Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 luglio 2011
Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' FORMENTI SELECO SPA - (Decreto n. 60992).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;
Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visto il decreto n. 52033, del 14.05.2010, con il quale e' stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.02.2010, in favore di un numero massimo di 265 unita' lavorative, della societa' FORMENTI SELECO SPA, dipendenti presso le sedi di:
Lissone (MI) - 5 lavoratori;
Pordenone (PN) - 2 lavoratori;
Sessa Aurunca (CE) - 258 lavoratori;
per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 25.02.2011, relativo alla societa' FORMENTI SELECO SPA in amministrazione straordinaria, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visti gli assensi delle Regioni Campania (25.02.2011) e Lombardia (15.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' FORMENTI SELECO SPA in amministrazione straordinaria, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda FORMENTI SELECO SPA in amministrazione straordinaria;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 25.02.2011, in favore di un numero massimo di 210 lavoratori, della societa' FORMENTI SELECO SPA in amministrazione straordinaria, dipendenti presso le sedi di:
Sessa Aurunca (CE) - 205 lavoratori;
Lissone (MI) - 5 lavoratori.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30% per il periodo dal 01.01.2011 al 19.03.2011 e del 40% dal 20.03.2011 al 31.12.2011.
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.255.115,50 (tremilioniduecentocinquantacinquemilacentoundici/50).
Pagamento diretto: SI
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 3.255.115,50 (tremilioniduecentocinquantacinquemilacentoundici/50), e' posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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