IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Milano
Visto il proprio decreto n. 12 del 15 marzo 2011 di ricostituzione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Milano; Visto l'articolo 46, comma 1, lettere b) ed f), della legge 9 marzo 1989 n. 88, riguardante il contenzioso in materia di prestazioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari ed alle prestazioni di maternita'; Vista la circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989 del ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei Comitati provinciali I.N.P.S. di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come sostituito dall'articolo 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88; Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - Div. I - prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 con la quale vengono fornite linee d'indirizzo alle Direzioni provinciali, al fine di uniformare l'applicazione del citato articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010; Considerato che, con tale nota, e' stato precisato che la riduzione prevista dall'articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010 deve applicarsi anche alle Speciali Commissioni dei Comitati provinciali competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS, concernenti le prestazioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88; Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali - Divisione II - prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011 con la quale e' stato precisato che, in analogia a quanto previsto dall'articolo 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e successive modificazioni, ciascuna delle Commissioni speciali costituite in seno ai Comitati provinciali dell'INPS ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge n. 88/89 nomina nel proprio seno il presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/95 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la determinazione del grado di rappresentativita'; Considerato in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentativita': 1) consistenza numerica del sindacato; 2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale; 3) attivita' di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva; Esperiti gli accertamenti previsti dall'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70 ed acquisiti dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, dall'Osservatorio del mercato del lavoro della provincia di Milano e dall'Ufficio regionale ISTAT di Milano i dati di valutazione atti a dedurre l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attivita' produttive nel territorio provinciale di riferimento oltre che la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate; Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente Direzione provinciale del lavoro con riferimento all'attivita' di conciliazione delle controversie di lavoro ed alla partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale; Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentativita', anche sulla base della effettiva operativita' delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo, hanno riguardato: 1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti e correlati anche alla rilevanza ed al livello di sviluppo oltre che all'indice di occupazione delle forze lavoro impiegate nelle diverse attivita' produttive; 2. ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale; 3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale; 4. partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla Commissione di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Milano, nonche' alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la Direzione provinciale del lavoro; Visto l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel sistema relativo alla formazione di organismi collegiali pubblici, «il principio proporzionale, che tiene conto della presenza di una certa categoria nell'ambito territoriale, deve essere adeguatamente contemperato con il principio pluralistico, volto ad attribuire rilievo agli interessi categoriali nelle loro differenziali composizioni» (Consiglio di Stato, Sezione sesta, sentenza n. 1067/2007); Considerato che si deve provvedere alla costituzione della Speciale Commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli agricoltori come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88 del 9 marzo 1989; che sono state interpellate le seguenti Organizzazioni degli agricoltori come lavoratori autonomi: Federazione Interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi; CIA Associazione Provinciale di Milano. Lodi e Monza e Brianza; Tenuto conto dei criteri e degli orientamenti interpretativi indicati; Vista la mancata designazione del proprio rappresentante da parte della CIA Associazione Provinciale di Milano, Lodi e Monza e Brianza a seguito della quale, in applicazione del disposto di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70, si e' proceduto a richiedere alla Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi la designazione di un ulteriore rappresentante dell'Associazione in seno alla Speciale Commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli agricoltori come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88 del 9 marzo 1989; Viste le designazioni della Federazione Interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi;
Decreta:
E' costituita la Commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli agricoltori come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, cosi' come rimodulato dall'articolo 7, comma 10, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78. Tale Commissione e' composta nel modo seguente: il direttore pro tempore della Direzione provinciale del lavoro di Milano o un proprio delegato; il direttore pro tempore della Ragioneria provinciale di Stato di Milano o un proprio delegato; il direttore pro tempore della sede provinciale dell'INPS di Milano o un proprio delegato; Cislaghi Adriano in rappresentanza di Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi; Simonazzi Luigi in rappresentanza di Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi; Favotto Orfeo in rappresentanza di Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi. La Commissione nomina nel proprio seno il presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria che compongono la Commissione stessa. La Commissione dura in carica quattro anni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Avverso il presente decreto e' ammesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, o in alternativa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione. Milano, 24 agosto 2011
Il direttore provinciale: Weber |