Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 luglio 2011
Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' AGROENERGIA IZ SPA - (Decreto n. 60993).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;
Visto il decreto n. 53164 del 12.07.2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.01.2010, in favore di un numero massimo di 70 unita' lavorative, della societa' ITALIA ZUCCHERI SPA, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, cosi' suddivisi:
Finale Emilia (MO) - 39 lavoratori;
Porto Viro (RO) - 23 lavoratori;
Pontelongo (PD) - 8 lavoratori;
Vista la nota n. 22149 del 23.09.2010 con la quale il trattamento CIGS autorizzato con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 53164 del 12.07.2010 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unita' aziendali di Finale Emilia (MO) e Porto Viro (GO) della ITALIA ZUCCHERI SPA, a decorrere dal 01.08.2010, e' stato trasferito in favore dei medesimi lavoratori passati alle dipendenze della societa' subentrante AGROENERGIA IZ SPA;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.03.2011, relativo alla societa' AGROENERGIA IZ SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visti gli assensi delle Regioni Emilia Romagna, presente in sede di accordo governativo del 23.03.2011 e Veneto (30.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' AGROENERGIA IZ SPA, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda AGROENERGIA IZ SPA;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.03.2011, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori (corrispondenti ad un numero medio di 14 lavoratori) della societa' AGROENERGIA IZ SPA, dipendenti presso le sedi di:
Finale Emilia (MO) - 7 lavoratori (numero medio 6 lavoratori);
Porto Viro (RO) - 8 lavoratori (numero medio 8 lavoratori).
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011.
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 248.720,64 (duecentoquarantaottomilasettecentoventi/64).
Matricola INPS: 1316336113
Pagamento diretto: NO
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 248.720,64 (duecentoquarantaottomilasettecentoventi/64), gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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