Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 28 luglio 2011 |
Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' BI.ERRE.DI SPA - (Decreto n. 60991). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011; Visto il decreto n. 56202 del 24.12.2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.07.2010, per il periodo dal 01.07.2010 al 31.12.2010, in favore di un numero massimo di 47 lavoratori della societa' BI.ERRE.DI SPA, dipendenti presso le sedi di: Genova (GE) - 22 lavoratori; La Spezia (SP) - 7 lavoratori; Vado Ligure (SV) - 6 lavoratori; Alessandria (AL) - 7 lavoratori; Cuneo (CN) - 5 lavoratori; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 22.03.2011, relativo alla societa' BI.ERRE.DI SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Visti gli assensi delle Regioni Piemonte (31.03.2011) e Liguria (24.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' BI.ERRE.DI SPA, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda BI.ERRE.DI SPA; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.02.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22.03.2011, in favore di un numero massimo di 46 lavoratori della societa' BI.ERRE.DI SPA, dipendenti presso le sedi di: Genova (GE) - 22 lavoratori; La Spezia (SP) - 6 lavoratori; Vado Ligure (SV) - 6 lavoratori; Madonna dell'Olmo (CN) - 5 lavoratori; Alessandria (CN) - 7 lavoratori; cosi' suddivisi: 34 lavoratori occupati nella Regione Liguria, di cui 4 part-time al 75%; 12 lavoratori occupati nella Regione Piemonte, di cui 1 part-time al 70%. A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 337.266,05 (trecentotrentasettemiladuecentosessantasei/05). Matricola INPS: 3416521507 Pagamento diretto: SI |
| Art. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 337.266,05 (trecentotrentasettemiladuecentosessantasei/05), gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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