 ottobre e lunedi' 17 ottobre 2011 per lo svolgimento dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Molise; Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Campobasso nell'esercizio delle sue funzioni di Rappresentante di Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie n. 36877 del 4 agosto 2011, con il quale e' stata convocata, d'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Campobasso, l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Molise per i giorni di domenica 16 ottobre e lunedi' 17 ottobre 2011; Vista la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, ne periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010; Vista la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP dell'11 marzo 2010; Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa"; Effettuate le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n.28; Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera Articolo unico
1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si applicano alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Molise fissate per i giorni di domenica 16 ottobre e lunedi' 17 ottobre 2011, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, ne periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature" e alla delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature", come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP dell'11 marzo 2010. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi negli ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale. 3. I termini di cui all'articolo 7, della delibera n. 24/10/CSP e all'articolo 4, comma 2, della delibera n. 25/10/CSP decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 4. La disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della delibera n. 24/10/CSP, a cui rinvia l'articolo 16, comma 1, della delibera n. 25/10/CSP, relativa ai compiti del Comitato regionale per le comunicazioni del Molise, si applica anche all'accertamento di eventuali violazioni dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000. 5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 6. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nei territori interessati dalla consultazione elettorale, sino al compimento delle operazioni di voto. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita' Roma, 13 settembre 2011
p. Il Presidente Il segretario generale Viola I commissari relatori Lauria - Martusciello |