Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 luglio 2011
Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - (Decreto n. 60969).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Calabria (22.04.2009), Sicilia (22.04.2009) e Puglia (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29.11.2010, relativo alla societa' LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visti gli assensi delle Regioni Calabria (presente in sede di accordo del 29.11.2010), Sicilia (25.02.2011) e Puglia (29.01.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL di un numero massimo di 145 lavoratori;
Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.11.2010, per il periodo dal 06.12.2010 al 05.12.2011, in favore di un numero massimo di 145 lavoratori della LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL, dipendenti presso gli stabilimenti di:
Catania (CT) - 31 lavoratori;
Rende (CS) - 92 lavoratori;
Lecce (LE) - 22 lavoratori;
cosi' suddivisi:
145 lavoratori - per il periodo dal 06.12.2010 al 28.02.2011;
87 lavoratori - per il periodo dal 01.03.2011 al 31.03.2011;
145 lavoratori - per il periodo dal 01.04.2011 al 30.04.2011;
77 lavoratori - per il periodo dal 01.05.2011 al 31.05.2011;
145 lavoratori - per il periodo dal 01.06.2011 al 30.09.2011;
78 lavoratori - per il periodo dal 01.10.2011 al 31.10.2011;
87 lavoratori - per il periodo dal 01.11.2011 al 30.11.2011;
77 lavoratori - per il periodo dal 01.12.2011 al 05.12.2011.
La contrazione dell'orario di lavoro sara' effettuata fino ad un massimo del 30%.
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori della Regione Sicilia per il periodo dal 01.01.2011 al 05.12.2011);
l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Sicilia per il periodo dal 01.01.2011 al 05.12.2011.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, ad esclusione dei lavoratori della Regione Sicilia per il periodo dal 01.01.2011 al 05.12.2011.
Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 691.212,57 (seicentonovantaunomiladuecentododici/57).
Matricole INPS: 7050434801
Pagamento diretto: NO
 
Art. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 691.212,57 (seicentonovantaunomiladuecentododici/57), gravera' sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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