Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 28 luglio 2011 |
Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' RAF SPA - (Decreto n. 60962). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011; Visto il decreto n. 53044 del 08.07.2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10.03.2010, per il periodo dal 24.02.2010 al 23.02.2011, in favore di un numero massimo di 1004 unita' lavorative, della societa' RAF SPA, dipendenti presso le sedi di Novara (NO), Gaglianico (BI), Casalecchio sul Reno (BO), Ivrea (TO), Monza (MB) e Trino Vercellese (VC); Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21.03.2011, relativo alla societa' RAF SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Visti gli assensi delle Regioni Lombardia, presente in sede di accordo governativo, Emilia Romagna (28.03.2011) e Piemonte (31.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' RAF SPA, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda RAF SPA; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 24.02.2011 al 30.06.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21.03.2011, in favore di un numero massimo di 882 lavoratori (corrispondenti a 628 lavoratori equivalenti a tempo pieno) della societa' RAF SPA, cosi' suddivisi: n. 17 occupati nella Regione Emilia Romagna, di cui 15 part-time, per un numero di 11 lavoratori equivalenti a tempo pieno; n. 735 occupati nella Regione Piemonte, di cui 523 part-time, per un numero di 526 lavoratori equivalenti a tempo pieno; n. 130 occupati nella Regione Lombardia, di cui 105 part-time, per un numero di 91 lavoratori equivalenti a tempo pieno; dipendenti presso le sedi di: Novara (NO) - 335 lavoratori; Gaglianico (BI) - 76 lavoratori; Casalecchio sul Reno (BO) - 17 lavoratori; Ivrea (TO) - 75 lavoratori; Monza (MB) - 130 lavoratori; Trino Vercellese (VC) - 249 lavoratori. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 24.02.2011 al 30.06.2011. A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.871.789,56 (tremilioniottocentosettantaunomilasettecentoottantanove/56). Matricola INPS: 5207020455 - 8904398597 Pagamento diretto: SI |
| Art. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 3.871.789,56 (tremilioniottocentosettantaunomilasettecentoottantanove/56), gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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