Gazzetta n. 214 del 14 settembre 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2011 |
Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio; Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Decreta:
Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalita' innovative di gestione. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorita' indipendenti, ed esclusi gli Organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall'articolo 5, le Regioni e gli enti locali. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non piu' di una autovettura di servizio. Non si applicano, altresi', alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumita' pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonche' ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo. |
| Art. 2 Soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio
1. Le autovetture di servizio possono essere assegnate in uso esclusivo alle seguenti Autorita': a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato; c) Primo Presidente, Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; d) Presidente del Consiglio di Stato; e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti; f) Avvocato generale dello Stato; g) Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana; h) Presidenti delle Autorita' amministrative indipendenti; i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP. 2. Le autovetture di servizio possono essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti: a) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) Capi di Gabinetto dei Ministri; c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) Segretari generali dei Ministeri, nonche' Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2; e) Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori delle Agenzie fiscali, Presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni richiamate all'art. 1, comma 2. 3. Per il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede a sottoporli alla Corte dei conti per la registrazione. 4. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di protezione personale. 5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli individuati ai sensi del presente articolo. La violazione del predetto divieto e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare del dirigente responsabile. |
| Art. 3 Modalita' di utilizzo delle autovetture di servizio
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalita': a) riduzione del numero complessivo di autovetture di proprieta', limitando l'acquisizione in proprieta' ai soli casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti secondo le previsioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'acquisizione delle autovetture, anche a bassa emissione di agenti inquinanti, avviene anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; b) acquisizione di autovetture di servizio in via prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; c) stipula di convenzioni con societa' di tassisti o di trasporto con conducente; d) razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti da realizzarsi attraverso l'utilizzo condiviso delle autovetture, anche tra piu' amministrazioni, a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle amministrazioni interessate, ovvero, qualora non programmabili, segnalate tempestivamente; e) utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, con costi omnicomprensivi prefissati per chilometro; f) adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio operativo; g) contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio, anche mediante la riduzione della potenza, della cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonche' mediante la scelta di allestimenti e modelli che non risultino eccedenti in relazione alle esigenze di utilizzazione delle autovetture; h) predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le autovetture di servizio e, in particolare, dell'autorizzazione da parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente, fuori sede. 2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla graduale riduzione della dotazione di autovetture di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
| Art. 4 Limiti di utilizzo delle autovetture di servizio
1. L'uso delle autovetture di cui all'articolo 2 e' concesso limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro. 2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, di cui all'articolo 2, comma 2, e' consentito per i casi di effettiva necessita' legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione ed uguale efficacia. |
| Art. 5 Censimento permanente delle autovetture di servizio
1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, incluse le Regioni e gli enti locali, comunicano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalita' di utilizzo. Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio. Dalla comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I dati comunicati sono resi pubblici dal Dipartimento della funzione pubblica in apposita sezione del proprio sito. 2. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 1 e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare del dirigente responsabile. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 229 |
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