Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 9 agosto 2011 |
Concessione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 203/2008, per i lavoratori della societa' AERDORICA SPA - (Decreto n. 61192). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Visto l'accordo governativo del 07.10.2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' AERDORICA SPA, e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 87 unita' lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 11.10.2010; Visto il decreto n. 56082 del 20.12.2010 con il quale e' stata erroneamente autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 87 lavoratori della societa' AERDORICA SPA, per il periodo dal 11.10.2010 al 10.04.2011, ai sensi dell'art.1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 05.10.2004, n. 249 anziche' ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Vista l'istanza con la quale la societa' AERDORICA SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 87 unita' lavorative per il periodo dal 11.04.2011 al 10.10.2011; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 87 unita' lavorative per il periodo dal 11.10.2010 al 10.04.2011 e per il periodo dal 11.04.2011 al 10.10.2011;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 87 unita' lavorative, della societa' AERDORICA SPA, per il periodo dal 11.10.2010 al 10.04.2011; Unita': Falconara Marittima (AN); Matricola INPS: 0302039098 Pagamento diretto: NO |
| Art. 2
Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 87 unita' lavorative, della societa' AERDORICA SPA, per il periodo dal 11.04.2011 al 10.10.2011; Unita': Falconara Marittima (AN); Matricola INPS: 0302039098 Pagamento diretto: NO |
| Art. 3
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 4
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. |
| Art. 5
La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 56082 del 20.12.2010. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2011
Il direttore generale: Paduano |
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